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Gli organi delle Associazioni, fra codice civile e del Terzo settore 

Nell’ordinamento giuridico Italiano, l’associazione è una delle (più diffuse) forme aggregative su base personale disciplinate dalla legge.

Essa deve essere costituita da almeno due persone salvo casi specifici come le “organizzazioni di volontariato” e le “associazioni di promozione sociale” che hanno un minimo costitutivo di almeno 7 persone fisiche (o tre enti):  

La Costituzione della nostra Repubblica riconosce ai cittadini la possibilità di associarsi liberamente, senza alcuna previa autorizzazione, purché i fini associativi non siano vietati dalla legge penale.

Il codice civile distingue tra associazioni riconosciute e non-riconosciute a seconda, appunto, che abbiano richiesto (ed ottenuto) o meno il riconoscimento della personalità giuridica. Tale fatto (sul quale ritorneremo in un apposito “ago”) implica l’acquisizione della piena autonomia patrimoniale dell’ente.

Per quanto riguarda l’ordinamento interno, le associazioni riconosciute sono disciplinate dagli articoli 14 – 35 del codice civile mentre quelle non-riconosciute trovano disciplina in soli tre articoli del codice, quelli dal 36 al 38.

Anche se il citato articolo 36 lascia ampia libertà alle associazioni non-riconosciute di determinare la struttura interna dell’ente, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che anche queste sono obbligate ad avere – come quelle riconosciute, cui vengono nella sostanza “equiparate sotto questo aspetto – un’organizzazione che si basi sulla presenza di alcuni organi”.

Tali “organi” sono:

L’assemblea dei soci

Il Consiglio Direttivo

Ad essi si affianca, tradizionalmente, la presenza di un Presidente e, talora, di altri organi che, seppure non espressamente resi obbligatori dal codice civile, vengono prescritti da altre norme.

Ad esempio, per gli “Enti del Terzo settore” l’articolo 30 del Codice del terzo settore prevede – al verificarsi di alcune condizioni – la nomina (obbligatoria) di un organo di controllo e   – al raggiungimento di ulteriori condizioni- quella di un revisore legale dei conti (art. 31 CTS).

Esistono, inoltre, altri organi completamente facoltativi (non obbligatori per nessuna tipologia di Ente ) che possono essere, però, nominati come atto discrezionale dell’ente stesso. 

I compiti di tali organi sono:

L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione e ne costituisce ed assicura il carattere democratico. Riunisce tutti i Soci (che devono avere eguali diritti e doveri, fra cui quello essenziale di votare in assemblea) e si occupa delle decisioni fondamentali per l’indirizzo ed il funzionamento dell’Associazione. Provvede anche all’elezione di altri organi, quali l’organo di amministrazione (consiglio direttivo) e – se richiesto- dell’organo di controllo e di revisione.

In alcuni statuti ad essa è affidata anche l’elezione diretta del Presidente. 

Approva il programma dell’attività e delibera sul rendiconto (bilancio) annuale sottopostale dall’organo di amministrazione.

Per gli Enti del Terzo settore un dettagliato elenco delle competenze inderogabili dell’assemblea è fornito dall’articolo 25 del CTS.

L’organo di Amministrazione generalmente definito “consiglio direttivo” costituisce l’organo esecutivo dell’Ente e si occupa della gestione quotidiana dell’ente stesso, amministrandolo e svolgendo le mansioni indicate nello Statuto o deliberate, di volta in volta, dall’assemblea.

L’articolo 26 del CTS indica, anche in questo caso in modo dettagliato una serie di regole che devono essere osservate nel determinare la composizione del   consiglio direttivo di un Ente del terzo settore.

Al Presidente spetta il compito di curare la realizzazione e direzione delle attività previste e votate dal Consiglio direttivo e dall’Assemblea. Importante sottolineare, tuttavia, che il Presidente opera per incarico del Consiglio Direttivo (che, a sua volta lo fa su incarico dell’assemblea) esercitando la “legale rappresentanza” dell’Ente da Lui/Lei Presieduto. Egli non può, quindi, assumere decisioni “da solo” (se non in casi di assoluta urgenza e necessità) essendo l’organo decisionale costituito dall’intero consiglio direttivo (o, in casi di maggiore rilevanza o rientranti nelle specifiche attribuzioni) dall’ Assemblea. 

