Skip to main content

Il deposito del bilancio degli Enti del Terzo Settore: quando, dove e…come

Abbiamo redatto il rendiconto dell’esercizio 2021 secondo le modalità e la modulistica indicata nel D.M. n°39 del 5 marzo 2020…. ed ora? “ è una delle domande che più frequentemente ci sentiamo rivolgere , in questo periodo, nella interlocuzione quotidiana con gli Enti che si rivolgono ai nostri servizi di consulenza.

Per dare una risposta a questa domanda ci avvarremo di una nota del MLPS (nota 5941 del 5 aprile) che fornisce chiarimenti ed indicazioni operative in merito, anche attraverso la pubblicazione di un’apposita tabella allegata.

Continua a leggere

La comunicazione dei contributi da parte di soggetti pubblici incassati nell’anno 2021: un obbligo di trasparenza per tutti gli ETS

Ricordiamo che è obbligatorio per le imprese e associazioni pubblicizzare i contributi ricevuti dalle pubbliche amministrazioni, se gli stessi superano, nell’arco dell’anno, l’importo totale di 10 mila euro: lo prevede la legge n. 124/2017. La pubblicità va fatta entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello durante il quale si sono ottenuti i contributi. Solo per l’anno 2021, in considerazione del periodo di pandemia, il termine per la pubblicazione dei contributi ricevuti nel 2020 è stato spostato dal 30 giugno al 31 dicembre 2021. La sanzione per la mancata pubblicazione è di 2.000 euro e, in caso di ulteriore inadempienza, è prevista la restituzione integrale delle sovvenzioni percepite.

Continua a leggere

Rendicontare con i modelli ministeriali unificati: attrezziamoci

Nel rinviare a quanto da noi già pubblicato lo scorso 4 dicembre 2020 (https://www.volontariatotorino.it/i-modelli-di-rendicontazione/ri-facciamo il punto sulla questione e forniamo le attese indicazioni su come il nostro Centro si attiva per fornire adeguata consulenza ed assistenza agli Enti sottoposti a tale disposizione.

L’esercizio 2021 sarà il primo a doversi rendicontare utilizzando la modulistica approvata con il decreto ministeriale previsto dall’art. 13 del Codice del Terzo settore, emanato il 5.3.2020 e pubblicato in GU il 18 aprile 2020 , ove sono stati pubblicati gli schemi contenenti i modelli di bilancio e rendicontazione da adottare. 

Chi? Tutti gli “Enti del Terzo settore” .  In questa fase con questa espressione si intendono: LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, iscritte nel registro regionale del volontariato (*); LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIOMNE SOCIALE, iscritte nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale (*); LE ONLUS, iscritte nell’anagrafe dell’agenzia delle Entrate (*).

(*) iscrizione avvenuta entro il 22 nov. 2021

Quando?  Riguardo al termine entro il quale il bilancio deve essere approvato si prende come riferimento l’art.2364, comma 2, del Codice civile (riferito alle società), che prevede che l’Assemblea per l’approvazione del bilancio debba essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Ciò significa che per le associazioni il cui esercizio sociale coincide con l’anno solare (che sono la stragrande maggioranza) il termine in oggetto scade il 30 aprile: entro tale data dovrà essere convocata l’Assemblea (almeno in prima convocazione) per approvare il bilancio dell’esercizio successivo.

Nel 2021 un provvedimento straordinario collegato alla emergenza da covid-19 (decreto “cura Italia”) ha consentito una temporanea deroga alla disposizione soprariportata, ammettendo l’approvazione dei bilanci 2020 di tutti gli Enti non-profit in tempi successivi.

Ma, come detto, si è trattato di una deroga specifica e, pertanto, nulla autorizza a credere che ciò si ripeta, quindi significa che per le associazioni il cui esercizio sociale coincide con l’anno solare (che sono la stragrande maggioranza) il termine per l’approvazione del bilancio 2021, allo stato attuale della normativa, scada il 30 aprile 2022.

