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Consulenze

Il Centro Servizi per il Volontariato mette a disposizione degli ETS servizi di consulenza, assistenza qualificata e accompagnamento, al fine di rafforzare competenze e tutele dei Volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell’accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai Volontari medesimi. L’organizzazione delle diverse attività avviene con una calendarizzazione e con orari che facilitano la partecipazione dei Volontari a cui viene poi consegnato anche un questionario di valutazione.

Consulenze collettive

Momenti organizzati per gruppi omogenei di associazioni e/o istanze, per discutere di problematiche comuni.

Consulenze specialistiche e accompagnamento

Servizi di consulenza, assistenza e accompagnamento finalizzati a rafforzare le competenze e le tutele dei volontari.

Hai dubbi sulla gestione interna della tua Associazione?


Consulenze collettive

Il CSV propone periodicamente opportunità di consulenze collettive rivolte ad Enti e cittadini, durante le quali gli esperti di Vol.To affrontano tematiche relative al Terzo Settore, sia a livello teorico che operativo.

Gli ambiti in cui Vol.To propone la formula della consulenza collettiva sono:

Iscrizione al RUNTS

Classi di assistenza per la rendicontazione ETS

Laboratori sull’utilizzo degli strumenti digitali

Laboratori per adeguamenti statutari

Statuto su Misura – Modifiche statutarie

Libro soci e registro volontari

Obblighi Assicurativi

Prossimi incontri in calendario

Classi di bilancio

Lunedì 18 marzo 2024

(ore 10.30 – 12.30)

Sportello di Ivrea

Classi di bilancio

Lunedì 18 marzo 2024

(ore 14 – 17)

Sportello di Ivrea

Classi di bilancio

Martedì 19 marzo 2024

(ore 10 – 13)

Sportello di Collegno

Classi di bilancio

Mercoledì 20 marzo 2024

(ore 10 – 13)

Incontro online

Classi di bilancio

Mercoledì 20 marzo 2024

(ore 14.30 – 17.30)

Presso la sede di Vol.To

Libro soci e registro volontari: differenze e modalità di tenuta

Mercoledì 20 marzo 2024

(ore 18.00 – 19.30)

Incontro online

Laboratorio adeguamenti ODV

Venerdì 22 marzo 2024

(ore 14 – 18)

Incontro online

Orientamento costituzione nuovo ETS

Martedì 26 marzo 2024

(ore 15.30 – 18.00)

Presso la sede di Vol.To

Classi di bilancio

Mercoledì 27 marzo 2024

(ore 10 – 13)

Incontro online

Classi di bilancio

Mercoledì 27 marzo 2024

(ore 14.30 – 17.30)

Presso la sede di Vol.To

Classi di bilancio

Mercoledì 27 marzo 2024

(ore 14 – 17)

Sportello di Sangano

Classi di bilancio

Mercoledì 3 aprile 2024

(ore 10 – 13)

Incontro online

Classi di bilancio

Mercoledì 3 aprile 2024

(ore 14.30 – 17.30)

Presso la sede di Vol.To

Classi di bilancio

Mercoledì 3 aprile 2024

(ore 14 – 17)

Sportello di Chivasso

Laboratorio adeguamenti APS

Venerdì 5 aprile 2024

(ore 14 – 18)

Incontro online

…e se vuoi costituire un’Associazione

Se stai collaborando con altre persone su una causa che ti sta a cuore, un progetto sociale o culturale, un’iniziativa che in qualche modo migliori il luogo in cui vivi, probabilmente vuoi costituire un’Associazione: per avere maggiori informazioni su come fare clicca qui.

Come accedere al servizio

Le attività vengono pubblicizzate nelle specifiche sezioni con dettaglio del tema trattato, dei destinatari (tipologia di ente e numero massimo di partecipanti), delle modalità di erogazione (online/in presenza). Le iscrizioni avvengono tramite il gestionale e sono accolte secondo l’ordine cronologico di ricezione.

Contatti

Email: terzosettore@volontariato.torino.it

Numero verde: 800 590000

Referenti: Stefania Cerri

Consulenze specialistiche e accompagnamento

Il servizio, realizzato da un’equipe di professionisti ed esperti specializzati nel Terzo Settore, offre servizi di consulenza, assistenza e accompagnamento finalizzati a rafforzare le competenze e le tutele dei Volontari. Per favorire l’accesso al maggior numero possibile di Enti, è previsto un monte ore annuale gratuito di consulenza.

In caso di raggiungimento dei limiti previsti, i servizi stessi, qualora ulteriormente richiesti al CSV, saranno erogabili a pagamento con la formulazione di un preventivo di spesa.


Giuridico

Tra i temi trattati: rapporti giuridici con soggetti terzi pubblici e privati, convenzioni e protocolli, acquisizione della personalità giuridica.