L’ organo di controllo per gli Enti del terzo settore è un organo obbligatorio; deve, cioè essere obbligatoriamente (sempre) nominato dall’assemblea delle Fondazioni o, per le associazioni, al raggiungimento per due esercizi successivi di 2 delle seguenti condizioni:

• attivo dello stato patrimoniale pari o superiore a 110.000 €
• ricavi annui pari o superiore a 220.000 €
• dipendenti mediamente occupati almeno 5   

La funzione dell’organo di controllo è quella di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e sulla correttezza amministrativa, oltre ad eseguire il controllo contabile qualora non sia stato nominato il revisore legale dei conti

Un ulteriore organo obbligatorio è costituito dal Revisore Legale dei conti che deve essere nominato al raggiungimento per due esercizi successivi di 2 delle seguenti condizioni:

• attivo dello stato patrimoniale pari o superiore a1. 100.000 €
• ricavi annui pari o superiore a2. 200.000 €
• dipendenti mediamente occupati almeno 12

Esso è responsabile del controllo contabile e dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo ed amministrativo  

Esiste, in ultimo, la possibilità (assolutamente facoltativa) di nominare altri organi che l’associazione individui come funzionali ad una migliore organizzazione dell’Ente. Tra questi uno di quelli che spesso viene individuato è il “collegio dei probiviri“, organo di garanzia del rispetto delle disposizioni statutarie e di composizione delle controversie tra organi e tra organi ed associati.  Nel caso l’associazione decida di dotarsi di questi organi è opportuno che lo statuto ne disciplini nel dettaglio la composizione, le funzioni e l’organizzazione interna. 

Proroga della scadenza per l’approvazione dei bilanci

Pubblicato il decreto 44 /2021 che contiene (anche) la proroga della scadenza per l’approvazione dei bilanci dell’esercizio 2020 di odv, aps, onlus

Come già annunciato nel precedente contributo: “quando (e come) approvare i bilanci del 2020” il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali si era impegnato a sanare una disparità di trattamento che, di fatto, penalizzava le organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale ed onlus costringendole ad un termine per l’approvazione dei loro “bilanci” dell’esercizio 2020 più breve di quello concesso ad altri Enti non-profit.

Tale situazione è stata sanata con la pubblicazione del decreto legge 44/2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1/4/2021) che corregge le precedenti disposizioni portando la scadenza al 30 giugno 2021.

Fino a quella data, perciò, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale (iscritte negli appositi registri) così come le ONLUS iscritte nell’anagrafe dell’agenzia delle entrate   potranno tenere l’assemblea per l’approvazione dei loro bilanci, utilizzando anche – se lo ritengono- le modalità di riunione “a distanza”.

La possibilità di adottare queste modalità, infatti (a causa del perdurare dell’emergenza-covid che sconsiglia – pur non vietandoli in assoluto, se condotti con idonee precauzioni – gli incontri “in presenza”) è stata prorogata per tutti gli Enti al 31 luglio 2021.  

Decreto “sostegni”: c’è qualcosa anche per il Terzo settore

Nel “decreto sostegni” (approvato il 19 marzo ed in corso di pubblicazione) sono presenti anche misure che possono interessare direttamente il mondo del Terzo settore. Vediamole:

Come noto, il Governo è intervenuto con un decreto approvato il 19 marzo scorso a dettare misure di sostegno ai settori economici maggiormente esposti alle conseguenze della pandemia che continua a interessare il nostro Paese.

Fra le misure introdotte ve ne sono alcune che interessano direttamente il mondo del Terzo settore.

