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I centri estivi: disposizioni regionali per l’attivazione

Una delle attività in cui, storicamente, il mondo del non-profit è impegnato è quella dell’organizzazione dei “centri estivi” per bambini e ragazzi. Una delibera della Regione Piemonte fissa le regole che devono essere rispettate nello svolgimento di queste attività per l’anno 2020. Vediamone i contenuti più importanti.

 

Il servizio di vacanza per minori si configura come una serie di attività, che si realizzano nel periodo estivo e/o in altri periodi di sospensione dell’attività scolastica e dei servizi educativi, volte a organizzare il tempo libero dei bambini/e e dei ragazzi/e in esperienze di vita comunitaria per favorire la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali, l’esplorazione e la conoscenza del territorio, nonché assolvere al tempo stesso anche una funzione sociale, a contenuto pedagogico e ricreativo.

La Regione Piemonte ha emanato il 29 maggio u.s. una delibera  dal titolo “nuova disciplina per la programmazione e la gestione in sicurezza delle attività dei centri estivi nella fase 2 dell’emergenza Covid-19″ con  l’obiettivo di conciliare, nella attuale fase  dell’emergenza da Coronavirus, opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti con la necessità di garantire condizioni di tutela della salute loro e delle loro famiglie.

La delibera fissa perciò una serie di parametri e di accorgimenti cui deve attenersi chiunque organizzi un’attività riconducibile a questa tipologia, che riguardano, essenzialmente:

  • i possibili destinatari  (bambini e ragazzi in età fra 3 e 17 anni)
  • le possibili sedi di svolgimento delle iniziative
  • la definizione della capacità ricettiva
  • l’organizzazione delle attività
  •  i requisiti e la consistenza del personale addetto (ovviamente anche a titolo di volontariato)
  • la formazione del personale
  • le modalità di accesso ai centri
  • le modalità di accompagnamento al centro e di ritiro da parte delle famiglie
  • le regole sanitarie da rispettare (il “protocollo sanitario da adottare”)
  • le procedure per l’attuazione
  • le modalità di collaborazione con i centri per la famiglia

Una particolare attenzione viene, inoltre, riservata a iniziative in qualche modo assimilabili ai centri estivi, ovvero alle “fattorie didattiche” e alla collaborazione all’organizzazione e allo svolgimento da parte dei giovani in Servizio Civile Universale.

Fra le disposizioni citiamo:

  • i centri estivi possono essere esclusivamente diurni
  • devono svolgersi presso strutture o immobili che siano in grado di garantire le funzionalità necessarie in termini di spazio per le attività (all’interno e all’esterno), servizi igienici, spazi per i servizi generali (preparazione e somministrazione dei pasti). La sussistenza di tali requisiti di funzionalità andrà dichiarata con apposito modulo regionale
  • devono essere dotati di apposita segnaletica (preferibilmente con pittogrammi comprensibili dall’utenza) dedicata alle norme anti-contagio
  • devono avere una capacità ricettiva limitata, e comunque mai superiore alle 100 unità
  • devono garantire un’organizzazione delle attività in piccoli gruppi
  • devono favorire le attività da svolgersi all’aria aperta (anche con turni, se necessario)
  • le attività devono attenersi al principio del distanziamento interpersonale minimo, che deve essere sempre mantenuto
  • viene fissato un rapporto minimo fra gli operatori educativi e i minori (che varia secondo le fasce d’età degli utenti)
  • deve essere prevista per gli operatori una specifica formazione sulle norme di prevenzione di possibili contagi e sull’uso dei dispositivi per la sicurezza
  • devono essere definite le modalità per la preparazione e la somministrazione in sicurezza dei pasti
  • devono essere indicate le modalità di sanificazione e pulizia e di utilizzazione di dispositivi di protezione da parte degli operatori (anche volontari, ovviamente) e da parte degli utenti (con obblighi differenziati, a seconda delle classi d’età)
  • sono indicate le procedure da mettere in atto per l’attivazione del servizio, con la documentazione da predisporre da parte del L.R. dell’Ente che gestirà il centro, corredata da un piano di attività del centro stesso (progetto).

Sono modalità un po’ complesse, è evidente, ma è altrettanto evidente che un argomento così delicato e importante (che riguarda la salute dei giovani e di chi per questi giovani si impegna) non può essere affrontato con superficialità o, peggio, trascuratezza e che l’edizione di queste norme verrà salutata con piacere dal mondo del “terzo settore” che da sempre chiede “come devo fare” e che, questa volta, ottiene una reale risposta alle proprie domande .

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La pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti dagli enti non profit

NON SOLO COVID – L’emergenza sanitaria in via di lenta attenuazione, che ha modificato – e qualche volta sconvolto – le attività e l’organizzazione di molti enti non profit, non deve far dimenticare alcuni obblighi che permangono. Vediamone uno (di prossima scadenza), la pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti dagli ENP.

 

Alcune tipologie di enti non profit, fra cui le associazioni, sono assoggettate all’obbligo di trasparenza fissato dalla l. 124/2017 con successive modifiche da parte del D.L. 34/2019 e chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2029 .

Si tratta, in sostanza, di pubblicare – qualora si verifichino alcune condizioni – l’elenco e l’importo dei contributi pubblici ricevuti nel corso del precedente esercizio, utilizzando il proprio sito internet (o “analogo portale digitale”, come ad esempio la propria pagina Facebook) oppure, qualora non se ne disponga, il sito dell’eventuale rete associativa cui l’ente appartiene.

Analizziamo nel dettaglio  questo obbligo di trasparenza.

Chi? Le Fondazioni, le Onlus, tutte le Associazioni, comprese quelle di volontariato e di promozione sociale (la disposizione si applica anche alle Società ma, in questa sede, non tratteremo questo aspetto), che abbiano ricevuto da Pubbliche Amministrazioni o da altri soggetti (società in controllo pubblico, ordini professionali etc.) contributi che, complessivamente, siano pari o superiori ai 10.000 € nell’anno di riferimento (nel nostro caso il 2019).