2/anno

Privacy

Tra i temi trattati: adempimenti in materia di GDPR relativamente agli obblighi di trasparenza, pubblicità e protezione dei dati personali.

2/anno

Sicurezza

Tra i temi trattati: valutazione dei rischi, predisposizione della documentazione per l’adeguamento alla normativa, obblighi di tutela nei confronti dei Volontari.

2/anno

Fiscale

Tra i temi trattati: nuovi schemi di bilancio, tenuta libri e registri, iscrizione 5 per mille e rendicontazione, gestione attività diverse, accesso al credito.

2/anno

Assicurativo

Tra i temi trattati: assicurazioni obbligatorie, tipologie e relativi adempimenti, tutele inerenti al Volontariato e/o attività rivolte ai soci e ai terzi, tutele legali.

2/anno

Del lavoro

Tra i temi trattati: acquisizione personale retribuito, scelta tipologia di rapporto, adempimenti per il datore di lavoro.

2/anno

Progettuale

Tra i temi trattati: informazione e orientamento su bandi e opportunità di finanziamento; analisi di fattibilità delle idee progettuali; facilitazione per la creazione di partenariati; revisione dell’elaborato progettuale per la partecipazione a specifici bandi; accompagnamento per la redazione di documenti tecnici allegati (es. budget, cronoprogramma, quadro logico, piano di monitoraggio); supporto nel monitoraggio e/o rendicontazione dei progetti finanziati.

A monte del servizio c’è una costante mappatura dei bandi di interesse per gli ETS, che vengono diffusi tramite una pagina dedicata in cui vengono presentate le informazioni salienti di ciascun bando.

4/anno

Servizio Civile Universale

Tra i temi trattati: funzionamento del Servizio Civile, modalità e tempistiche per accreditamento e presentazione di progetti.

2/anno

Rendicontazione sociale

Tra i temi trattati: standard per la redazione del bilancio sociale, strutturazione del documento, supporto per l’impostazione piano di lavoro per la raccolta dei dati e la redazione e sistemi di monitoraggio e valutazione delle attività e dell’impatto sociale, strategie per il coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni, piano di disseminazione.

2/anno

Raccolta fondi

Tra i temi trattati: analisi mercati, impostazione campagne, crowdfunding, agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali.

2/anno

Comunicazione

Tra i temi trattati: strategie comunicative online e offline, piani e campagne di comunicazione.

ODV: 4/anno
APS: 2/anno
Altri ETS: 1/anno

Gestione della vita associativa

Tra i temi trattati: organi sociali e relative competenze, responsabilità degli amministratori, tenuta libri sociali, convocazione Assemblea e Consiglio Direttivo, procedure ammissione/dismissione soci, digitalizzazione processi.

12/anno

Ricerca volontari

Tra i temi trattati: profilazione dei Volontari, gestione delle fasi di reclutamento e selezione, elaborazione di strategie di mantenimento e valorizzazione, ingaggio e gestione Volontari under 30.

4/anno

Riconoscimento e valorizzazione delle competenze

Tra i temi trattati: identificare, documentare e validare le abilità personali sviluppate in esperienze di Volontariato ed applicabili a più ambiti della vita quotidiana (personali, sociali, organizzative, metodologiche).

2/anno

Percorsi di accompagnamento

Qualora le esigenze espresse durante la consulenza siano particolarmente complesse e richiedano interventi specifici e approfondimenti, possono essere attivati percorsi di accompagnamento personalizzati utilizzando specifiche professionalità (interne o esterne) in qualità di tutor/coach/mentor per un periodo di tempo prestabilito e per il raggiungimento di un obiettivo concordato con l’Ente richiedente.

6 giornate/anno

Come accedere al servizio

Per gli ETS accreditati, servizio gratuito (entro i limiti previsti) richiedibile dal gestionale.

L’attività è fruibile da tutti gli ETS accreditati fino ad esaurimento del budget (che sarà suddiviso in due semestri per garantire la continuità del servizio) o raggiungimento dei limiti individuali.

In caso di raggiungimento dei limiti previsti, i servizi stessi, qualora ulteriormente richiesti al CSV, saranno erogabili a pagamento con la formulazione di un preventivo di spesa.

Contatti

Email: accoglienza@volontariato.torino.it

Numero verde: 800 590000

Referente: Fiorella Franco

Domande e risposte – FAQ

Hai dubbi sulla gestione interna della tua Associazione?
Rispondiamo ad alcune delle domande più consuete!

I volontari di un Ente di Terzo Settore (ETS) devono essere assicurati?

: in base all’art. 18 del D.Lgs. 117/2017 gli Enti del Terzo Settore che si avvalgono di volontari hanno l’obbligo di assicurarli contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato e per la responsabilità civile verso i terzi.