  • L’art. 1 prevede che i contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che abbiano subito una riduzione di fatturato di almeno il 30 % nell’anno 2020 rispetto al 2019 è esteso anche agli Enti non commerciali e del terzo settore, limitatamente alle attività commerciali svolte. Tali Enti, perciò, qualora abbiano svolto sia nel 2019 che nel 2020 attività commerciali regolarmente fatturate e che abbiano riportato una diminuzione di almeno il 30 % di tale fatturato possono richiedere il contributo economico (secondo le fasce e gli scaglioni previsti dal decreto) in tutta analogia alla possibilità prevista per le imprese, gli operatori economici, i professionisti etc.

Di seguito potrete trovare il comunicato-stampa della Presidenza del consiglio dei ministri relativo:http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-8/16428

  • L’art. 14 introduce una (ulteriore) deroga al termine ultimo per approvare le modifiche statutarie di “adeguamento” richieste dal 2° comma dell’art. 101 del decreto legislativo117/2017 (codice del terzo settore) per odv, aps ed onlus utilizzando la “modalità semplificata”. Tale scadenza è ora portata al 31 maggio 2021.
  • Istituito un “bonus” per i lavoratori sportivi con uno stanziamento di 350 milioni di euro, che saranno erogati come lo scorso anno. Chi ha già ricevuto il bonus nei mesi precedenti, se conserva i requisiti per averne diritto, lo riceverà automaticamente, in caso contrario dovrà farne domanda, registrandosi sulla specifica piattaforma.

Slittamento della scadenza per l’adeguamento degli statuti

Fra le misure approvate con il “decreto sostegno” dello scorso 19 marzo 2021 vi è lo spostamento al 31 maggio della data limite per procedere all’adeguamento degli statuti di odv, aps, onlus utilizzando la c.d. “modalità semplificata”.

Ne deriva perciò che – fino a quella data – gli ETS interessati che vogliano procedere alle modifiche statutarie di puro adeguamento alle disposizioni del codice del terzo settore e, conseguentemente, venire iscritti nel futuro (e imminente) registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) senza ulteriori interventi sullo statuto possono farlo nel corso di un’assemblea, appositamente convocata, che rispetti le disposizioni statutarie per l’assemblea ordinaria (e non di quella straordinaria, come sarebbe necessario, invece, per interventi di modifica statutaria).

Ma, attenzione, occorre porre attenzione a due aspetti:

– qualora si voglia introdurre nello statuto altre disposizioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle di solo “adeguamento”, non ci si potrà comunque avvalere della modalità “semplificata” e, pertanto le modalità dell’assemblea relativa dovranno quelle dell’assemblea “straordinaria”, con le relative maggioranze;

– la data del 31 maggio non rappresenta il limite per poter effettuare interventi di modifica statutaria in senso assoluto, ma unicamente quella per l’utilizzazione della “modalità semplificata” per gli adeguamenti; ogni successiva modifica (anche, eventualmente necessaria per l’iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore) sarà comunque possibile, adottando le modalità statutariamente definite.

Quando (e come) approvare i bilanci del 2020

Il sovrapporsi di norme, talora generate da temporanee deroghe indotte dal persistere della emergenza da covid-19, provoca qualche incertezza anche di fronte ad una domanda semplice e banale come: “entro quando devo, quest’anno, portare all’assemblea dei soci il bilancio dello scorso esercizio per l’approvazione”?

Proviamo a fare il punto sulla questione, alla luce delle disposizioni applicabili al momento (15 marzo)

Come a tutti noto, nello scorso anno (2020) due imporranti disposizioni hanno “facilitato” l’iter per l’approvazione dei bilanci degli Enti di tipo associativo:

  • La proroga della scadenza per l’approvazione dei bilanci
  • L possibilità di farlo nel corso di una riunione (assemblea) svolta con mezzi telematici, anche se tale possibilità non è espressamente prevista dallo statuto associativo.

Ma cosa avverrà nel 2021 in merito all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020?

Diciamo subito che – allo stato attuale della normativa (e quindi fatti salvi possibili -ed auspicabili- provvedimenti successivi “correttivi”) non è applicabile ad odv, aps ed onlus l’estensione a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio il termine di approvazione del bilancio introdotta con la legge di conversione del decreto “milleproroghe”.