Quali contributi? I contributi da conteggiare (per il raggiungimento della soglia dei 10.000 €) e da pubblicare (se tale soglia è stata raggiunta o superata) sono quelli relativi a “sovvenzioni, sussidi, vantaggi economici, contributi o aiuti in danaro o in natura” da cui però bisogna escludere “quelli di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”. Si conteggiano, cioè, i contributi “liberali” o dietro presentazione di uno specifico progetto cui, appunto, è stato concesso un contributo e non i pagamenti (corrispettivi) per prestazioni che l’ENP ha svolto a favore dell’Amministrazione Pubblica.

Una complicazione: i contributi “in natura”. La già citata circolare di chiarimento del Ministero del Lavoro (n° 2 dell’ 11 gennaio 2019) ha precisato che sono tali le risorse strumentali (beni mobili o immobili) concessi in comodato dalle Pubbliche Amministrazioni, per definire i quali occorre stabilire il valore indicato dalle amministrazioni proprietarie. Ad esempio, un locale il cui valore di locazione “ordinaria” sia di 1.000 € concesso in comodato a un’associazione a 200 €, genera un “contributo in natura” da parte dell’amministrazione che lo ha attribuito pari ad 800 €; se invece il comodato avvenisse a titolo interamente gratuito, il “contributo” da calcolare sarebbe pari a 1.000 €.

Quando? La scadenza per la pubblicazione (non posticipata dalla normativa emergenziale da Coronavirus) è fissata al 30 giugno 2020.

Quali informazioni pubblicare? Pur non essendo predisposto un formato obbligatorio di pubblicazione, la circolare del Ministero del Lavoro indica come necessarie le seguenti informazioni:

  • denominazione e C.F. del ricevente (nel nostro caso l’associazione)
  • denominazione del soggetto erogante (la Pubblica Amministrazione)
  • le singole somme incassate e la data d’incasso
  • la causale (liberalità / contributo ad un progetto specifico / contributo in natura etc.)

Ci sono sanzioni? L’amministrazione che ha effettuato l’attribuzione del contributo può disporre sanzioni, in caso di mancata pubblicazione, pari all’1% degli importi erogati, con un minimo di 2.000 €, e disporre l’obbligo di pubblicazione.

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Il Decreto Rilancio per gli Enti del Terzo Settore

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale a fine maggio il Decreto-Legge 34/2020 per il “rilancio” dell’economia duramente colpita dall’epidemia da coronavirus. Insieme a numerose disposizioni di sostegno delle imprese e delle famiglie, vi sono anche alcune misure d’interesse per gli Enti del Terzo Settore. Vediamole

 

Anche gli ETS ritrovano alcune misure di sostegno all’interno del Decreto Rilancio, recentemente emanato dal Governo.

Cominciamo ad esaminare quelle più significative, ricordando che nell’iter di conversione in legge potrebbero essere introdotti alcuni emendamenti  maggiormente estensivi (alcuni di essi sono già stati annunciati) ad ulteriore vantaggio del settore.

  • IRAP (art. 24): non è dovuto il saldo IRAP relativo al periodo d’imposta 2019, né l’acconto relativo al periodo d’imposta successivo. Non si tratta di una semplice sospensione o di un rinvio, ma di un vero e proprio azzeramento dell’imposta da versare.
  • Canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo (art. 28): credito d’imposta pari al 60% del canone versato per i mesi di  marzo, aprile e maggio per gli immobili destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
  • Spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120): anche gli ETS possono godere di un credito d’imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020 per gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie contro la diffusione del Covid-19.
  • Spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, visiere, guanti etc) per garantire la salute dei lavoratori (da precisare che, in base all’art. 66, le mascherine sono considerate dispositivi di protezione non solo per i lavoratori ma anche per i Volontari) e degli utenti (art. 125): credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute.
  • Ulteriore rinvio fino al 16 settembre (artt. 126 e 127) delle scadenza dei versamenti già sospesi dai precedenti decreti “Cura Italia” e “Liquidità” con possibilità di rateizzazione in 4 rate mensili di pari importo, con versamento della prima entro il 16 settembre (contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria).

Per meglio comprendere gli aspetti “tecnici” dei provvedimenti, pubblichiamo un video illustrativo  realizzato dal nostro consulente, dott. Paolo Rota, membro del gruppo di studio sul non-profit dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino.

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Il Volontariato in fase 2: indicazioni e suggerimenti

Aspetti rilevanti da considerare nella redazione di un protocollo di comportamento da adottare per la “ripartenza” (o la continuazione) delle attività di Volontariato nella fase di “convivenza” con l’infezione da virus Sars-Cov2.


Premessa

A scanso di qualsiasi equivoco, diciamo subito che, al momento, non sono disponibili “protocolli” specifici per le attività di Volontariato, ne è alle viste la loro definizione.

In questo lavoro, perciò, daremo conto delle indicazioni di carattere generale applicabili anche al mondo del Volontariato e, più in generale, degli Enti del Terzo Settore, segnalando che la continua evoluzione normativa potrebbe portare (anzi, quasi certamente, porterà) a una progressiva  modificazione di alcune indicazioni che il Centro Servizi avrà cura di segnalare, con aggiornamenti al presente documento.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il  decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33 definisce il quadro normativo nazionale entro il quale, nel periodo fra il 18 maggio e il 31 luglio,  potranno essere emanati appositi  decreti e ordinanze di Stato, Regioni e Comuni per disciplinare gli spostamenti delle persone e per regolare le modalità di svolgimento di attività economiche, produttive e sociali. Tra le previsioni, segnaliamo:

  • Art.1 / punto 8 – È vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 (ndr, ovvero con adozione di specifici DPCM).
  • Art.1 / punto 14 – Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o del comma 16.
  • Art.1 / punto 15 –  Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il DPCM 17 maggio 2020 detta più specifiche prescrizioni  per numerosi ambiti di applicazione. Tra di esse segnaliamo:

  • Art. 1 / punto C – A decorrere dal 15 giugno 2020,  e’  consentito  l’accesso  di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo  svolgimento  di  attivita’ ludiche, ricreative ed educative, anche  non  formali,  al  chiuso  o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e  con  obbligo  di  adottare  appositi   protocolli   di   sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento  per  le politiche della famiglia di cui  all’allegato  8;  le  Regioni  e  le Province Autonome possono stabilire una  diversa  data  anticipata  o posticipata a condizione che  abbiano  preventivamente  accertato  la compatibilità  dello  svolgimento  delle  suddette   attività   con l’andamento della situazione epidemiologica nei  propri  territori  e che individuino i protocolli o le linee guida  applicabili  idonei  a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei  principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.
  • Art. 1 / punto I –  Lo svolgimento delle manifestazioni  pubbliche  è  consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le  distanze  sociali  prescritte  e  le  altre  misure  di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’articolo 18  del  Testo  unico  delle  leggi  di  pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  • Art. 1 / punto M – Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri  spazi anche all’aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020. Dal 15 giugno 2020, detti spettacoli sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori  per  spettacoli all’aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le regioni e le province autonome possono stabilire una diversa   data, in relazione all’andamento della   situazione epidemiologica nei propri territori. L’attività degli spettacoli è organizzata secondo le linee guida di  cui  all’allegato  9.  Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera; restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e  discoteche  e  locali assimilati, all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi.
  • Art. 2 / punto 1 –  Sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di   lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (ndr, le associazioni con lavoratori dipendenti sono sicuramente tenute ad adottare detto protocollo. Per le associazioni senza dipendenti è comunque fortemente consigliato).
  • Art. 3 / punto 1.b –  È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di  uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità.
  • Art. 3 /punto 2 – Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in  cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento  della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonchè i soggetti con forme di disabilita’ non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

La circolare del Ministero degli Interni del 19 maggio 2020 che da indicazioni ai Prefetti per la modulazione dei controlli anti-covir 19.

Il protocollo condiviso (fra Governo e parti sociali) del 24 aprile 2020 per il contrasto alla diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro. I suoi principi-cardine sono:

  1. INFORMAZIONE: informare le persone che accedono nei locali del divieto di lavorare in presenza di sintomi quali febbre superiore a 37,5° o altri sintomi influenzali, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene.
  2. MODALITA’ DI INGRESSO: possibilità (ma non formale obbligo) di misurare la temperatura per chi accede, divieto di accesso per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al Covid negli ultimi 14 giorni, possibilità di accesso per coloro che hanno contratto la malattia solo fornendo documentazione che attesti l’avvenuta negativizzazione.
  3. ACCESSO DI ESTERNI: limitare le occasioni di contatto tra personale interno ed esterni, individuare servizi igienici dedicati puliti quotidianamente ed impedire l’uso di quelli del personale interno.
  4. PULIZIA E SANIFICAZIONE: assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Le sanificazioni “straordinarie” ai sensi della circolare 5443 del Ministero della Salute devono essere svolte in presenza di casi di persone positive al Covid e nelle aree a maggior endemia ma devono comunque essere previste, oltre alle pulizie giornaliere, delle sanificazioni periodiche con prodotti a base di alcool (almeno 70%) e ipoclorito di sodio (0,1%-0,3%).
  5. PRECAUZIONI IGIENICHE: frequente pulizia delle mani con acqua e sapone e messa a disposizione di soluzioni disinfettanti per le mani.
  6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI: qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine. E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica.
  7. GESTIONE SPAZI COMUNI: contingentare l’accesso agli spazi comuni, garantire aerazione adeguata ed il mantenimento della distanza di almeno 1 metro, particolare attenzione alla pulizia e sanificazione dei locali in cui si mangia e delle macchinette caffè/distributori automatici.
  8. ORGANIZZAZIONE: ridurre il numero di persone presenti ricorrendo il più possibile allo smart working, evitare il trasporto pubblico e privilegiare l’uso di mezzi privati per raggiungere i luoghi di lavoro.
  9. GESTIONE ENTRATE/USCITE: scaglionare l’ingresso e l’uscita delle persone che lavorano se il numero di persone può determinare assembramenti.
  10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE: limitare al minimo gli spostamenti interni in sede durante il lavoro, non svolgere riunioni in presenza (sono consentite riunioni con carattere di necessità ed urgenza, riducendo al minimo le persone che vi partecipano, garantendo il distanziamento ad almeno un metro e adeguata areazione dei locali), non svolgere i corsi di formazione e gli eventi interni in presenza.
  11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA: isolare le persone che sviluppino sintomi febbrili o influenzali durante l’attività, garantendo inoltre l’immediato isolamento delle persone che lavoravano a contatto con la persona sintomatica, avvertendo le autorità sanitarie e seguendo le loro indicazioni.
  12. SORVEGLIANZA SANITARIA: dove sia presente il medico competente per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, dovranno essere svolte le visite mediche (privilegiando quelle preventive, a richiesta e per rientro da malattia) e il medico segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei lavoratori.

Le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e ricreative approvate dalla Conferenza Stato-Regioni il 15.05 e riprese dall’ordinanza 51 della Regione Piemonte del 17 maggio 2020 (organizzate in schede per settore di attività)

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Aggiornamento del 25 maggio 2020


CONSIDERAZIONI GENERALI

La mobilità individuale, a far data dal 18 maggio, è consentita: ci si può spostare all’interno del territorio regionale (la mobilità inter-regionale è stata nuovamente consentita, con successiva disposizione,  a partire dal 3 giugno 2020).

Cessa, di conseguenza, l’obbligo della autocertificazione dei motivi dello spostamento.

