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Prestazioni occasionali e certificazione unica

Come ogni anno, l’approssimarsi della “stagione” in cui anche gli Enti del Terzo Settore sono chiamati a rilasciare la “Certificazione Unica” dei compensi erogati  a coloro con cui sono intercorsi rapporti di collaborazione, genera dubbi e interrogativi .

Proviamo a mettere qualche punto fermo, richiamando i concetti generali collegati ad una delle prestazioni lavorative più diffuse nel mondo del non-profit: quella delle  prestazioni occasionali.

Le prestazioni occasionali sono quelle attività di prestazioni d’opera (lavoro) occasionali, retribuite che rispettano dei precisi criteri:

– sono svolte da una persona non in possesso della partita IVA;
– sono svolte in modo puramente occasionale;
– sono svolte in modo non continuativo;
– sono svolte da un soggetto non professionista dell’attività per cui viene retribuito;
non sono coordinate dal committente;
– il percipiente non deve superare la soglia dei 5.000,00 (cinquemila /00) euro annui ricevuti.


Se
tutti questi criteri sono rispettati, il lavoratore occasionale sarà retribuito a fronte di una ricevuta che il percipiente stesso emette indicando:

– tutti i dati del prestatore d’opera occasionale (il percipiente, ossia il lavoratore);
– tutti i dati del committente (chi affida il lavoro ossia l’ente);
– la somma percepita;
– la data;
– la dicitura:  operazione non soggetta al regime Iva a norma dell’art. 5 Dpr 633/72 e successive modificazioni.

Sulla ricevuta:

– sarà indicato l’importo lordo pattuito, l’ammontare della ritenuta di acconto (pari al 20% dell’importo lordo), l’importo netto che incasserà il percipiente;
– sarà apposta una marca da bollo di euro 2,00 avente data anteriore o uguale alla data della ricevuta (applicata unicamente sull’originale della ricevuta consegnata al committente solo se la ricevuta è di importo lordo superiore a 77,47 euro).

Entro il 16 del mese successivo alla data di pagamento (non data di ricevuta) deve essere versata, da parte del committente, la ritenuta d’acconto del 20% mediante modello F24 indicando come  codice 1040 e, come periodo, il mese e l’anno di pagamento della prestazione. Il sito dell’agenzia delle Entrate contiene un’utile esempio di compilazione (vedi spiegazione dal sito dell’Agenzia delle Entrate).

E veniamo agli adempimenti successivi:

La Certificazione Unica deve essere inoltrata telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento. Entro la stessa data deve essere consegnata dal committente al percipiente. Le scadenze attualmente sono queste ma potrebbero variare in seguito al periodo pandemico che stiamo vivendo.

Successivamente, il committente dovrà trasmettere (ordinariamente entro il 31 ottobre ) telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione mod. 770 (dichiarazione del sostituto d’imposta) che conterrà l’elenco di tutte le ritenute d’imposta operate e versate nell’anno precedente. 

In ultimo, occorre ricordare che i compensi erogati concorrono alla determinazione dell’IRAP qualora sia dovuta .  Occorre però anche sottolineare che, a tale proposito, la Regione Piemonte – nell’ambito dell’autonomia decisionale prevista dalla Legge in materia –  ha deliberato aliquote di particolare favore per gli ETS e, addirittura, l’azzeramento dell’aliquota per le Onlus che operano in campo educativo, sanitario ed assistenziale .  Ma di questa imposta (che, anch’essa, genera qualche dubbio ed incertezza) avremo modo di trattare successivamente.

 

(testo redatto in collaborazione col dr. Paolo Rota, Commercialista in Torino, consulente di Vol.To)