Tale termine, perciò, per queste tre tipologie di Enti rimane fermo a 120 giorni.

SI verifica, quindi, la situazione per cui, nel caso di un Ente in cui l’esercizio coincida con l’anno solare (e perciò  si chiuda al 31dicembre, come si verifica nella stragrande maggioranza dei casi ), l’approvazione dovrà avvenire – in modo assolutamente illogico – entro 120 giorni dalla chiusura ( quindi  entro il 30 aprile) se si tratta di una odv, aps o onlus ( iscritte nei rispettivi registri ) ed entroa180 giorni ( quindi entro il 30 giugno ) se si tratta di una società, associazione ( generica) o fondazione .

Una disparità incomprensibile e, come detto, illogica di cui però, al momento, bisogna prendere atto ( ed agire di conseguenza)

Ma non è finita qui.

Anche sul versante “assemblee in modalità telematica” le notizie sono…sconcertanti.

Pure in assenza di una specifica disposizione statutaria che preveda permanentemente questa possibilità (disposizione che consigliamo vivamente di inserire – se non presente- alla prima occasione di modifica dello statuto dell’ Ente) nello scorso anno, per ridurre il rischio di contagio da covid  associato alle riunioni “in presenza”,  è stato autorizzato lo svolgimento con modalità “a distanza”, rispettando alcuni parametri di democraticità e partecipazione ( in merito rimando all’articolo “ riunirsi, ma come? A distanza o in presenza?” pubblicato in questa stessa rubrica il 22.7.2020).

E anche qui ci troviamo di fronte ad un “prolungamento” della disposizione…a doppia velocità.

Questa possibilità è estesa fino al 30 aprile per odv. aps ed onlus e fino al 31 luglio per le Società (comprese le cooperative) le associazioni (generiche) e le fondazioni.

In attesa (e nella speranza) che il Legislatore intervenga per sanare queste differenze di trattamento, non resta che prendere atto della (attuale) normativa che richiede l’approvazione del bilancio 2020 per le odv, aps ed onlus entro il 30 aprile 2021, consentendo – solo fino a questa stessa data- lo svolgimento delle relative assemblee -anche- con modalità telematiche (sempre che tale possibilità non sia permanentemente prevista nello statuto dell’Ente).

Vi terremo informati di eventuali interventi correttivi che dovessero sopraggiungere.

Gli adempimenti da ETS, una tabella esemplificativa

L’operatività del RUNTS e la conseguente iscrizione (a domanda o per “trasmigrazione”) di molti Enti nel registro stesso richiede una buona conoscenza di  quali siano gli adempimenti che i “nuovi” ETS dovranno rispettare.

La tabella sottostante, che suddivide gli ETS in due categorie: quelli con entrate, proventi, ricavi annui  inferiori a 220.000 € e quelli che, invece, superano tale valore , ricapitola schematicamente i principali adempimenti obbligatori da rispettare. Per semplificare la lettura gli adempimenti sono stati raggruppati in tre tematiche principali : quelli afferenti al bilancio/rendiconto , quelli afferenti al controllo della gestione  e quelli relativi alla tenuta dei libri sociali .

(1) Le “attività diverse” devono essere documentate in calce al rendiconto di cassa
(2) Entro il 30.6 dell’anno di approvazione
(3) La nomina è obbligatoria se si superano per due esercizi 2 dei parametri seguenti :
– entrate superiori a 220.000 €
– patrimonio attivo superiore a 110.000 €
– oltre 5 dipendenti in media nell’anno
(4) La nomina è obbligatoria se si superano per due esercizi 2 dei parametri seguenti :
– entrate superiori a 2.220.000 €
– patrimonio attivo superiore a 1.100.000 €
– oltre 12 dipendenti in media nell’anno
(5) con iscrizione dei volontari che svolgono l’attività in modo non occasionale

La trasmissione dei dati relativi alle erogazioni liberali ricevute

Un decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze ha risolto l’incertezza rispetto all’obbligo di trasmissione dei dati riguardanti le erogazioni liberali ricevute da una vasta platea di Enti non-profit. Vediamone il contenuto.