Permane il divieto di assembramento (situazione in cui, in relazione alla dimensione ed alle caratteristiche degli spazi – aperti o chiusi – non vi siano condizioni tali da poter assicurare il distanziamento fra gli individui).

Obbligo del mantenimento della distanza interpersonale minima di almeno un metro.

Divieto di mobilità per le persone positive al test per Sars-Cov2.

Obbligo dell’uso di dispositivi di protezione (mascherine) regolato da  appositi provvedimenti di carattere locale.

Permane la sospensione dei servizi educativi (scuole).


LE ATTIVITA’ DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Come già accennato, non esistono disposizioni specifiche destinate a regolare le attività degli Enti non profit.

Le condizioni per lo svolgimento di tali attività, pertanto, vanno desunte dall’applicazione delle disposizioni generali e di quelle specifiche per settori analoghi (come, peraltro, disposto al punto 14 dell’art. 1 del D.L. 33 del 16 maggio), ponendo particolare attenzione ad alcuni principi:

  • l’utilizzo, in tutti i casi possibili, di modalità di interlocuzione “a distanza”, evitando i contatti diretti fra le persone;
  • la garanzia di adeguati livelli di tutela e protezione sia degli operatori (dipendenti o volontari) che degli utenti;
  • il rispetto di norme igieniche adeguate nell’esercizio delle attività (sanificazione etc);
  • l’adozione di una normativa interna in materia di sicurezza e protezione che raggruppi e pubblicizzi le disposizioni per l’esercizio dell’attività dell’associazione;
  • l’informazione su tale normativa da realizzarsi tramite affissione nei locali dell’ente e nelle loro adiacenze.

A scopo puramente esemplificativo, tenteremo – di seguito – di dare alcuni suggerimenti  per individuare i principali temi che tale normativa dovrà considerare:

  • misure di comportamento per il personale (dipendente e volontario)
  • norme igieniche da adottare (particolarmente per spazi comuni, servizi igienici e spogliatoi)
  • le norme per la riduzione ed il controllo del personale presente e degli utenti (limitazione accessi)
  • organizzazione delle aree di lavoro
  • organizzazione dei tempi di lavoro (es. gestione delle pause)
  • gestione degli ingressi di lavoratori, volontari e del pubblico
  • organizzazione delle situazioni di contatto con il pubblico (utenti, famigliari etc)
  • gestione degli spazi comuni
  • pulizia e sanificazione delle aree di lavoro
  • pulizia e sanificazione dei luoghi in cui avviene il contatto con il pubblico
  • disposizione sull’uso dei dispositivi di protezione (mascherine , guanti monouso etc)
  • disposizioni per la consegna / ritiro di materiali
  • disposizioni per l’uso di automezzi
  • disposizioni per la sanificazione di automezzi ed attrezzature
  • disposizione per la gestione di sale-riunioni

Ulteriori temi che dovranno trovare considerazione sono:

  • procedure per l’individuazione di eventuali persone precedentemente contagiate;
  • procedure di pronto soccorso all’interno dell’Ente (in caso di necessità);
  • procedure di sorveglianza sanitaria per i lavoratori o Volontari.

ALCUNI CASI SPECIFICI

1. ASSOCIAZIONI APERTE AL PUBBLICO

Nel caso in cui l’associazione apra al pubblico, in assenza di specifica normativa/protocollo sul volontariato, possono essere usate come spunto le indicazioni contenute nelle linee di indirizzo elaborate dalla Conferenza Stato-Regioni e riportate nella citata ordinanza della Regione Piemonte n° 51 (sostituendo all’espressione “clienti” quella di “utenti”).

Le presenti indicazioni si applicano al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico.

  • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
  • Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temp. >37,5 °C.
  • Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a distanza e soluzioni innovative tecnologiche.
  • Favorire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vedi punto successivo).
  • Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere garantito dovrà essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree.
  • L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
  • Nelle aree di attesa, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani dei clienti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con riviste e materiale informativo.
  • L’attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni può essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.
  • L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
  • Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l’uso della mascherina.
  • Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature.
  • Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.

A completamento di tali linee guida, occorre ricordare che il Protocollo Condiviso del 24 aprile 2020 prevede, tra le prescrizioni:

  • la garanzia di pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro;
  • per fornitori o altro personale esterno individuare servizi igienici dedicati e prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente interno, garantendo un’adeguata pulizia giornaliera;
  • è previsto per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni l’utilizzo di una mascherina chirurgica EN14683.

 

2. ASSOCIAZIONI CHE CONSEGNANO PACCHI VIVERI

Al momento non esistono specifiche linee guida nazionali o regionali per la consegna di pacchi viveri o per le attività di Volontariato in generale.

Possono essere uno spunto le indicazioni contenute nel Comunicato 971 del 20/3/2020 del Dipartimento della Protezione Civile. In tale documento, per le attività di volontariato nell’ambito del volontariato di Protezione Civile a supporto dei COC (Centri operativi Comunali), la consegna dei pacchi viveri, medicinali, eccetera dovrà avvenire in una modalità che preveda l’assenza di contatto diretto (es. consegna sulla porta dell’abitazione degli assistiti).

In particolar modo nel caso in cui le consegne e la preparazione dei pacchi avvengano presso un punto centralizzato (es. sede dell’associazione), occorre rispettare le indicazioni citate nei DPCM e Decreti Legge principali sopra citati (es. evitare assembramenti) ed è consigliabile garantire la presenza di un protocollo anticontagio per lo svolgimento di dette attività, che regolamenti in modo particolare i potenziali assembramenti, le misure igieniche, le pulizie/sanificazioni, ecc.