Il decreto ministeriale 6 ottobre 2021, emanato dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, oltre a specificare che gli obblighi assicurativi valgono sia per i volontari “non occasionali” che per quelli “occasionali”, precisa che gli Enti sono tenuti a predisporre un Registro dei Volontari indicandone la corretta modalità di tenuta.

Il Registro deve contenere i nominativi ed i rispettivi dati (codice fiscale o luogo e data di nascita – residenza o domicilio – data di inizio e di cessazione attività di volontariato) di tutti i volontari (soci e non) che prestano regolare attività di volontariato per conto dell’Associazione. Gli Enti possono istituire un’apposita sezione separata del Registro, dove riportare i nominativi ed i dati di coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale.

Se tenuto in modalità cartacea, il Registro Volontari deve essere vidimato da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato (ad es. Segretario comunale) e riportare la numerazione progressiva delle pagine, la bollatura di ogni pagina e la dichiarazione, nell’ultima pagina, da parte dell’autorità che effettua la vidimazione sul numero complessivo di pagine presenti. La pratica della vidimazione serve a salvaguardare l’obbligo di assicurare i volontari, garantendo la veridicità del documento ed a prevenire un’eventuale alternazione dei contenuti.

Se tenuto con sistemi elettronici e/o telematici, gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti per legge saranno assolti mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale del Legale rappresentante oppure di un altro soggetto da lui delegato.

Se non hai ancora una copertura assicurativa clicca qui per informazioni sulla Polizza Unica del Volontariato – PUV.

Che differenza c’è tra un’Associazione riconosciuta ed un’Associazione non riconosciuta?

• Le Associazioni riconosciute hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, pertanto godono di autonomia patrimoniale perfetta. Ne consegue una separazione dell’associazione dalle persone associate e dagli amministratori, pertanto dei debiti contratti dall’associazione risponde questa con il suo patrimonio.
Il riconoscimento della personalità giuridica prevede l’iscrizione negli appositi registri tenuti dalle prefetture o dalle Regioni/Province autonome competenti.

Tuttavia, il Codice del Terzo settore ha previsto una specifica modalità di ottenimento della personalità giuridica per le associazioni del Terzo settore (art. 22 del D.Lgs 117/2017), mediante l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Questa nuova procedura di acquisto della personalità giuridica è alternativa e non sostitutiva rispetto a quella attualmente in vigore e disciplinata dal D.P.R. n. 361/2000.

Per l’ottenimento della personalità giuridica è necessario:

  • costituirsi tramite atto pubblico (atto notarile),
  • possedere un patrimonio minimo non inferiore a 15.000 €, che non potrà essere alienato, ed il cui valore risulti da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Se si desidera richiedere il riconoscimento tramite il RUNTS, il notaio dovrà verificare che l’atto costitutivo e lo statuto rispettino le norme specifiche del Terzo Settore oltre che l’adeguata consistenza del patrimonio minimo necessario e depositare i documenti presso l’ufficio competente del RUNTS con contestuale richiesta di iscrizione dell’ente.
Verificata la regolarità formale della documentazione, il RUNTS iscriverà l’ente nel registro stesso, dove verrà specificato il possesso della personalità giuridica.

• Le Associazioni non riconosciute non hanno il riconoscimento della personalità giuridica, pertanto non godono di autonomia patrimoniale perfetta. Ne consegue che i soggetti che agiscono in nome e per conto dell’associazione sono responsabili personalmente e solidalmente con l’Ente per gli obblighi assunti nei confronti di terzi. 

Quali sono i libri sociali che un ETS di tipo associativo deve tenere e secondo quali modalità?

Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) riporta, nell’art. 15 e nell’art. 17 c. 1, i libri sociali che gli Enti del Terzo Settore devono tenere:

  1. libro degli associati o aderenti:
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    • tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
    • deve contenere:
    – data e numero progressivo d’iscrizione all’Ente
    – dati anagrafici identificativi degli associati (nome, cognome, data e luogo di nascita, C.F., residenza/domicilio, recapiti ed eventualmente numero del documento d’identità);
    • non necessita di vidimazione;
    • può essere tenuto anche in formato digitale.