Con decreto del 3 febbraio scorso il Ministero dell’ Economia è intervenuto sulla questione relativa alla “trasmissione telematica dei dati riguardanti le erogazioni liberali in denaro “ ricevute da alcune categorie di enti non-profit.

Tali Enti sono le Onlus (anche quelle “automatiche”, come ad esempio le organizzazioni di volontariato iscritte  nei registri regionali) le APS iscritte negli appositi registri e le associazioni e fondazioni riconosciute che operano in particolari ambiti (ricerca scientifica, promozione e tutela del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico) .

La trasmissione dei dati (ovvero l’elenco delle erogazioni ricevute, i relativi importi  e la comunicazione delle persone fisiche autrici  delle erogazioni) deve avvenire in tutti i casi in cui l’Ente sia a conoscenza del  Codice Fiscale del donatore.

Il termine per la trasmissione dei dati– che deve avvenire telematicamente, secondo modalità tecniche che verranno successivamente stabilite con un provvedimento del Direttore dell’ Agenzia delle Entrate – è fissato al 28 febbraio. 

L’obbligo di trasmissione :

  • Per le erogazioni ricevute nel 2020 > è facoltativo( non vi è sanzione per la mancata trasmissione ma solo se, in caso di trasmissione, si sia generato – colposamente o dolosamente – un danno per l’erario );
  • Per le erogazioni ricevute nel 2021 > è obbligatorio solo per gli Enti che, nel medesimo esercizio, abbiano conseguito entrate complessive per oltre un milione di €, diversamente rimane facoltativo;
  • Per le erogazioni ricevute dal 2022 in poi, > è obbligatorio solo per gli Enti che, nel medesimo esercizio, abbiano conseguito entrate complessive per oltre 220.000 €, diversamente rimane facoltativo.

A questo link troverete il testo integrale del decreto 3 febbraio 2021.

Prestazioni occasionali e certificazione unica

Come ogni anno, l’approssimarsi della “stagione” in cui anche gli Enti del Terzo Settore sono chiamati a rilasciare la “Certificazione Unica” dei compensi erogati  a coloro con cui sono intercorsi rapporti di collaborazione, genera dubbi e interrogativi .

Proviamo a mettere qualche punto fermo, richiamando i concetti generali collegati ad una delle prestazioni lavorative più diffuse nel mondo del non-profit: quella delle  prestazioni occasionali.

Le prestazioni occasionali sono quelle attività di prestazioni d’opera (lavoro) occasionali, retribuite che rispettano dei precisi criteri:

– sono svolte da una persona non in possesso della partita IVA;
– sono svolte in modo puramente occasionale;
– sono svolte in modo non continuativo;
– sono svolte da un soggetto non professionista dell’attività per cui viene retribuito;
non sono coordinate dal committente;
– il percipiente non deve superare la soglia dei 5.000,00 (cinquemila /00) euro annui ricevuti.


Se
tutti questi criteri sono rispettati, il lavoratore occasionale sarà retribuito a fronte di una ricevuta che il percipiente stesso emette indicando:

– tutti i dati del prestatore d’opera occasionale (il percipiente, ossia il lavoratore);
– tutti i dati del committente (chi affida il lavoro ossia l’ente);
– la somma percepita;
– la data;
– la dicitura:  operazione non soggetta al regime Iva a norma dell’art. 5 Dpr 633/72 e successive modificazioni.

Sulla ricevuta:

– sarà indicato l’importo lordo pattuito, l’ammontare della ritenuta di acconto (pari al 20% dell’importo lordo), l’importo netto che incasserà il percipiente;
– sarà apposta una marca da bollo di euro 2,00 avente data anteriore o uguale alla data della ricevuta (applicata unicamente sull’originale della ricevuta consegnata al committente solo se la ricevuta è di importo lordo superiore a 77,47 euro).