 

3. I SERVIZI SOCIALI E LA DISABILITA’

Continuano a poter essere svolte le attività degli enti sia con dipendenti che con volontari, nell’ambito dei servizi sociali per soddisfare esigenze primarie di soggetti fragili e in condizione di bisogno (per esempio anziani, disabili, persone senza fissa dimora), individuate nelle Faq governative e nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 1 del 27 marzo 2020. Si rinvia alla lettura di “Servizi sociali e volontariato: il punto dopo gli ultimi interventi normativi”. Si ribadisce anche qui la necessità per gli enti che svolgono tali attività di adottare tutte le misure necessarie a garantire la salute e la sicurezza dei volontari e di tutte le persone coinvolte.

All’art.9 del Dpcm 17 maggio 2020 è confermata la riapertura dei centri diurni rivolti a persone con disabilità, la quale viene però subordinata all’emanazione di piani territoriali adottati dalle Regioni e al rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio e la tutela della salute di utenti e operatori.

Gli accompagnatori o gli operatori di assistenza (quindi anche Volontari) delle persone con disabilità di cui all’art.9, c.2 del Dpcm citato, possono ridurre la distanza interpersonale al di sotto del metro previsto dalla legge, fermo restando l’utilizzo degli eventuali dispositivi di protezione individuale (ad esempio le mascherine) previsti.

 

4. VOLONTARIATO “RELIGIOSO” E NEI CENTRI ESTIVI

l Dpcm 17 maggio 2020, e in particolare alcuni degli allegati ad esso, menzionano espressamente il Volontariato.

Lo fanno anzitutto i protocolli che lo Stato ha concluso con le diverse confessioni religiose (allegati da 1 a 7 del Dpcm), in cui si prevede che l’accesso al luogo di culto rimane contingentato e può essere regolato da volontari che controllano l’accesso e l’uscita dei fedeli, vigilando sul numero massimo di presenze consentite. Si prevede espressamente che i volontari debbano indossare adeguati dispositivi di protezione individuale, oltre che guanti monouso ed un evidente segno di riconoscimento.

Altro ambito fondamentale in cui viene richiamato espressamente il volontariato è quello che riguarda le attività ricreative per bambini e ragazzi fino ai 17 anni, le cui linee guida sono contenute nell’allegato 8 al Dpcm 17 maggio 2020 e sono state nei giorni scorsi anche pubblicate sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia.

Esse riguardano in particolare le attività organizzate per bambini e ragazzi fra i 3 e i 17 anni all’interno di parchi, giardini o luoghi similari (realizzabili dal 18 maggio 2020 e per tutto il periodo estivo), e le attività realizzate all’interno dei centri estivi sempre per bambini dai 3 ai 17 anni (realizzabili a partire dal 15 giugno 2020 e per tutto il periodo estivo).

Le linee guida stabiliscono che i progetti possono essere realizzati anche da Enti del Terzo Settore, avvalendosi di personale professionale o volontario appositamente formato sui temi della prevenzione e della sicurezza in relazione al Covid-19. Il gestore dell’attività deve elaborare uno specifico progetto che presenti e tenga conto di tutti gli aspetti messi in luce dalle linee guida e che sono volti a ridurre al minimo il rischio di contagio, garantendo adeguate misure di sicurezza e di tutela della salute per le persone coinvolte. Il progetto in questione dovrà comunque essere preventivamente approvato dal Comune nel cui territorio si svolge l’attività, oltre che dalle competenti autorità sanitarie locali. Le linee guida sottolineano quindi la necessità di formare in modo adeguato i volontari sul tema della sicurezza in relazione al Covid-19.

 

5. ATTIVITA’ SPORTIVE

Il Dpcm 17 maggio 2020 ribadisce la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.

L’attività sportiva di base e l’attività motoria in generale svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, può riprendere dal 25 maggio 2020 nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Le Regioni e le Province autonome possono comunque posticipare la ripartenza di tali attività. Al fine di riprendere l’attività sportiva, dovranno però essere emanate linee guida a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio, per l’attuazione delle quali gli enti sportivi (Federazioni, Enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive) adottano appositi protocolli in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza  sociale, al fine di tutelare  la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l’attività sportiva e l’attività motoria.

 

6. ASSOCIAZIONI CHE SOMMINISTRANO ALIMENTI / BEVANDE (es. mense)

In assenza di indicazioni specifiche per le iniziative delle organizzazioni di Volontariato, ci si può rifare alle indicazioni delle linee-guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni, riportate nel decreto 51/2020 della Regione Piemonte ed in particolare alla Tabella per le attività di ristorazione.

 

7. ASSOCIAZIONI CHE EFFETTUANO TRASPORTI SOLIDALI

Non essendo applicabili le indicazioni del “protocollo condiviso sulla logistica” si potranno adottare misure  dettate dalla prudenza e dal buon senso (oltre che di interpretazione delle  disposizioni generali) disponendo:

  • massimo 2 persone per automezzo (1 conducente – 1 trasportato);
  • maggior distanziamento possibile (1 posto guida – 1 sedile posteriore sul  lato opposto);
  • uso delle mascherine;
  • ventilazione dell’abitacolo ed esclusione di eventuali sistemi di ricircolo dell’aria;
  • messa a disposizione di gel disinfettanti per mani;
  • sanificazione periodica (e comunque a ogni impiego) dell’automezzo (specie: volante, leve, sedili, maniglie) con soluzione alcoolica.

LE RIUNIONI DEGLI ORGANI SOCIALI E LA MOBILITA’ DELLE PERSONE FRAGILI

Le disposizioni dei D.L.  33/ 2020 (Art. 1c1) e del DPCM del 17/5/2020 consentono lo svolgimento di RIUNIONI in cui vengano rispettate le regole di distanziamento e protezione (mentre viene confermato il divieto di ASSEMBRAMENTO).

E’ quindi ammessa la riunione in presenza degli organi sociali (consiglio direttivo, assemblea) alle precise condizioni di sicurezza previste (qualora non fossero rispettate, la riunione si trasformerebbe in un assembramento), ove non siano presenti diverse e più restrittive disposizioni regionali o locali.