  2. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee (ordinarie e straordinarie):
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    • tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
    • deve contenere i verbali assembleari firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta, compresi quelli redatti per atto pubblico;
    • numerato progressivamente su ogni pagina inserendo nell’ultima pagina il numero totale e la firma del Presidente;
    • non necessita di vidimazione;

  3. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione:
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    • tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
    • deve contenere i verbali delle riunioni, firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta;
    • numerato progressivamente su ogni pagina inserendo nell’ultima pagina il numero totale e la firma del Presidente;
    • non necessita di vidimazione;

  4. libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri Organi sociali (Organo di controllo, Organo di revisione, Collegio dei Probiviri, ecc.):
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    • tenuto a cura dell’Organo di riferimento;
    • numerato progressivamente su ogni pagina inserendo nell’ultima pagina il numero totale e la firma del Presidente;
    • non necessita di vidimazione;

  5. registro dei volontari (solo per le Associazioni che svolgono attività attraverso l’impiego di volontari):
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    • deve essere obbligatoriamente tenuto dagli ETS che si avvalgono di volontari per lo svolgimento delle proprie attività;
    • deve contenere i nominativi e rispettivi dati di tutti i volontari (soci e non) che prestano regolare attività di volontariato per conto dell’ETS, i quali devono essere obbligatoriamente assicurati per i rischi legati all’infortunio, alla malattia e alla responsabilità civile contro terzi (ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 117/2017).
    • Se tenuto in modalità cartacea deve essere vidimato da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato (ad es, Segretario comunale) e riportare la numerazione progressiva delle pagine, la bollatura di ogni pagina e la dichiarazione, nell’ultima pagina, da parte dell’autorità che effettua la vidimazione sul numero complessivo di pagine presenti. La pratica della vidimazione serve a salvaguardare l’obbligo di assicurare i volontari, garantendo la veridicità del documento ed a prevenire un’eventuale alternazione dei contenuti.
    • Se tenuto con sistemi elettronici e/o telematici, gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti per legge saranno assolti mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale del Legale rappresentante oppure di un altro soggetto da lui delegato (D.M 06/10/2021).

È infine consigliato, ai fini di una corretta tenuta della contabilità e per la redazione del bilancio annuale dell’Ente, predisporre il libro cassa:

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• tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
• deve contenere le entrate e le uscite relative all’attività svolta dall’Ente;
• numerato progressivamente su ogni pagina inserendo nell’ultima pagina il numero totale e la firma del Presidente;
• non necessita di vidimazione;

I libri sociali vanno conservati presso la sede legale dell’Ente e devono poter essere consultati dai soci, previa definizione delle modalità di accesso ad essi e devono essere esibiti su richiesta delle autorità preposte al controllo.

Quali sono le modalità di convocazione delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio direttivo?

Le modalità e le tempistiche di convocazione delle Assemblee e del Consiglio Direttivo vengono stabilite nello statuto associativo.

L’assemblea viene convocata dal Presidente una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto o del bilancio entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, salvo rare eccezioni (art. 2364 Codice Civile).

Deve, inoltre, essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente oppure in seguito alla richiesta da parte di un certo numero di consiglieri (stabilito nello statuto associativo).

Le convocazioni devono contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora, il luogo della riunione e le modalità di partecipazione, in riferimento alla prima ed eventualmente alla seconda convocazione, e devono essere inoltrate per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, in modo da avere la prova dell’avvenuto invito a partecipare.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso previsti dallo statuto:

  • per il Consiglio Direttivo sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i consiglieri;
  • per l’Assemblea sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Se lo statuto associativo lo prevede, le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche a distanza in via telematica, attraverso strumenti e mezzi di telecomunicazione (ad es. videoconferenza), purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. In tal caso, le adunanze si considerano tenue nel luogo in cui si trova il Segretario verbalizzante e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del Segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente.

Quali sono gli adempimenti relativi alla modifica della denominazione associativa?

La modifica della denominazione associativa comporta sempre la convocazione dell’Assemblea straordinaria (avendo cura di rispettare i quorum previsti dallo statuto), in quanto trattasi di una modifica statutaria.
Pertanto, l’Assemblea delibererà oltre che sul cambio di nome, anche in merito all’approvazione del nuovo statuto.

Entro 30 giorni dall’avvenuta modifica, occorrerà comunicare la variazione all’Agenzia delle Entrate attraverso:

  • il Modello AA5/6 per le Associazioni ETS in possesso unicamente di Codice;
  • il Modello AA7/10 per le Associazioni ETS titolari di Partita Iva.