Entro il 16 del mese successivo alla data di pagamento (non data di ricevuta) deve essere versata, da parte del committente, la ritenuta d’acconto del 20% mediante modello F24 indicando come  codice 1040 e, come periodo, il mese e l’anno di pagamento della prestazione. Il sito dell’agenzia delle Entrate contiene un’utile esempio di compilazione (vedi spiegazione dal sito dell’Agenzia delle Entrate).

E veniamo agli adempimenti successivi:

La Certificazione Unica deve essere inoltrata telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento. Entro la stessa data deve essere consegnata dal committente al percipiente. Le scadenze attualmente sono queste ma potrebbero variare in seguito al periodo pandemico che stiamo vivendo.

Successivamente, il committente dovrà trasmettere (ordinariamente entro il 31 ottobre ) telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione mod. 770 (dichiarazione del sostituto d’imposta) che conterrà l’elenco di tutte le ritenute d’imposta operate e versate nell’anno precedente. 

In ultimo, occorre ricordare che i compensi erogati concorrono alla determinazione dell’IRAP qualora sia dovuta .  Occorre però anche sottolineare che, a tale proposito, la Regione Piemonte – nell’ambito dell’autonomia decisionale prevista dalla Legge in materia –  ha deliberato aliquote di particolare favore per gli ETS e, addirittura, l’azzeramento dell’aliquota per le Onlus che operano in campo educativo, sanitario ed assistenziale .  Ma di questa imposta (che, anch’essa, genera qualche dubbio ed incertezza) avremo modo di trattare successivamente.

 

(testo redatto in collaborazione col dr. Paolo Rota, Commercialista in Torino, consulente di Vol.To)  

 

Erogazioni liberali (e altre forme sostegno economico per ETS )

Una fonte di risorse “classica” e spesso molto rilevante per gli enti del Terzo Settore, che viene illustrata ed esemplificata, con una particolare attenzione a “ciò che deve fare” sia chi dona che chi riceve.

Raccogliere contributi finanziari da parte di terzi  (sia in denaro che “in natura”) ha un’importanza strategica per molti Enti del Terzo Settore che – spesso – si affidano a questo strumento per reperire risorse indispensabili al proprio funzionamento ed al perseguimento delle finalità civiche e solidaristiche che li connotano.

Non a caso le attività di “fund-raising” sono quelle a cui molti ETS guardano con grande attenzione e di cui  è necessario, almeno per sommi capi, conoscere le potenzialità e le norme che le regolamentano.

Questo contributo nasce proprio con questa finalità : “orientare” gli ETS e fornire loro elementi di conoscenza sia sulle tipologie di apporti che possono ricevere che sulle procedure da adottare per una corretta gestione delle donazioni .

Leggi il documento

 

I modelli di rendicontazione

Per la prima volta, il Terzo settore italiano avrà un modello unificato di rendicontazione. Così come per le società “profit”, infatti, anche gli Enti del Terzo settore (ETS) avranno l’obbligo di redigere il proprio bilancio consuntivo utilizzando schemi uniformi a partire da quello relativo all’esercizio 2021.

Con il decreto ministeriale previsto dall’art. 13 del Codice del Terzo settore, emanato il5.3.2020 e pubblicato in GU il 18 aprile 2020 sono stati infatti pubblicati gli schemi contenenti i modelli di bilancio e rendicontazione da adottare. 

L’obiettivo del legislatore con questo ulteriore strumento messo in campo è quello di garantire una maggiore uniformità delle modalità di rendicontazione delle risorse economiche e finanziare che a vario titolo pervengono agli enti di terzo settore, sia per una comprensione più immediata ed oggettiva dei dati di bilancio, sia – in prospettiva – per una loro compiuta comparabilità nel tempo e nello spazio.

Tale decreto completa quindi il quadro della “strumentazione” a disposizione degli ETS, aggiungendosi alle già emanate linee guida sul bilancio sociale e alle linee guida sulla valutazione di impatto sociale.

Come  già detto, i modelli saranno obbligatori per rendicontare il bilancio del 2021 che – come noto – dovrà essere approvato da parte dell’assemblea degli ETS nella primavera del 2022 .

