Il Centro Servizi per il Volontariato mette a disposizione degli ETS servizi di consulenza, assistenza qualificata e accompagnamento, al fine di rafforzare competenze e tutele dei Volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell’accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai Volontari medesimi. L’organizzazione delle diverse attività avviene con una calendarizzazione e con orari che facilitano la partecipazione dei Volontari a cui viene poi consegnato anche un questionario di valutazione.
Momenti organizzati per gruppi omogenei di associazioni e/o istanze, per discutere di problematiche comuni.
Servizi di consulenza, assistenza e accompagnamento finalizzati a rafforzare le competenze e le tutele dei volontari.
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Il CSV propone periodicamente opportunità di consulenze collettive rivolte ad Enti e cittadini, durante le quali gli esperti di Vol.To affrontano tematiche relative al Terzo Settore, sia a livello teorico che operativo.
Gli ambiti in cui Vol.To propone la formula della consulenza collettiva sono:
Le attività vengono pubblicizzate nelle specifiche sezioni con dettaglio del tema trattato, dei destinatari (tipologia di ente e numero massimo di partecipanti), delle modalità di erogazione (online/in presenza). Le iscrizioni avvengono tramite il gestionale e sono accolte secondo l’ordine cronologico di ricezione.
Il servizio, realizzato da un’equipe di professionisti ed esperti specializzati nel Terzo Settore, offre servizi di consulenza, assistenza e accompagnamento finalizzati a rafforzare le competenze e le tutele dei Volontari. Per favorire l’accesso al maggior numero possibile di Enti, è previsto un monte ore annuale gratuito di consulenza, differenziato in base agli ambiti e alla tipologia di Ente richiedente.
In caso di raggiungimento dei limiti previsti, i servizi stessi, qualora ulteriormente richiesti al CSV, saranno erogabili a pagamento con la formulazione di un preventivo di spesa.
Tra i temi trattati: rapporti giuridici con soggetti terzi pubblici e privati, convenzioni e protocolli, acquisizione della personalità giuridica.
– ODV: 2/anno
– APS e altri ETS: 1/anno
Tra i temi trattati: adempimenti in materia di GDPR relativamente agli obblighi di trasparenza, pubblicità e protezione dei dati personali.
– ODV: 2/anno
– APS e altri ETS: 1/anno
Tra i temi trattati: valutazione dei rischi, predisposizione della documentazione per l’adeguamento alla normativa, obblighi di tutela nei confronti dei Volontari.
– ODV: 2/anno
– APS e altri ETS: 1/anno
Tra i temi trattati: nuovi schemi di bilancio, tenuta libri e registri, iscrizione 5 per mille e rendicontazione, gestione attività diverse, accesso al credito.
– ODV: 4/anno
– APS: 2/anno
– Altri ETS: 1/anno
Tra i temi trattati: assicurazioni obbligatorie, tipologie e relativi adempimenti, tutele inerenti al Volontariato e/o attività rivolte ai soci e ai terzi, tutele legali.
– ODV: 2/anno
– APS e altri ETS: 1/anno
Tra i temi trattati: acquisizione personale retribuito, scelta tipologia di rapporto, adempimenti per il datore di lavoro.
– ODV: 2/anno
– APS e altri ETS: 1/anno
Tra i temi trattati: informazione e orientamento su bandi e opportunità di finanziamento; analisi di fattibilità delle idee progettuali; facilitazione per la creazione di partenariati; revisione dell’elaborato progettuale per la partecipazione a specifici bandi; accompagnamento per la redazione di documenti tecnici allegati (es. budget, cronoprogramma, quadro logico, piano di monitoraggio); supporto nel monitoraggio e/o rendicontazione dei progetti finanziati.
A monte del servizio c’è una costante mappatura dei bandi di interesse per gli ETS, che vengono diffusi tramite una pagina dedicata in cui vengono presentate le informazioni salienti di ciascun bando.
– ODV: 4/anno
– APS: 2/anno
– Altri ETS: 1/anno
Tra i temi trattati: funzionamento del Servizio Civile, modalità e tempistiche per accreditamento e presentazione di progetti.