Inoltre, occorrerà, contestualmente, provvedere alla registrazione del nuovo statuto modificato. Il Presidente (o un suo delegato munito di delega del Presidente corredata da una copia dei documenti di identità del delegato e del delegante) dovrà recarsi all’Agenzia delle Entrate con:

  1. due copie del verbale di assemblea straordinaria firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea che attesti la variazione;
  2. due copie in originale dello statuto firmato dal Presidente dell’assemblea e siglato in tutte le pagine (una copia per l’Agenzia delle Entrate, una copia per l’associazione);
  3. modello 69 compilato;
  4. ricevuta del versamento dell’imposta di registro di € 200, da effettuarsi in banca o in posta con modello F23. Si ricorda che le Organizzazioni di volontariato (ODV) sono sempre esenti dall’imposta di registro. Le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e gli altri ETS solo in caso di adeguamento dello statuto alle disposizioni del Codice del terzo Settore
  5. una marca da bollo da € 16,00 ogni 100 righe oppure ogni 4 pagine dello statuto. Si ricorda che tutti gli Enti del terzo settore sono esentati dall’imposta di bollo (art. 82 D.Lgs. 117/2017), ad esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società

Infine, la variazione del Presidente deve sempre essere comunicata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, esclusivamente per via telematica attraverso il portale RUNTS, ad eventuali gestori di altri Registri cui l’Associazione è iscritta, alla Banca/Posta se in possesso di un conto bancario/postale.

Quali sono gli organi sociali di un ETS di tipo associativo e le relative competenze?

La riforma del terzo settore (D. Lgs. 117/2017) disciplina la struttura degli organi sociali degli Enti di Terzo Settore (ETS) e l’operatività degli stessi. 
L’elenco degli organi sociali è riportato all’interno dello statuto associativo, unitamente alle rispettive funzioni ed alle interazioni tra di essi.

Gli organi sociali si dividono in organi obbligatori e organi facoltativi.

ORGANI OBBLIGATORI
  1. ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione e ne manifesta il carattere democratico.
È composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota sociale ed iscritti nel Libro soci.
L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L’Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:

  • approvare il bilancio di esercizio;
  • approvare i programmi annuali di attività;
  • nominare e revocare dei componenti del Consiglio Direttivo, approvandone preventivamente il numero;
  • nominare e revocare, quando previsto, l’Organo di controllo (se previsto);
  • nominare e revocare, quando previsto, il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti (se previsto);
  • deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
  • approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • ratificare la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo;
  • approvare l’eventuale regolamento e le sue variazioni;
  • deliberare sulla quota associativa annuale;
  • deliberare sull’esclusione dei soci;
  • deliberare su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
  • deliberare sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati (qualora non di competenza di altri organi);
  • deliberare sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali attività diverse (qualora previste nello statuto).

All’Assemblea straordinaria spettano le seguenti competenze:

  • deliberare in merito allo scioglimento dell’Associazione, alla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo ed alla nomina del liquidatore;
  • deliberare in merito ad eventuali modifiche dello statuto, alla fusione, alla scissione, alla trasformazione dell’Associazione.

2. CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo e di amministrazione dell’Associazione che opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea, alla quale risponde direttamente.
È composto da membri scelti in maggioranza tra le persone fisiche associate (nelle organizzazioni di volontariato tutti i membri del Consiglio Direttivo devono essere associati) ovvero indicate dagli enti giuridici associati.
La durata ed il numero complessivo dei consiglieri viene stabilito dall’assemblea in base a quanto disciplinato dallo statuto associativo. Al termine di ogni mandato il Consiglio Direttivo deve essere rieletto dall’Assemblea dei soci.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), indicando per ognuno il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti competenze:

  • attuare tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
  • formulare i programmi di attività sulla base di quanto indicato dall’Assemblea
  • redigere e presentare all’Assemblea il bilancio di esercizio;
  • deliberare l’ammissione di nuovi associati;
  • sottoporre all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
  • sottoporre all’approvazione dell’Assemblea le quote associative annue;
  • proporre l’esercizio e l’individuazione di eventuali attività diverse (qualora previste nello statuto);
  • approvare i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato;
  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.

  1. PRESIDENTE

Il Presidente è il Legale Rappresentante dell’Ente di fronte a terzi e in giudizio.
Di norma viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, ma alcuni statuti prevedono l’elezione diretta da parte dell’Assemblea dei soci, separatamente rispetto al Consiglio direttivo.

Il Presidente ha le seguenti competenze:

  • curare l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  • sovrintendere a tutte le attività dell’Associazione;
  • aprire e chiudere conti correnti per conto dell’Associazione;
  • convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea;
  • convocare l’Assemblea dei soci.
ORGANI FACOLTATIVI
      1. ORGANO DI CONTROLLO

      L’Organo di controllo è un organo associativo facoltativo, può essere collegiale o monocratico. Tuttavia, negli ETS diventa obbligatorio quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti previsti dall’art. 30 del D.Lgs 117/2017 (questo vale finché non si scenda di nuovo al di sotto dei limiti per due esercizi consecutivi):

      • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro;
      • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000 euro;
      • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

      L’Organo di controllo ha le seguenti competenze:

      • vigilare sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,
      • vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento,
      • vigilare sull’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sulla base delle disposizioni previste dal Codice del terzo settore.

