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Agevolazioni in materia di IRAP per gli Enti del Terzo Settore

Un’attesa disposizione della Regione Piemonte interviene su di un argomento particolarmente sentito da parte degli Enti del Terzo Settore.

E’ noto (ed oggetto di precedenti “aghi” comparsi in questa rubrica) che la questione della concreta applicazione delle disposizioni dell’8° comma dell’art. 82 del Codice del Terzo settore attendeva un pronunciamento delle singole Regioni cui era concessa la “possibilità” di procedere ad esenzioni o riduzioni dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) .

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Comunicazione del titolare effettivo: il TAR sospende l’adempimento

Il TAR del Lazio, con l’ordinanza n. 8083/2023, ha accolto la richiesta di una associazione di categoria di sospendere l’efficacia del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy contenente le regole attuative per la trasmissione dei dati relative al titolare effettivo alle Camere di commercio. Di fatto, quindi, si sospende il termine ultimo per adempiere fissato all’11 dicembre 2023.

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Come ottenere contributi per progetti presentati da associazioni di protezione civile (e gruppi comunali)

Scade al 31 dicembre il termine per presentare le domande di contributo previste dal Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1472 del 30 maggio 2023 recante i criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi al volontariato organizzato di protezione civile nel triennio 2023-2025.

Con il presente decreto sono definiti i criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi al volontariato organizzato di protezione civile di cui all’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 1/2018 e iscritto nell’elenco nazionale di cui all’articolo 34 del medesimo decreto, nel triennio 2023-2025, nonché le modalità per la presentazione dei progetti e la loro valutazione.

All’art. 2 vengono individuati i possibili Beneficiari

Possono presentare domanda di accesso ai contributi per potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, per la formazione e il miglioramento della preparazione tecnica e per la diffusione della conoscenza della protezione civile i soggetti di cui all’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018 iscritti nell’elenco nazionale di cui all’articolo 34 del medesimo decreto e precisamente:
1.a) enti del Terzo settore (ETS) iscritti nell’elenco centrale del volontariato di protezione civile istituito presso il Dipartimento della protezione civile;
1.b) enti del Terzo settore (ETS), ivi compresi i Gruppi comunali, iscritti negli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

L’art. 3 elenca le Misure finanziabili e percentuali di finanziamento

Ciascun soggetto di cui al punto 1) dell’articolo 2 può presentare, per ogni annualità, una sola richiesta di contributo per un progetto finalizzato alle seguenti misure:

MISURA 1 – potenziamento attrezzature e mezzi.

  • MISURA 1/A – potenziamento della capacità operativa e di intervento degli enti del Terzo settore iscritti nell’Elenco Centrale del Dipartimento della protezione civile di cui al punto 1.a, afferenti alle colonne mobili, sia mediante l’acquisizione di nuove attrezzature e mezzi sia mediante potenziamento ed ampliamento delle capacità tecniche di mezzi già in possesso.
  • MISURA 1/B – potenziamento della capacità operativa e di intervento delle colonne mobili del volontariato delle Regioni e Province autonome, sia mediante l’acquisizione di nuove attrezzature e mezzi sia mediante potenziamento ed ampliamento delle capacità tecniche di mezzi già in possesso dei soggetti di cui al punto 1.b dell’articolo 2 che ne fanno parte.
  • MISURA 1/C – potenziamento della capacità operativa e di intervento dei soggetti di cui al punto 1.b dell’articolo 2 che non presentano progetti nell’ambito delle misure 1/A e 1/B, sia mediante l’acquisizione di nuove attrezzature e mezzi sia mediante potenziamento ed ampliamento delle capacità tecniche di mezzi già in loro possesso.

I mezzi finanziati dal Dipartimento della protezione civile ai sensi del decreto legislativo n. 1 del 2018, devono recare emblemi e logo tali da consentire l’identificazione univoca ed inequivocabile di mezzo di protezione civile cui gli stessi debbono essere adibiti in maniera esclusiva.

Non è ammessa, nei cinque anni successivi all’acquisizione, l’alienazione dei mezzi e delle attrezzature acquisiti con il finanziamento di cui al presente decreto né a titolo gratuito né a titolo oneroso, se non previo formale nulla osta del Dipartimento della protezione civile.

MISURA 2 miglioramento della preparazione tecnica mediante lo svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attività, anche a carattere formativo, diretta a conseguire una maggiore efficacia dell’attività espletata dagli enti del Terzo settore.
Tale attività formativa può essere rivolta, oltre che ai volontari aderenti al soggetto proponente, anche ai volontari appartenenti ad altri soggetti.
L’attività formativa eventualmente svolta da qualificati volontari appartenenti all’Ente del Terzo settore proponente il progetto, o da volontari dei coordinamenti a cui l’Ente del Terzo settore afferisce non può essere retribuita come docenza, ma potrà prevedere esclusivamente un rimborso delle spese vive sostenute, rendicontate secondo le disposizioni vigenti.