– ODV: 2/anno
– APS e altri ETS: 1/anno
Tra i temi trattati: standard per la redazione del bilancio sociale, strutturazione del documento, supporto per l’impostazione piano di lavoro per la raccolta dei dati e la redazione e sistemi di monitoraggio e valutazione delle attività e dell’impatto sociale, strategie per il coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni, piano di disseminazione.
– ODV: 2/anno
– APS e altri ETS: 1/anno
Tra i temi trattati: analisi mercati, impostazione campagne, crowdfunding, agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali.
– ODV: 2/anno
– APS e altri ETS: 1/anno
Tra i temi trattati: strategie comunicative online e offline, piani e campagne di comunicazione.
– ODV: 4/anno
– APS: 2/anno
– Altri ETS: 1/anno
Tra i temi trattati: organi sociali e relative competenze, responsabilità degli amministratori, tenuta libri sociali, convocazione Assemblea e Consiglio Direttivo, procedure ammissione/dismissione soci, digitalizzazione processi.
– ODV: 12/anno
– APS: 8/anno
– Altri ETS: 4/anno
Tra i temi trattati: profilazione dei Volontari, gestione delle fasi di reclutamento e selezione, elaborazione di strategie di mantenimento e valorizzazione, ingaggio e gestione Volontari under 30.
– ODV: 4/anno
– APS: 2/anno
– Altri ETS: 1/anno
Tra i temi trattati: identificare, documentare e validare le abilità personali sviluppate in esperienze di Volontariato ed applicabili a più ambiti della vita quotidiana (personali, sociali, organizzative, metodologiche).
– ODV: 2/anno
– APS e altri ETS: 1/anno
Qualora le esigenze espresse durante la consulenza siano particolarmente complesse e richiedano interventi specifici e approfondimenti, possono essere attivati percorsi di accompagnamento personalizzati utilizzando specifiche professionalità (interne o esterne) in qualità di tutor/coach/mentor per un periodo di tempo prestabilito e per il raggiungimento di un obiettivo concordato con l’Ente richiedente.
– ODV: 6 giornate/anno
– APS: 4 giornate/anno
– Altri ETS: 2 giornate/anno
Per gli ETS accreditati, servizio gratuito (entro i limiti previsti) richiedibile dal gestionale.
L’attività è fruibile da tutti gli ETS accreditati fino ad esaurimento del budget (che sarà suddiviso in due semestri per garantire la continuità del servizio) o raggiungimento dei limiti individuali.
In caso di raggiungimento dei limiti previsti, i servizi stessi, qualora ulteriormente richiesti al CSV, saranno erogabili a pagamento con la formulazione di un preventivo di spesa.
Hai dubbi sulla gestione interna della tua Associazione?
Rispondiamo ad alcune delle domande più consuete!
Sì: in base all’art. 18 del D.Lgs. 117/2017 gli Enti del Terzo Settore che si avvalgono di volontari hanno l’obbligo di assicurarli contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato e per la responsabilità civile verso i terzi.
Il decreto ministeriale 6 ottobre 2021, emanato dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, oltre a specificare che gli obblighi assicurativi valgono sia per i volontari “non occasionali” che per quelli “occasionali”, precisa che gli Enti sono tenuti a predisporre un Registro dei Volontari indicandone la corretta modalità di tenuta.
Il Registro deve contenere i nominativi ed i rispettivi dati (codice fiscale o luogo e data di nascita – residenza o domicilio – data di inizio e di cessazione attività di volontariato) di tutti i volontari (soci e non) che prestano regolare attività di volontariato per conto dell’Associazione. Gli Enti possono istituire un’apposita sezione separata del Registro, dove riportare i nominativi ed i dati di coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale.
Se tenuto in modalità cartacea, il Registro Volontari deve essere vidimato da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato (ad es. Segretario comunale) e riportare la numerazione progressiva delle pagine, la bollatura di ogni pagina e la dichiarazione, nell’ultima pagina, da parte dell’autorità che effettua la vidimazione sul numero complessivo di pagine presenti. La pratica della vidimazione serve a salvaguardare l’obbligo di assicurare i volontari, garantendo la veridicità del documento ed a prevenire un’eventuale alternazione dei contenuti.