I moduli sono diversificati a seconda che l’ ETS ricada  in una o nell’altra delle situazioni previste dall’ art. 13 del CTS.  L’individuazione di tali categorie dipende dal volume complessivo dei ricavi complessivi conseguiti nell’anno precedente.

Gli Enti che abbiano avuto entrate superiori a 220.000 € dovranno redigere un bilancio d’esercizio simile a quello “civilistico” composto da: stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione ( utilizzando, perciò, i modelli “A” , “B” e “C”) .

Invece gli Enti le cui entrate non abbiano raggiunto tale valore “limite” potranno scegliere di redigere solamente un rendiconto per cassa , utilizzando il modello “D”


—> Alcune risposte alle domande più frequenti e comuni sui modelli di rendicontazione le puoi trovare già QUI.

 

> Ecco, di seguito, riportati i modelli A, B, C, D

MOD. A
STATO PATRIMONIALE
Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema:
Qui una tabella riassuntiva realizzata da Cantiere terzo settore

MOD. B
RENDICONTO GESTIONALE
Il rendiconto gestionale deve essere redatto in conformità al seguente schema:
Parte di provvedimento in formato grafico

MOD. C
RELAZIONE DI MISSIONE
Qui una tabella riassuntiva realizzata da Cantiere terzo settore

MOD. D
RENDICONTO PER CASSA
Il rendiconto per cassa deve essere redatto in conformità al seguente schema:
Parte di provvedimento in formato grafic

 

Inoltre, in appendice al decreto e per facilitare la redazione degli schemi,è riportato anche un: GLOSSARIO SULLE POSTE DEL BILANCIO

Stato patrimoniale

Quote associative o apporti ancora dovuti – importi esigibili da parte dell’ente nei confronti di associati o fondatori a fronte di quote associative o apporti dei soci fondatori.

Avviamento – attitudine dell’azienda eventualmente acquisita dall’ente a produrre utili che derivino o da fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno un valore autonomo, ovvero da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtu’ dell’organizzazione delle risorse in un sistema efficiente.

Crediti – diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, da clienti o da altri soggetti.

Crediti (immobilizzazioni finanziarie) – crediti derivanti dalle attività di finanziamento e similari, indipendentemente dalla durata degli stessi.

Crediti da 5 per mille – importo assegnato a seguito della pubblicazione dell’elenco finale dei beneficiari, delle preferenze espresse e del valore del contributo del 5 per mille assegnati secondo quanto riportato nel sito dell’Agenzia delle entrate.

Crediti (attivo circolante) – crediti derivanti dallo svolgimento dell’attività non finanziaria, indipendentemente dalla durata degli stessi.

Fondo di dotazione dell’ente – fondo di cui l’ente del Terzo settore può disporre al momento della sua costituzione.

Patrimonio vincolato – patrimonio derivante da riserve statutarie vincolate nonché da riserve vincolate per scelte operate dagli Organi istituzionali o da terzi donatori.

Patrimonio libero – patrimonio costituito dal risultato gestionale degli esercizi precedenti nonché da riserve libere di altro genere.

Avanzo/disavanzo d’esercizio – eccedenza dei proventi e ricavi rispetto agli oneri e costi dell’esercizio contabilizzati come tali secondo il principio della competenza economica.

Debiti – passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita. Tali obbligazioni sono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti.

Debiti per erogazioni liberali condizionate – debiti contratti a fronte di erogazioni liberali che possono essere considerate come acquisite in via definitiva dall’ente al verificarsi di un predeterminato fatto o al soddisfacimento di una specifica situazione. Ai fini dell’iscrizione del debito nella voce in oggetto, occorre che al non verificarsi della suddetta condizione sia prevista la restituzione dell’attività donata.

Annotazione prevista dall’art. 13, comma 6 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni. L’ente deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Rendiconto previsto dall’art. 48, comma 3 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni. L’ente deve inserire un rendiconto specifico, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, anche le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate occasionalmente di cui all’art. 79, comma 4, lettera a) del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell’art. 87, comma 6 dello stesso.