MISURA 3 – diffusione della cultura della protezione civile mediante la formazione e l’informazione alla popolazione in materia di previsione e prevenzione dei rischi e in materia di protezione civile, anche volti a favorire l’avvicinamento dei giovani alle attività del volontariato di protezione civile, sul territorio e in rapporto con le istituzioni locali; ogni altra attività finalizzata a favorire lo sviluppo della resilienza delle comunità e misure utili a ridurre i rischi del territorio e ad attenuarne le conseguenze.

MISURA MISTA (2-3) – misura sperimentale – progetti finalizzati al coinvolgimento del volontariato organizzato di protezione civile nelle attività di pianificazione di protezione civile dei Comuni, anche associati, sulla base di un’intesa formalizzata tra l’Ente del Terzo settore, ivi compresi i gruppi comunali ed intercomunali, e il Comune, o il Comune Capofila, che disciplini detta partecipazione. Tale intesa deve essere preventivamente comunicata alla Regione territorialmente competente 30 giorni prima della presentazione dell’istanza e deve essere allegata all’istanza, a pena di inammissibilità, fatto salvo quanto specificato oltre per le proposte presentate dai gruppi comunali.
Detta misura è finanziabile subordinatamente alla disponibilità di risorse finanziarie straordinarie di cui all’articolo 4, paragrafo 2, ed è strettamente ancorata a quanto previsto all’articolo 38 del Decreto Legislativo 1/2018, nonché alla Direttiva del 30 aprile 2021 recante gli “Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali”, relativamente alla partecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile.

PARTIZIONE DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE E MASSIMALI
Le risorse finanziarie che risulteranno disponibili per finanziare i progetti relativi al triennio 2023-2025, saranno ripartite tra le varie misure.
I progetti relativi alla misura 1 sono finanziabili nella misura massima del 75%.
I progetti relativi alle misure 2 e 3 sono finanziabili nella misura massima del 95%.


MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La domanda di contributo va trasmessa utilizzando il modulo speditivo che deve essere compilato– relativamente alla quota per cui si presenta il progetto  – in ogni sua parte, a pena di esclusione, entro il 31 dicembre 2023.

Ago di Bussolino: 30 novembre, è tempo di dichiarazioni

Il 30 di novembre 2023 è l’ultimo giorno utile per la presentazione (in via telematica, valendosi di un intermediario abilitato o con i codici fisconline rilasciati dall’agenzia delle entrate) di due dichiarazioni fiscali:

  1. la denuncia dei redditi Ires
  2. la dichiarazione Irap

Per quanto riguarda la prima l’obbligo riguarda gli Enti non-profit che nell’ esercizio precedente abbiano conseguito proventi di natura commerciale) anche se non svolte in via continuativa e prevalente o siano in possesso di fabbricati/terreni.

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Disponibile la piattaforma per inoltrare richieste di contributo per mitigare l’aumento dei costi per l’energia

È finalmente disponibile la piattaforma per inoltrare le richieste di contributo per mitigare l’aumento dei costi per l’energia sostenuti dagli ETS nel 2022.

In precedenti articoli (“aghi” del 21.4.23, del 31.7.23 ed altri) abbiamo illustrato la possibilità di ottenere un contributo economico per diminuire l’impatto sugli ETS dell’aumento dei costi energetici.

Alcuni fondi – di diversa entità e con diversi destinatari – sono già stati assegnati ma quello più rilevante per gli ETS diversi da quelli che gestiscono strutture residenziali per anziani o disabili attendeva ancora la concreta possibilità di procedere alla presentazione delle domande.

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Nuovo adempimento obbligatorio per Associazioni e Fondazioni con Personalità Giuridica: il Registro dei Titolari Effettivi

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023 il decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy con cui scatta il termine di 60 giorni per l’adempimento di prima iscrizione nella Sezione dei Titolari Effettivi del Registro Imprese da parte dei soggetti obbligati.

Il termine decorre dalla data di pubblicazione di questo decreto in Gazzetta Ufficiale e scade, pertanto, il giorno 11 dicembre 2023.

Per titolari effettivi si intendono le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica ovvero ne risultano i beneficiari.