      L’Organo di controllo, inoltre, può esercitare la revisione legale dei conti nel caso in cui l’Ente non abbia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ricorra l’obbligatorietà prevista dall’art. 31 del citato D.Lgs 117/2017. In tal caso, dovrà essere composto interamente da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

      1. ORGANO DI REVISIONE

      L’Organo di revisione è un organo associativo facoltativo e può essere collegiale, monocratico oppure una società di revisione legale.
      Tuttavia, negli ETS diventa obbligatorio quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti previsti dall’art. 31 del D.Lgs 117/2017 (questo vale finché non si scenda di nuovo al di sotto dei limiti per due esercizi consecutivi):

      • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro;
      • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 euro;
      • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.

      La nomina dell’organo di revisione è inoltre obbligatoria anche quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’articolo 10 del Codice del Terzo Settore.
      L’Organo di revisione deve essere composto interamente da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

      L’Organo di revisione ha le seguenti competenze:

      • accertare la regolare tenuta delle scritture contabili
      • certificare la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
      1. COLLEGIO DEI PROBIVIRI

      Il Collegio dei probiviri è un organo collegiale facoltativo che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell’ambito dell’Ente riguardanti uno o più soci, proponendo al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

        FACSIMILE DEI VERBALI (da scaricare)

        1. Facsimile verbale di Assemblea ordinaria generica
        2. Facsimile verbale di Assemblea ordinaria per rinnovo cariche
        3. Facsimile verbale di Assemblea ordinaria per approvazione bilancio/rendiconto
        4. Facsimile verbale di Assemblea straordinaria per lo scioglimento Associazione
        5. Facsimile verbale di Assemblea straordinaria per la modifica di statuto
        6. Facsimile verbale di Consiglio Direttivo generico
        7. Facsimile verbale di Consiglio Direttivo per elezione Presidente
        8. Facsimile verbale di Consiglio Direttivo per approvazione bilancio/rendiconto
        9. Facsimile verbale di Consiglio Direttivo per ammissione/rigetto nuovi soci

        Quali sono i quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee e delle riunioni del consiglio direttivo?

        Per quorum costitutivo s’intende la presenza minima di soci necessaria affinché l’Assemblea o il Consiglio Direttivo dell’Associazione siano validamente costituiti e possano deliberare sulle questioni poste all’ordine del giorno.

        Il quorum deliberativo, invece, rappresenta il numero di associati necessari alla valida approvazione della deliberazione.

        Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti.

        Per quanto riguarda l’Assemblea, l’art. 21 del Codice civile stabilisce che le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria in prima convocazione siano prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Mentre, in seconda convocazione, le deliberazioni siano valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

        Nell’Assemblea straordinaria, invece:

        • per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati;
        • per approvare le modifiche statutarie, se lo statuto associativo non dispone diversamente, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
        Cosa fare in caso di scioglimento di un’Associazione ETS?

        In caso di estinzione o scioglimento di un’Associazione ETS, ci sono precise regole e specifici adempimenti da seguire per procedere correttamente:

        1. convocazione dell’Assemblea straordinaria che delibererà lo scioglimento (si ricorda che è richiesto il voto favorevole di almeno ¾ dei soci, così come previsto dall’art. 21 del Codice Civile) dopo avere approvato il bilancio di liquidazione;
        2. individuazione dell’ETS a cui devolvere il patrimonio residuo; si ricorda che, secondo quanto previsto dall’art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017, è obbligatorio richiedere al competente Ufficio Territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore il parere positivo in merito all’ETS individuato, con raccomandata a/r;
        3. nomina di uno o più liquidatori (possono essere uno o più amministratori in carica, o altro soggetto) che si occuperanno di compiere tutte le comunicazioni previste per legge e tutte le incombenze burocratiche collegate allo scioglimento;
        4. chiusura dell’eventuale conto corrente bancario o postale e disdetta di eventuali contratti o utenze; 
        5. comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’avvenuto scioglimento e conseguente chiusura del codice fiscale associativo. Si ricorda che la comunicazione può avvenire solo attraverso invio telematico compilando il modello AA5/6 e utilizzando le credenziali Fisconline/SPID, se possedute, oppure tramite un intermediario abilitato;
        6. comunicazione dell’avvenuto scioglimento:
        • al RUNTS attraverso la piattaforma ministeriale
        • a tutti gli Enti (pubblici e privati) con cui l’Associazione ha rapporti
        • al Centro Servizi per il Volontariato Vol.To ETS (nel caso di Ente accreditato)
        Cosa fare in caso di dimissioni, morte o esclusione del Legale rappresentante di un Ente di tipo associativo?