In presenza, tuttavia, di disposizioni che consentono lo svolgimento di riunioni in modalità telematica e che pospongono la scadenza per l’approvazione del bilancio degli enti non profit al 31 ottobre p.v. la modalità della riunione in presenza è da considerare con estrema prudenza e, comunque, da adottare unicamente alle situazioni di estrema urgenza e di impossibilità ad utilizzare altre metodologie.

Lo stesso DPCM del 17/5/2020, in ultimo, raccomanda a tutti gli “anziani” (ultra 65enni) oppure sofferenti di patrologie croniche, immunodepressi o pluripatologici di evitare di uscire dalla propria abitazione se non per motivi di stretta necessità.  Tale raccomandazione, ovviamente, deve trovare adeguato riscontro nell’operatività anche degli Enti del Terzo Settore, sia a riguardo dell’utenza che a riguardo dei Volontari e degli operatori degli stessi .

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Possiamo riaprire? Sì, ma con le dovute precauzioni: ecco quali

Possiamo “riaprire”? È la domanda che più frequentemente le organizzazioni pongono in questi giorni di tanto desiderata “ripartenza”. Una domanda molto semplice, per la verità, ma che richiede una risposta che, spesso, non lo è altrettanto. Vediamo perché .

La reale fase della “ripartenza”, quella cioè della ripresa delle attività interrotte dalla epidemia da Sars-CoV-2, è ormai caratterizzata dalla esigenza di “convivere con il virus”, di modificare cioè le nostre abitudini di vita per scongiurare, per quanto possibile, la ripresa di contagi da parte di un virus che continua a essere presente e a circolare  nella popolazione.

Questa fase di “convivenza” sarà, probabilmente, non breve, complessa da gestire e non semplice da attuare da parte degli Enti del Terzo Settore che, in molti casi, hanno interrotto o fortemente ridotto le loro attività e che ora desiderano riavviarle.

La normativa afferente a questa “ripartenza” (che solo in pochissimi punti è specificamente dedicata al volontariato e agli altri ETS) si basa, sostanzialmente, su un concetto fondamentale: quello di non inibire le attività esercitabili (tranne alcune eccezioni, riguardanti attività tuttora sospese che talora coinvolgono anche il volontariato, quali le manifestazioni ed eventi pubblici e i servizi educativi per l’infanzia) ma di porre una maggiore attenzione alle modalità con cui tali attività sono esercitate e alle precauzione che vengono adottate nel loro esercizio.

Alla domanda iniziale, quindi, possiamo rispondere senz’altro “sì”  (tranne, come detto, per quelle sporadiche casistiche tuttora “inibite”), ma…

Perché c’è un “ma”, appunto.

Nella ripartenza gli ETS (come tutti i cittadini, le imprese, gli enti) dovranno attenersi a regole di comportamento che realizzino quella citata prudenza verso il rischio della ripresa di contagi.

Ecco perché, accanto a disposizioni limitative che “spariscono” (divieto di libera circolazione, che tanto frenava l’attività dei volontari, obbligo di autocertificazione e altre) altre permangono (divieto di assembramento, mantenimento delle distanze interpersonali, utilizzo di dispositivi di protezione, eccetera) che devono essere tenute ben presenti – e rigorosamente rispettate – nella fase di “ripartenza”.

La già accennata quasi totale carenza di disposizioni specifiche per le “nostre” attività ci induce, quindi, a ricercare all’interno della normativa generale le norme a esse “applicabili” e a procedere a una “riprogettazione” di attività e servizi che, spesso, è resa ancor più complicata dalla rapida evoluzione – e talora dallo scarso allineamento fra livelli – della normativa.

Ci limitiamo qui a riportare 4 provvedimenti “di riferimento” attualmente in vigore, che possono essere di utilità per reperire (direttamente o “per analogia”) le norme di cui tenere conto per impostare la propria “ripartenza”:

  • il Decreto Legge 33 /2020 (in vigore fino al 31 luglio)
  • il  DPCM collegato del 17 maggio 2020 (in vigore fino al 14 giugno)
  • il protocollo anti-contagio in ambienti di lavoro (condiviso fra Governo e Parti Sociali) del 24 aprile
  • il DPGR 58 del 18 maggio, che riprende sostanzialmente  le linee-guida dettate dalla Conferenza Stato-Regioni

Nella sostanza, chiunque voglia “ripartire” o continuare la propria attività deve, quindi, dotare la propria organizzazione di un “regolamento” (i famosi “protocolli” tanto pubblicizzati) che, tenendo conto di numerosi fattori (tipo di attività, tipo di utenza, condizioni logistiche, aspetti ambientali, eccetera) definisca (e testimoni, a scanso di equivoci applicativi e di contestazioni in caso di verifiche) le modalità con cui operare e le precauzioni da adottare.

Elemento da tenere in assoluta considerazione, poi, è l’indicazione delle misure di protezione adottate per Volontari ed eventuali dipendenti (con particolare riguardo a soggetti “fragili”) e delle misure sanitarie (igienizzazione, sanificazione periodica) messe in atto.

Un documento non banale, quindi, sull’esigenza del quale non si può tuttavia prescindere. Ma anche un’incombenza che non deve spaventare. Ognuno sa come può, con buon senso e prudenza “da buon padre di famiglia”, gestire al meglio e con la maggior sicurezza possibile (distanziamenti, igienizzazioni, precauzioni antiassembramento e altro) le proprie attività; si tratta unicamente di metterlo “nero su bianco”, di rispettarlo e farlo rispettare.

Nei prossimi giorni il nostro Centro metterà a disposizione una sorta di “pro-memoria” che ricapitoli le cose da tenere presenti nella definizione (che deve essere necessariamente “personalizzata” da ogni associazione) di tali “protocolli”, a tutela della salute e della sicurezza dei Volontari, degli utenti e degli amministratori stessi.

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Volontari e assicurazione

L’articolo 18 del Codice del Terzo Settore dispone: “gli Enti del Terzo Settore che si avvalgono di Volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi”.