I “soggetti obbligati” a presentare tale comunicazione sono:

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Contributi per acquisto ambulanze avvenuti nel 2022 da parte di Enti del Terzo settore 

C’è tempo fino al 31 gennaio 2023 per presentare le domande per l’erogazione di contributi per l’acquisto da parte di organizzazioni di volontariato di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali per l’anno 2022. Sono state pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, infatti, le linee guida per la presentazione dei contributi che possono essere effettuate da:

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Ripresa delle attività educative e ricreative: ordinanza dei Ministeri della Salute e della Famiglia

Con un’ordinanza pubblicata il 21 maggio 2021 i Ministri Speranza e Bonetti hanno definito le “regole” per la riapertura – nella massima sicurezza – delle attività educative e ricreative per i minori.  Vediamole negli aspetti più rilevanti per gli Enti del Terzo Settore.

 

Nel processo di progressiva riapertura delle attività che l’emergenza da Covid-19 ha bloccato o fortemente ridotto, il Ministero della Salute e quello della Famiglia sono intervenuti con un’ordinanza, pubblicata il 21 maggio scorso, che regola le modalità di svolgimento di due importanti settori d’intervento in cui gli enti associativi sono particolarmente impegnati: le attività educative e quelle ricreative per i minori.

Clicca qui per consultare il testo integrale dell’ordinanza

L’ordinanza richiama le “linee-guida per la gestione in sicurezza di attività educative non-formali ed informali, di attività ricreative volte al benessere dei minori durante l’emergenza Covid-19”, aggiornandole.

Tra gli argomenti trattati alcuni rivestono particolare interesse per gli Enti del Terzo Settore, rappresentando campi di intervento in cui sono particolarmente presenti. Fra essi ricordiamo:

  • centri estivi;
  • servizi socioeducativi;
  • attività di comunità;
  • attività educative con pernottamento;
  • attività presso istituzioni culturali e museali;
  • attività all’aria aperta.

È del tutto evidente che l’adozione e il rispetto di queste linee-guida da parete degli Enti interessati rappresenti un altro importante tassello per la ripresa – in sicurezza – delle loro attività e quindi, in definitiva, per la ripresa di quella “normalità” da tutti auspicata, e della quale gli Enti del Terzo Settore sono, in molti campi, assoluti protagonisti.

Proroga della scadenza per l’approvazione dei bilanci

Pubblicato il decreto 44 /2021 che contiene (anche) la proroga della scadenza per l’approvazione dei bilanci dell’esercizio 2020 di odv, aps, onlus

Come già annunciato nel precedente contributo: “quando (e come) approvare i bilanci del 2020” il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali si era impegnato a sanare una disparità di trattamento che, di fatto, penalizzava le organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale ed onlus costringendole ad un termine per l’approvazione dei loro “bilanci” dell’esercizio 2020 più breve di quello concesso ad altri Enti non-profit.

Tale situazione è stata sanata con la pubblicazione del decreto legge 44/2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1/4/2021) che corregge le precedenti disposizioni portando la scadenza al 30 giugno 2021.

Fino a quella data, perciò, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale (iscritte negli appositi registri) così come le ONLUS iscritte nell’anagrafe dell’agenzia delle entrate   potranno tenere l’assemblea per l’approvazione dei loro bilanci, utilizzando anche – se lo ritengono- le modalità di riunione “a distanza”.

La possibilità di adottare queste modalità, infatti (a causa del perdurare dell’emergenza-covid che sconsiglia – pur non vietandoli in assoluto, se condotti con idonee precauzioni – gli incontri “in presenza”) è stata prorogata per tutti gli Enti al 31 luglio 2021.  

Slittamento della scadenza per l’adeguamento degli statuti

Fra le misure approvate con il “decreto sostegno” dello scorso 19 marzo 2021 vi è lo spostamento al 31 maggio della data limite per procedere all’adeguamento degli statuti di odv, aps, onlus utilizzando la c.d. “modalità semplificata”.

Ne deriva perciò che – fino a quella data – gli ETS interessati che vogliano procedere alle modifiche statutarie di puro adeguamento alle disposizioni del codice del terzo settore e, conseguentemente, venire iscritti nel futuro (e imminente) registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) senza ulteriori interventi sullo statuto possono farlo nel corso di un’assemblea, appositamente convocata, che rispetti le disposizioni statutarie per l’assemblea ordinaria (e non di quella straordinaria, come sarebbe necessario, invece, per interventi di modifica statutaria).

Ma, attenzione, occorre porre attenzione a due aspetti:

– qualora si voglia introdurre nello statuto altre disposizioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle di solo “adeguamento”, non ci si potrà comunque avvalere della modalità “semplificata” e, pertanto le modalità dell’assemblea relativa dovranno quelle dell’assemblea “straordinaria”, con le relative maggioranze;

– la data del 31 maggio non rappresenta il limite per poter effettuare interventi di modifica statutaria in senso assoluto, ma unicamente quella per l’utilizzazione della “modalità semplificata” per gli adeguamenti; ogni successiva modifica (anche, eventualmente necessaria per l’iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore) sarà comunque possibile, adottando le modalità statutariamente definite.

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