Se tenuto con sistemi elettronici e/o telematici, gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti per legge saranno assolti mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale del Legale rappresentante oppure di un altro soggetto da lui delegato.
Se non hai ancora una copertura assicurativa clicca qui per informazioni sulla Polizza Unica del Volontariato – PUV.
• Le Associazioni riconosciute hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, pertanto godono di autonomia patrimoniale perfetta. Ne consegue una separazione dell’associazione dalle persone associate e dagli amministratori, pertanto dei debiti contratti dall’associazione risponde questa con il suo patrimonio.
Il riconoscimento della personalità giuridica prevede l’iscrizione negli appositi registri tenuti dalle prefetture o dalle Regioni/Province autonome competenti.
Tuttavia, il Codice del Terzo settore ha previsto una specifica modalità di ottenimento della personalità giuridica per le associazioni del Terzo settore (art. 22 del D.Lgs 117/2017), mediante l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Questa nuova procedura di acquisto della personalità giuridica è alternativa e non sostitutiva rispetto a quella attualmente in vigore e disciplinata dal D.P.R. n. 361/2000.
Per l’ottenimento della personalità giuridica è necessario:
Se si desidera richiedere il riconoscimento tramite il RUNTS, il notaio dovrà verificare che l’atto costitutivo e lo statuto rispettino le norme specifiche del Terzo Settore oltre che l’adeguata consistenza del patrimonio minimo necessario e depositare i documenti presso l’ufficio competente del RUNTS con contestuale richiesta di iscrizione dell’ente.
Verificata la regolarità formale della documentazione, il RUNTS iscriverà l’ente nel registro stesso, dove verrà specificato il possesso della personalità giuridica.
• Le Associazioni non riconosciute non hanno il riconoscimento della personalità giuridica, pertanto non godono di autonomia patrimoniale perfetta. Ne consegue che i soggetti che agiscono in nome e per conto dell’associazione sono responsabili personalmente e solidalmente con l’Ente per gli obblighi assunti nei confronti di terzi.
Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) riporta, nell’art. 15 e nell’art. 17 c. 1, i libri sociali che gli Enti del Terzo Settore devono tenere:
• tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
• deve contenere:
– data e numero progressivo d’iscrizione all’Ente
– dati anagrafici identificativi degli associati (nome, cognome, data e luogo di nascita, C.F., residenza/domicilio, recapiti ed eventualmente numero del documento d’identità);
• non necessita di vidimazione;
• può essere tenuto anche in formato digitale.
• tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
• deve contenere i verbali assembleari firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta, compresi quelli redatti per atto pubblico;
• numerato progressivamente su ogni pagina inserendo nell’ultima pagina il numero totale e la firma del Presidente;
• non necessita di vidimazione;
• tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
• deve contenere i verbali delle riunioni, firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta;
• numerato progressivamente su ogni pagina inserendo nell’ultima pagina il numero totale e la firma del Presidente;
• non necessita di vidimazione;
• tenuto a cura dell’Organo di riferimento;
• numerato progressivamente su ogni pagina inserendo nell’ultima pagina il numero totale e la firma del Presidente;
• non necessita di vidimazione;
• deve essere obbligatoriamente tenuto dagli ETS che si avvalgono di volontari per lo svolgimento delle proprie attività;
• deve contenere i nominativi e rispettivi dati di tutti i volontari (soci e non) che prestano regolare attività di volontariato per conto dell’ETS, i quali devono essere obbligatoriamente assicurati per i rischi legati all’infortunio, alla malattia e alla responsabilità civile contro terzi (ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 117/2017).
• Se tenuto in modalità cartacea deve essere vidimato da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato (ad es, Segretario comunale) e riportare la numerazione progressiva delle pagine, la bollatura di ogni pagina e la dichiarazione, nell’ultima pagina, da parte dell’autorità che effettua la vidimazione sul numero complessivo di pagine presenti. La pratica della vidimazione serve a salvaguardare l’obbligo di assicurare i volontari, garantendo la veridicità del documento ed a prevenire un’eventuale alternazione dei contenuti.