        All’interno di un ETS a base associativa, la variazione del Legale rappresentante si rende necessaria quando quest’ultimo, per cause di forza maggiore, non possa concludere il suo mandato (dimissioni, decesso, esclusione). L’elezione del nuovo Legale rappresentante viene deliberata dall’Assemblea dei soci o dal Consiglio Direttivo, secondo quanto stabilito dallo statuto associativo.

        La variazione del Legale rappresentante deve sempre essere comunicata all’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla data in cui è stata effettuata, attraverso:

        • il Modello AA5/6 per le Associazioni ETS in possesso unicamente di Codice;
        • il Modello AA7/10 per le Associazioni ETS titolari di Partita Iva.

        I modelli devono essere firmati dal Legale rappresentante e corredati sia dal verbale di Assemblea/Consiglio Direttivo dal quale risulti la sua elezione, sia dal suo documento di identità.

        Il Legale rappresentante (o un suo delegato munito di delega corredata da una copia dei documenti di identità del delegato e del delegante) potrà recarsi direttamente presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti con i moduli compilati, oppure inviarli telematicamente, servendosi di un intermediario abilitato (commercialista) o autonomamente attraverso il servizio Fisconline, solo se in possesso delle credenziali di accesso.
        Inoltre, la variazione del Legale rappresentante deve sempre essere comunicata al RUNTS – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, esclusivamente per via telematica attraverso il portale ministeriale, ad eventuali gestori di altri Registri cui l’Associazione è iscritta, alla Banca/Posta se in possesso di un conto bancario/postale.

        Come comunicare al RUNTS la variazione del Rappresentante legale e degli altri titolari delle cariche sociali di un ETS?
        Come comunicare al RUNTS la variazione
        del Rappresentante legale e degli altri titolari delle cariche sociali di un ETS?

        Ai sensi dell’art. 20 comma 1 del DM n. 106 del 15 settembre 2020, successivamente all’iscrizione al RUNTS, ciascun ETS è tenuto ad aggiornare entro trenta giorni decorrenti dalla modifica, per via telematica attraverso il portale del RUNTS, le informazioni di cui all’articolo 8 comma 6 lettera b), ovvero:

        “le generalità del rappresentante legale e degli altri titolari delle cariche sociali statutariamente previste, con indicazione dei relativi poteri e di eventuali limitazioni nonché della data di nomina; nel caso di istituzione degli organi di controllo e di revisione, all’istanza sono allegate le dichiarazioni di accettazione, di assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza e di possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 30 e 31 del Codice.”

        Inoltre, l’articolo 20 comma 2 del medesimo decreto, individua le modalità ed i soggetti tenuti ad effettuare l’aggiornamento, ovvero:

        1. a) il Rappresentante legale dell’ETS o in alternativa il rappresentante legale della rete associativa cui l’ETS, eventualmente, aderisce;
        2. b) uno o più amministratori dell’ETS o in mancanza, i componenti dell’organo di controllo; in ogni caso le generalità dei soggetti abilitati devono risultare tra quelle dei titolari di cariche sociali di cui all’articolo 8, comma 6, lettera o), vale a dire: il Legale Rappresentante e altri titolari di cariche sociali statutariamente previste, con indicazione dei relativi poteri ed eventuali limitazioni, nonché della data di nomina.

        In entrambi i casi le generalità devono essere già presenti sul RUNTS nella sezione “PERSONA”. Infatti, in caso di Enti trasmigrati dai precedenti registri regionali, il primo accesso al portale del RUNTS deve essere effettuato dal Legale Rappresentante, che deve integrare i dati dell’ente sul portale, inserendo all’interno della sezione “Persona” i dati anagrafici, il tipo di carica e la data di nomina degli altri soggetti dotati di cariche associative. Dopo questa prima operazione, a termine dell’istruttoria, anche gli altri soggetti dotati di carica associativa all’interno dell’Ente saranno riconosciuti dal sistema RUNTS come soggetti legittimati all’aggiornamento dei dati sul portale. ATTENZIONE: per poter operare sul RUNTS, tali soggetti devono utilizzare la propria identità digitale personale (SPID/CIE) e una firma digitale personale (in modalità cades).

        La procedura di aggiornamento dati sul RUNTS è articolata nelle seguenti fasi:

        1. accedere al sito: lavoro.gov.it.
        2. Effettuare l’accesso mediante SPID personale o CIE (Carta d’Identità Elettronica).
        3. Dalla homepage del portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, selezionare l’icona RUNTS.
        4. Creare una nuova istanza, cliccando sul tasto “RICHIEDI”, specificare il tipo di richiesta selezionando la voce “VARIAZIONE” e scegliere dal menu a tendina il codice fiscale dell’Ente per cui si richiede la variazione.