Altri debiti – debiti che non rientrano nelle precedenti voci. Accolgono anche i debiti verso volontari per rimborsi spese, verso dipendenti e collaboratori per prestazioni lavorative

Rendiconto gestionale

Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale – componenti negativi/positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, indipendentemente dal fatto che queste siano state svolte con modalità non commerciali o commerciali.

Proventi da contratti con enti pubblici – proventi derivanti da accordi con enti di natura pubblica aventi carattere sinallagmatico, in cui sia previsto un corrispettivo a fronte di un servizio reso/di un bene fornito.

Contributi da enti pubblici – proventi derivanti da accordi, quali le convenzioni, non caratterizzate da un rapporto di sinallagmaticità.

Proventi del 5 per mille – proventi derivanti dall’assegnazione a seguito della pubblicazione dell’elenco finale dei beneficiari, delle preferenze espresse e del valore del contributo del 5 per mille secondo quanto riportato nel sito dell’Agenzia delle entrate.

Erogazioni liberali – atti che si contraddistinguono per la coesistenza di entrambi i seguenti presupposti: a) l’arricchimento del beneficiario con corrispondente riduzione di ricchezza da parte di chi compie l’atto; b) lo spirito di liberalità (inteso come atto di generosità effettuato in mancanza di qualunque forma di costrizione).

Erogazioni liberali vincolate – liberalità assoggettate, per volontà del donatore, di un terzo esterno o dell’Organo amministrativo dell’ente, ad una serie di restrizioni e/o di vincoli che ne delimitano l’utilizzo, in modo temporaneo o permanente.

Erogazioni liberali condizionate – liberalità aventi una condizione imposta dal donatore in cui è indicato un evento futuro e incerto la cui manifestazione conferisce al promittente il diritto di riprendere possesso delle risorse trasferite o lo libera dagli obblighi derivanti dalla promessa. Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività diverse – componenti negativi/positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all’art. 6 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, indipendentemente dal fatto che queste siano state svolte con modalità non commerciali o commerciali.

Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi – componenti negativi/positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività di raccolta fondi occasionali e non occasionali di cui all’art. 7 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali – componenti negativi/positivi di reddito derivanti da operazioni aventi natura di raccolta finanziaria/generazione di profitti di natura finanziaria e di matrice patrimoniale, primariamente connessa alla gestione del patrimonio immobiliare, laddove tale attività non sia attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni. Laddove si tratti invece di attività di interesse generale, i componenti di reddito sono imputabili nell’area A del rendiconto gestionale.

Relazione di missione Parti correlate

Per parti correlate si intende: a) ogni persona o ente in grado di esercitare il controllo sull’ente. Il controllo si considera esercitato dal soggetto che detiene il potere di nominare o rimuovere la maggioranza degli amministratori o il cui consenso è necessario agli amministratori per assumere decisioni; b) ogni amministratore dell’ente; c) ogni società o ente che sia controllato dall’ente (ed ogni amministratore di tale società o ente). Per la nozione di controllo delle società si rinvia a quanto stabilito dall’art. 2359 del codice civile, mentre per la nozione di controllo di un ente si rinvia a quanto detto al punto precedente; d) ogni dipendente o volontario con responsabilità strategiche; e) ogni persona che è legata ad una persona la quale è parte correlata all’ente.

Costi e proventi figurativi

I costi e i proventi figurativi sono quei componenti economici di competenza dell’esercizio che non rilevano ai fini della tenuta della contabilità, pur originando egualmente dalla gestione dell’ente. Un esempio di costi figurativi è dato dall’impiego di volontari iscritti nel registro di cui all’art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, calcolati attraverso l’applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, così come un esempio di proventi figurativi è riferibile alla traduzione in termini economici dell’apporto che i volontari forniscono attraverso lo svolgimento della propria attività personale, spontanea e gratuita.

—> Alcune risposte alle domande più frequenti e comuni sui modelli di rendicontazione le puoi trovare già QUI.