• Se tenuto con sistemi elettronici e/o telematici, gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti per legge saranno assolti mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale del Legale rappresentante oppure di un altro soggetto da lui delegato (D.M 06/10/2021).
È infine consigliato, ai fini di una corretta tenuta della contabilità e per la redazione del bilancio annuale dell’Ente, predisporre il libro cassa:
• tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
• deve contenere le entrate e le uscite relative all’attività svolta dall’Ente;
• numerato progressivamente su ogni pagina inserendo nell’ultima pagina il numero totale e la firma del Presidente;
• non necessita di vidimazione;
I libri sociali vanno conservati presso la sede legale dell’Ente e devono poter essere consultati dai soci, previa definizione delle modalità di accesso ad essi e devono essere esibiti su richiesta delle autorità preposte al controllo.
Le modalità e le tempistiche di convocazione delle Assemblee e del Consiglio Direttivo vengono stabilite nello statuto associativo.
L’assemblea viene convocata dal Presidente una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto o del bilancio entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, salvo rare eccezioni (art. 2364 Codice Civile).
Deve, inoltre, essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati.
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente oppure in seguito alla richiesta da parte di un certo numero di consiglieri (stabilito nello statuto associativo).
Le convocazioni devono contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora, il luogo della riunione e le modalità di partecipazione, in riferimento alla prima ed eventualmente alla seconda convocazione, e devono essere inoltrate per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, in modo da avere la prova dell’avvenuto invito a partecipare.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso previsti dallo statuto:
Se lo statuto associativo lo prevede, le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche a distanza in via telematica, attraverso strumenti e mezzi di telecomunicazione (ad es. videoconferenza), purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. In tal caso, le adunanze si considerano tenue nel luogo in cui si trova il Segretario verbalizzante e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del Segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente.
La modifica della denominazione associativa comporta sempre la convocazione dell’Assemblea straordinaria (avendo cura di rispettare i quorum previsti dallo statuto), in quanto trattasi di una modifica statutaria.
Pertanto, l’Assemblea delibererà oltre che sul cambio di nome, anche in merito all’approvazione del nuovo statuto.
Entro 30 giorni dall’avvenuta modifica, occorrerà comunicare la variazione all’Agenzia delle Entrate attraverso:
Inoltre, occorrerà, contestualmente, provvedere alla registrazione del nuovo statuto modificato. Il Presidente (o un suo delegato munito di delega del Presidente corredata da una copia dei documenti di identità del delegato e del delegante) dovrà recarsi all’Agenzia delle Entrate con:
Infine, la variazione del Presidente deve sempre essere comunicata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, esclusivamente per via telematica attraverso il portale RUNTS, ad eventuali gestori di altri Registri cui l’Associazione è iscritta, alla Banca/Posta se in possesso di un conto bancario/postale.
La riforma del terzo settore (D. Lgs. 117/2017) disciplina la struttura degli organi sociali degli Enti di Terzo Settore (ETS) e l’operatività degli stessi.
L’elenco degli organi sociali è riportato all’interno dello statuto associativo, unitamente alle rispettive funzioni ed alle interazioni tra di essi.
Gli organi sociali si dividono in organi obbligatori e organi facoltativi.
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione e ne manifesta il carattere democratico.
È composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota sociale ed iscritti nel Libro soci.
L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:
All’Assemblea straordinaria spettano le seguenti competenze:
2. CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo e di amministrazione dell’Associazione che opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea, alla quale risponde direttamente.
È composto da membri scelti in maggioranza tra le persone fisiche associate (nelle organizzazioni di volontariato tutti i membri del Consiglio Direttivo devono essere associati) ovvero indicate dagli enti giuridici associati.
La durata ed il numero complessivo dei consiglieri viene stabilito dall’assemblea in base a quanto disciplinato dallo statuto associativo. Al termine di ogni mandato il Consiglio Direttivo deve essere rieletto dall’Assemblea dei soci.