        5. Dalla sezione “PERSONA”, eliminare i dati già presenti nel sistema ed appartenenti ai soggetti che precedentemente ricoprivano una carica sociale. Per farlo, cliccare sui tre puntini posizionati in corrispondenza di ogni soggetto e selezionare il tasto “CANCELLA”. Nel caso in cui un soggetto sia stato rieletto, cliccando sull’opzione modifica, sarà possibile mantenere i dati anagrafici precedentemente inseriti e aggiornare soltanto la sezione “CARICHE E POTERI”, inserendo l’ultima data di nomina e confermando o aggiornando il tipo di carica.

        6. Procedere con l’inserimento dei nuovi soggetti dotati di carica sociale non presenti nel sistema. Per farlo, all’interno della sezione “Persona”, cliccare sul tasto “AGGIUNGI”. Inserire i dati anagrafici nella sezione “DATI PERSONA” e la data di nomina ed il tipo di carica nella sezione “CARICHE E POTERI”. Cliccare quindi su “AGGIUNGI CARICA” e poi su “SALVA” presente in cima alla sezione.



        7. Una volta inseriti i nuovi soggetti dotati di carica ed eliminati quelli uscenti, spostarsi nella sezione “ULTERIORI INFORMAZIONI” e poi “ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E REVISIONE” ed aggiornare i dati relativi al neo-eletto Consiglio Direttivo (nonché eventuali Organi di controllo e di Revisione). I dati richiesti sono: data di nomina, tipo di Organo e numero componenti effettivi in carica.

        8. Nella sezione “ALLEGATI”, inserire la copia firmata del verbale con cui l’Assemblea dei soci ha eletto gli organi sociali. NB: il documento dovrà essere in formato PDF/A e dovrà avere una dimensione massima di 8 MB.
        9. Nel caso di Organi di controllo e di Revisione, dovranno essere allegate anche le dichiarazioni di accettazione, di assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza e di possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 30 e 31 del Codice. NB: il documento dovrà essere in formato PDF/A e dovrà avere una dimensione massima di 8 MB.

        10. Nella sezione “INVIA”, dopo aver sottoscritto la dichiarazione ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del D.P.R. 445 del 2000, scaricare la distinta riepilogativa generata dal sistema, firmarla digitalmente in modalità cades e reinserire sul portale la distinta firmata facendo attenzione a non variare mai la denominazione del file contenente la distinta. Cliccare infine sul tasto INVIA.
          Cosa bisogna fare in caso di variazione della sede legale di un’Associazione ETS?

          La modifica della sede legale di un ETS a base associativa è generalmente di competenza dell’Assemblea dei soci, a meno che non venga data specifica delega al Consiglio Direttivo.

          Se nello statuto associativo è presente la clausola che prevede che la sede legale potrà essere variata all’interno dello stesso comune/provincia dal Consiglio Direttivo senza dover obbligatoriamente ricorrere all’Assemblea e senza che questo comporti la modifica dello statuto sociale, sarà sufficiente una delibera del Consiglio Direttivo che approvi la variazione della sede.

          Entro 30 giorni dalla modifica, occorrerà comunicare la variazione all’Agenzia delle Entrate attraverso:

          • il Modello AA5/6 per le Associazioni ETS in possesso unicamente di Codice.
          • il Modello AA7/10 per le Associazioni ETS titolari di Partita Iva.

          I modelli devono essere firmati dal Legale rappresentante e corredati sia dal verbale di Assemblea/Consiglio Direttivo dal quale risulti la variazione della sede legale, sia dal suo documento di identità.

          Il Legale rappresentante (o un suo delegato munito di delega del Presidente corredata da una copia dei documenti di identità del delegato e del delegante) potrà recarsi direttamente presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti con i moduli compilati, oppure inviarli telematicamente, servendosi di un intermediario abilitato (commercialista) o autonomamente attraverso il servizio Fisconline, solo se in possesso delle credenziali di accesso

          Se, invece, lo statuto associativo non contempla la clausola sopra citata, occorrerà procedere ad una modifica statuaria convocando l’Assemblea straordinaria. In tal caso, oltre a comunicare all’Agenzia delle Entrate la variazione della sede legale, seguendo le indicazioni precedentemente riportate, bisognerà provvedere alla registrazione del nuovo statuto recandosi all’Agenzia delle Entrate con:

          1. due copie del verbale di assemblea straordinaria firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea che attesti la variazione;
          2. due copie in originale dello statuto firmato dal Presidente dell’assemblea e siglato in tutte le pagine (una copia per l’Agenzia delle Entrate, una copia per l’associazione);
          3. Modello 69 compilato;
          4. ricevuta del versamento dell’imposta di registro di € 200, da effettuarsi in banca o in posta con modello F23. Si ricorda che solo le Organizzazioni di volontariato (ODV) sono sempre esenti dall’imposta di registro.

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