L’artico 101 dello stesso codice prevede: “il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore (…) si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli Enti del Terzo Settore attraverso la loro iscrizione in uno dei registri attualmente previsti dalla normativa di settore”.

È quindi del tutto evidente che le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le onlus, le imprese sociali – se iscritte nel registro previsto dalla normativa speciale di settore e perciò considerabili a tutti gli effetti Enti del Terzo Settore – sono obbligati ad assicurare coloro che, nell’ente, svolgono l’attività di volontariato, a qualunque titolo.

Dal punto di vita assicurativo, nessuna differenza intercorre fra coloro che svolgono abitualmente o occasionalmente tale attività.

Tutte le maggiori compagnie assicuratrici hanno previsto (magari “adattando” altri prodotti già disponibili) polizze specifiche destinate alla copertura dei volontari, cui i vari enti hanno fatto ricorso per adempiere alla prescrizione che abbiamo richiamato in apertura.

Ed è proprio a queste polizze che l’ente obbligato deve fare riferimento per valutare la tipologia e l’entità della copertura assicurata ai propri Volontari e, elemento molto importante, l’esistenza di eventuali limitazioni ed esclusioni dalla copertura.

Talora, infatti, la copertura per malattie esclude l’ipotesi di contagio e tale fatto, in questi giorni,richiede più che mai un attento accertamento.

Non siamo in grado, ovviamente, di eseguire un’analisi delle svariate forme assicurative che le varie compagnie propongono ma, invece, possiamo svolgere alcune considerazioni rispetto alla “Polizza unica per il Volontariato” (e alla sua derivazione “Polizza unica per il Terzo Settore”) di Cattolica Assicurazioni, che il nostro Centro Servizi promuove.

È confermato dai dirigenti dell’Agenzia generale di Parma, cui è affidata la gestione della polizza, che la copertura per “malattia” è applicabile anche per eventuali contagi da Covid-19, per le voci:

  • diaria da ricovero (30€/giorno se sottoscritta l’opzione “rischio 1” oppure 50€/giorno se sottoscritta quella “rischio 2”)
  • rimborso spese sanitarie (sempre previsto se sottoscritta l’opzione “rischio 2” oppure appositamente attivata aggiuntivamente nell’opzione “rischio 1” )

Per ulteriori e più esaurienti informazioni gli uffici del CSV sono, ovviamente, a disposizione degli Enti del Terzo Settore interessati e, per offrire la possibilità di maggiore interlocuzione con i rappresentanti della compagnia assicurativa, mercoledì 22 aprile alle ore 17 si svolgerà una diretta Facebook cui parteciperà il dottor Gaetano Cavarretta – titolare dell’agenzia generale di Parma di Cattolica assicurazioni – che risponderà alle domande sugli argomenti di maggiore interesse.

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Muoversi… ai tempi del Covid-19

L’attività degli Enti del Terzo Settore, in questa situazione emergenziale, implica spesso lo spostamento di personale (segnatamente di Volontari) per lo svolgimento di azioni di soccorso o di solidarietà.

Tali spostamenti devono essere attentamente e puntualmente riferibili a “situazioni di necessità” per evitare spiacevoli (e costose) conseguenze.

Dalla fine dello scorso febbraio, infatti, sono state adottate dal Governo misure finalizzate al mantenimento del maggiore isolamento possibile delle persone. Essenzialmente è stato previsto:

  • il divieto di spostamento non motivato da esigenze indifferibili (comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza, situazione di necessità, motivi di salute);
  • il divieto di assembramento;
  • il divieto di svolgimento di alcune attività;
  • il divieto assoluto di uscire di casa per chi è sottoposto a quarantena o autoisolamento.

Dal 25 marzo scorso non tutte le violazioni espongono a sanzioni penali, ma solo quelle che comportano un diretto e immediato rischio per la pubblica incolumità. Nel caso di spostamento (ipotesi che può riguardare i movimenti dei Volontari), se questo non fosse stato adeguatamente motivato, fino al 24 marzo si poteva rischiare l’incriminazione per il reato di mancata ottemperanza a provvedimento amministrativo (art. 650 c.p.). Un successivo decreto-legge interviene per ammettere, invece, una sanzione amministrativa fra i 400 e i 3.000 euro, senza procedimento penale. Le forze dell’ordine potranno elevare il verbale di constatazione immediata all’atto del controllo e il pagamento della “multa” sarà immediatamente dovuto e opponibile solo con ricorso al Giudice di Pace (entro 30 giorni) o al Prefetto (entro 60 giorni). Non è, perciò, più prevista l’iscrizione nel casellario giudiziario, e quindi non c’è nessuna conseguenza sulla “fedina penale” del trasgressore.

Molto diverso, invece, è il discorso per chi circola con una autocertificazione non veritiera o che fornisce alle forze dell’ordine giustificazioni fasulle del proprio spostamento. In tal caso si incorre nel delitto di falso in autocertificazione, punito con pena fino a 2 anni di reclusione. Inoltre per chi, positivo al tampone, esce dalla quarantena impostagli è contestabile il reato previsto al 1° comma dell’art. 452 c.p., punibile con reclusione da 1 a 5 anni. Se poi la violazione della quarantena determina il contagio di altre persone, si può essere chiamati a rispondere dei delitti di lesioni o di omicidio, a seconda delle conseguenze, anche nella forma colposa (qualora manchi l’intenzione).

In conclusione, per poter dimostrare la legittimità del loro spostamento, i Volontari dovranno portare con sé:

  • autocertificazione in cui sia barrata l’opzione: situazione di necessità
  • dichiarazione (su carta intestata) del legale rappresentante dell’organizzazione di appartenenza recante:
    – nome e natura dell’associazione
    – settore di attività
    – servizio svolto (per esempio: esecuzione di intervento di assistenza in favore di persone in grave stato di necessità.)
    – nome del volontario
    – territorio di riferimento per lo svolgimento dell’attività

Qualora il movimento dei Volontari preveda il trasporto sullo stesso automezzo di più persone, dovranno, ovviamente, applicarsi le disposizioni di isolamento adottate (distanziamento, uso dispositivi di protezione, eccetera).