Gli amministratori, entro 30 giorni dalla loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), indicando per ognuno il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il Consiglio Direttivo ha le seguenti competenze:
Il Presidente è il Legale Rappresentante dell’Ente di fronte a terzi e in giudizio.
Di norma viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, ma alcuni statuti prevedono l’elezione diretta da parte dell’Assemblea dei soci, separatamente rispetto al Consiglio direttivo.
Il Presidente ha le seguenti competenze:
L’Organo di controllo è un organo associativo facoltativo, può essere collegiale o monocratico. Tuttavia, negli ETS diventa obbligatorio quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti previsti dall’art. 30 del D.Lgs 117/2017 (questo vale finché non si scenda di nuovo al di sotto dei limiti per due esercizi consecutivi):
L’Organo di controllo ha le seguenti competenze:
L’Organo di controllo, inoltre, può esercitare la revisione legale dei conti nel caso in cui l’Ente non abbia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ricorra l’obbligatorietà prevista dall’art. 31 del citato D.Lgs 117/2017. In tal caso, dovrà essere composto interamente da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’Organo di revisione è un organo associativo facoltativo e può essere collegiale, monocratico oppure una società di revisione legale.
Tuttavia, negli ETS diventa obbligatorio quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti previsti dall’art. 31 del D.Lgs 117/2017 (questo vale finché non si scenda di nuovo al di sotto dei limiti per due esercizi consecutivi):
La nomina dell’organo di revisione è inoltre obbligatoria anche quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’articolo 10 del Codice del Terzo Settore.
L’Organo di revisione deve essere composto interamente da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’Organo di revisione ha le seguenti competenze:
Il Collegio dei probiviri è un organo collegiale facoltativo che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell’ambito dell’Ente riguardanti uno o più soci, proponendo al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
1. Facsimile verbale di Assemblea ordinaria generica
2. Facsimile verbale di Assemblea ordinaria per rinnovo cariche
3. Facsimile verbale di Assemblea ordinaria per approvazione bilancio/rendiconto
4. Facsimile verbale di Assemblea straordinaria per lo scioglimento Associazione
5. Facsimile verbale di Assemblea straordinaria per la modifica di statuto
6. Facsimile verbale di Consiglio Direttivo generico
7. Facsimile verbale di Consiglio Direttivo per elezione Presidente
8. Facsimile verbale di Consiglio Direttivo per approvazione bilancio/rendiconto
9. Facsimile verbale di Consiglio Direttivo per ammissione/rigetto nuovi soci
Per quorum costitutivo s’intende la presenza minima di soci necessaria affinché l’Assemblea o il Consiglio Direttivo dell’Associazione siano validamente costituiti e possano deliberare sulle questioni poste all’ordine del giorno.
Il quorum deliberativo, invece, rappresenta il numero di associati necessari alla valida approvazione della deliberazione.
Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti.
Per quanto riguarda l’Assemblea, l’art. 21 del Codice civile stabilisce che le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria in prima convocazione siano prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Mentre, in seconda convocazione, le deliberazioni siano valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
Nell’Assemblea straordinaria, invece:
In caso di estinzione o scioglimento di un’Associazione ETS, ci sono precise regole e specifici adempimenti da seguire per procedere correttamente:
All’interno di un ETS a base associativa, la variazione del Legale rappresentante si rende necessaria quando quest’ultimo, per cause di forza maggiore, non possa concludere il suo mandato (dimissioni, decesso, esclusione). L’elezione del nuovo Legale rappresentante viene deliberata dall’Assemblea dei soci o dal Consiglio Direttivo, secondo quanto stabilito dallo statuto associativo.
La variazione del Legale rappresentante deve sempre essere comunicata all’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla data in cui è stata effettuata, attraverso:
I modelli devono essere firmati dal Legale rappresentante e corredati sia dal verbale di Assemblea/Consiglio Direttivo dal quale risulti la sua elezione, sia dal suo documento di identità.
Il Legale rappresentante (o un suo delegato munito di delega corredata da una copia dei documenti di identità del delegato e del delegante) potrà recarsi direttamente presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti con i moduli compilati, oppure inviarli telematicamente, servendosi di un intermediario abilitato (commercialista) o autonomamente attraverso il servizio Fisconline, solo se in possesso delle credenziali di accesso.
Inoltre, la variazione del Legale rappresentante deve sempre essere comunicata al RUNTS – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, esclusivamente per via telematica attraverso il portale ministeriale, ad eventuali gestori di altri Registri cui l’Associazione è iscritta, alla Banca/Posta se in possesso di un conto bancario/postale.
Ai sensi dell’art. 20 comma 1 del DM n. 106 del 15 settembre 2020, successivamente all’iscrizione al RUNTS, ciascun ETS è tenuto ad aggiornare entro trenta giorni decorrenti dalla modifica, per via telematica attraverso il portale del RUNTS, le informazioni di cui all’articolo 8 comma 6 lettera b), ovvero:
“le generalità del rappresentante legale e degli altri titolari delle cariche sociali statutariamente previste, con indicazione dei relativi poteri e di eventuali limitazioni nonché della data di nomina; nel caso di istituzione degli organi di controllo e di revisione, all’istanza sono allegate le dichiarazioni di accettazione, di assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza e di possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 30 e 31 del Codice.”
Inoltre, l’articolo 20 comma 2 del medesimo decreto, individua le modalità ed i soggetti tenuti ad effettuare l’aggiornamento, ovvero:
In entrambi i casi le generalità devono essere già presenti sul RUNTS nella sezione “PERSONA”. Infatti, in caso di Enti trasmigrati dai precedenti registri regionali, il primo accesso al portale del RUNTS deve essere effettuato dal Legale Rappresentante, che deve integrare i dati dell’ente sul portale, inserendo all’interno della sezione “Persona” i dati anagrafici, il tipo di carica e la data di nomina degli altri soggetti dotati di cariche associative. Dopo questa prima operazione, a termine dell’istruttoria, anche gli altri soggetti dotati di carica associativa all’interno dell’Ente saranno riconosciuti dal sistema RUNTS come soggetti legittimati all’aggiornamento dei dati sul portale. ATTENZIONE: per poter operare sul RUNTS, tali soggetti devono utilizzare la propria identità digitale personale (SPID/CIE) e una firma digitale personale (in modalità cades).
La procedura di aggiornamento dati sul RUNTS è articolata nelle seguenti fasi:
La modifica della sede legale di un ETS a base associativa è generalmente di competenza dell’Assemblea dei soci, a meno che non venga data specifica delega al Consiglio Direttivo.
Se nello statuto associativo è presente la clausola che prevede che la sede legale potrà essere variata all’interno dello stesso comune/provincia dal Consiglio Direttivo senza dover obbligatoriamente ricorrere all’Assemblea e senza che questo comporti la modifica dello statuto sociale, sarà sufficiente una delibera del Consiglio Direttivo che approvi la variazione della sede.
Entro 30 giorni dalla modifica, occorrerà comunicare la variazione all’Agenzia delle Entrate attraverso:
I modelli devono essere firmati dal Legale rappresentante e corredati sia dal verbale di Assemblea/Consiglio Direttivo dal quale risulti la variazione della sede legale, sia dal suo documento di identità.
Il Legale rappresentante (o un suo delegato munito di delega del Presidente corredata da una copia dei documenti di identità del delegato e del delegante) potrà recarsi direttamente presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti con i moduli compilati, oppure inviarli telematicamente, servendosi di un intermediario abilitato (commercialista) o autonomamente attraverso il servizio Fisconline, solo se in possesso delle credenziali di accesso
Se, invece, lo statuto associativo non contempla la clausola sopra citata, occorrerà procedere ad una modifica statuaria convocando l’Assemblea straordinaria. In tal caso, oltre a comunicare all’Agenzia delle Entrate la variazione della sede legale, seguendo le indicazioni precedentemente riportate, bisognerà provvedere alla registrazione del nuovo statuto recandosi all’Agenzia delle Entrate con:
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Via Giovanni Giolitti 21
10123 Torino
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