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Rinvio dei termini di registrazione degli atti privati

Come noto, la norma prevede che gli atti privati vengano registrati entro un periodo di tempo definito. Questo periodo è diverso a seconda del tipo di atti, variando fra il termine “generale” di 20 giorni ai 30 giorni per le locazioni immobiliari, ai 60 giorni per gli atti formulati all’estero. Trascorso tale periodo la registrazione è ancora possibile, ma viene applicata una sanzione.

Queste disposizioni hanno notevole rilievo per gli Enti del Terzo Settore in quanto i loro atti costitutivi/statuti (così come le loro variazioni) sono sottoposti a registrazione, sia che avvengano con scrittura privata che con atto pubblico (in questo caso a provvedere alla registrazione è il notaio che ha stipulato l’atto).

Coloro che costituiscono un nuovo ETS o che ne variano gli elementi costitutivi (è il caso degli “adeguamenti” richiesti agli ETS per allinearli alle disposizioni del Codice del Terzo Settore) devono, perciò procedere alla registrazione delle relative scritture entro 20 giorni.

L’art. 62 del decreto-legge del 17 marzo 2020 (Cura Italia) interviene sull’argomento, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 8/E del 3/aprile/2020. Il punto 1.12 di quest’ultima, infatti tratta il rinvio dei termini sopra indicati fornendo, sotto forma di domanda e risposta, la seguente indicazione.

QUESITO: La sospensione dei termini degli adempimenti tributari diversi dai versamenti di cui all’articolo 62 si applica anche alle scadenze dei termini per la registrazione degli atti privati in termine fisso, nonché per la registrazione degli atti redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia in modalità cartacea sia telematica?

RISPOSTA: Secondo la previsione di cui all’articolo 62 del Decreto «Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020».

Al riguardo si ritiene che, data l’ampia formulazione normativa utilizzata dal legislatore – la cui ratio è motivata anche dalla esigenza di ridurre la circolazione delle persone sul territorio nazionale durante il periodo emergenziale -, la predetta disposizione assuma portata generale. Alla luce di tale considerazione, si fa presente che tra gli adempimenti tributari sospesi possa rientrare anche l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso, previsto dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico dell’imposta di registro o TUR).

Si ricorda che, in base all’articolo 10 del Testo Unico dell’imposta di registro (TUR) sono obbligati, poi, a richiedere la registrazione:

  1. le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all’estero nonché i rappresentanti delle società
    o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente, per le operazioni di cui all’articolo 4 del TUR;
  2. i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o i delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati.

Pertanto, al fine di evitare disparità di trattamento, la predetta sospensione rileva a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive dell’autentica avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche.

In sostanza, perciò, il termine per la registrazione sia che riguardi atti pubblici, scritture private autenticate o non autenticate per cui il termine ordinario di registrazione è ricaduto o ricade nel periodo fra l’8 marzo e il 31 maggio p.v. viene sospeso, superando il “vecchio” termine di 20/30/60 giorni.

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Gli ETS e i loro dipendenti

Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto “Cura Italia”, ha previsto misure di sostegno alle famiglie e ai lavoratori, connesse all’emergenza epidemiologica COVID -19. Tali misure sono applicabili anche ai lavoratori impiegati dagli Enti del Terzo Settore per lo svolgimento delle proprie attività.

L’articolo 23 del d.l. 18/2020 ha introdotto un congedo indennizzato per la cura dei minori. Possono fruire del congedo i genitori lavoratori dipendenti privati, lavoratori iscritti alla Gestione Separata, lavoratori autonomi iscritti all’INPS e lavoratori dipendenti pubblici. Inoltre, l’articolo 24 del d.l. 18/2020 ha previsto l’incremento del numero di giorni di permesso retribuiti stabiliti dall’articolo 33, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

La circolare INPS 25 marzo 2020, n. 45 fornisce le istruzioni operative per la fruizione dei congedi parentali e dei permessi retribuiti. Vengono fornite, inoltre, le indicazioni sulla compilazione delle denunce contributive UNIEMENS per i datori di lavoro.

In alternativa al congedo, con la circolare INPS 24 marzo 2020, n. 44, è stata prevista la possibilità per i genitori di richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di 600 euro. La circolare fornisce le indicazioni in merito ai requisiti, alla misura del beneficio, alle modalità di compilazione della domanda e all’erogazione del bonus.

I destinatari di questa misura sono i dipendenti privati, gli iscritti alla Gestione Separata e i lavoratori autonomi. L’articolo 25 del d.l. 18/2020 estende anche ai dipendenti del settore pubblico le medesime agevolazioni previste per le famiglie del settore privato. I soggetti potenziali beneficiari sono i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti categorie di medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Con la circolare INPS 28 marzo 2020, n.47, si illustrano le misure a sostegno del reddito previste dal d.l. 18/2020, per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché sulla gestione dell’iter concessorio relativo alle medesime misure previste dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del citato decreto.

Invitiamo alla lettura di tale circolare che, al punto F e successivi, tratta l’argomento della cassa integrazione in deroga, strumento di particolare interesse per gli ETS di piccola dimensione (raggiungibile cliccando sul link soprastante “circolare INPS 28 marzo 2020”).

Tale trattamento può estendersi per u n massimo di 9 settimane e ha un accesso semplificato (dal 30 marzo richiesta a INPS in via telematica) ed è prevista l’erogazione entro il 15 aprile.

Segnaliamo, inoltre, che le imprese (gli ETS) che hanno da 1 a 5 dipendenti non devono stipulare l’accordo sindacale per provvedere alla richiesta di cassa integrazione in deroga.

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