Vale la pena ricordare che una volta approvato, entro il 30 giugno 2022 il bilancio dovrà essere pubblicato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Come? Le rendicontazioni dovranno avvenire utilizzando modelli utili a rappresentare:

– lo stato patrimoniale dell’Ente (mod. A)

– il rendiconto gestionale (mod. B)

– la relazione di missione (mod. C)

Qualora, però, l’Ente abbia una dimensione economica “contenuta” (ovvero non abbia riportato entrate superiori a 220.000 € nell’ esercizio precedente) è consentita una modalità “semplificata”, mediante una più semplice rendicontazione per cassa (modello D)

Non trattiamo, in questa sede, un ulteriore obbligo rendicontativo che riguarda gli Enti con entrate nell’ esercizio superiori ad 1 milione di€ per i quali è prevista (art. 14 D.L. 117/2017) la redazione e la pubblicazione anche di un “bilancio sociale”.  Approfittiamo, però, per ricordare che – indipendentemente dalle rendicontazioni di cui stiamo trattando – gli ETS con entrate superiori a 100.000 € devono in ogni caso pubblicare annualmente (e tenere aggiornati) nel proprio sito gli eventuali emolumenti, compensi, corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, a dirigenti e ad associati.

Come Vol.To faciliterà l’adempimento di questo obbligo?: Il nostro Centro di servizi, consapevole che –soprattutto per il primo anno di adozione della modulistica e per gli ETS meno “strutturati”- queste nuove modalità di rendicontazione possono costituire elementi di incertezza e di preoccupazione, avvia una serie integrata di attività  che schematizziamo nella tabella sottostante:

Attività Destinatari Modalità Note
Informazione Tutti gli ETS Pubblicazione di informazioni  su sito e newsletter Da gennaio 2022
Formazione ETS accreditati

Seminari tematici (webinar)

Pubblicazione (sito)  di “clip” esplicative

Iscrizione da parte dei rappresentanti degli Enti.

https://gestionale.volontariato.torino.it/Frontend/Login.aspx?ref=%2fFrontend%2fFormazione.aspx

Da febbraio 2022

Assistenza/

consulenza

ETS accreditati tenuti solo alla compilazione del  “mod. D”

(rendiconto per cassa)

Laboratori di assistenza alla riclassificazione dei bilanci

Iscrizione da parte dei rappresentanti degli Enti , secondo modalità comunicate. 

Il calendario dei laboratori verrà pubblicato sul sito web del centro, immediatamente  dopo l’approvazione del “piano d’attività 2022”  del centro stesso  da parte dell’ O.T.C.

 

 

 

 

 

I rapporti di lavoro autonomo occasionale: la comunicazione (preventiva) all’Ispettorato

Il decreto fiscale (decreto legge 146 del 2021) ha introdotto a partire dal 21 dicembre 2021 un nuovo obbligo di comunicazione in relazione alla prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Il ricorso al lavoro autonomo occasionale è uno dei più utilizzati da parte degli ETS. Esso è la forma contrattuale, definita contratto d’opera dall’articolo 2222 del Codice civile, che si concretizza quando una persona si obbliga a realizzare un’opera o prestare un servizio dietro corrispettivo, ma senza vincolo di subordinazione e con lavoro prevalentemente proprio.

Il D-L- 146/2021 ha introdotto un nuovo obbligo in materia: il committente deve provvedere ad una preventiva comunicazione che deve essere effettuata all’Ispettorato territoriale del lavoro competente, tramite sms o posta elettronica, indicando i dati del committente e del prestatore, il luogo della prestazione, una sintetica descrizione dell’attività e la data di inizio e di presumibile conclusione della prestazione.

È prevista una sanzione che va da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

La nota congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dell’Ispettorato nazionale del lavoro dello scorso 11 gennaio ha nel frattempo chiarito meglio i contenuti dell’obbligo, stabilendo che esso riguarda i rapporti avviati dopo il 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della disposizione) o, anche se avviati prima, ancora in corso all’11 gennaio 2022 (data di emanazione della nota).

La nota ha inoltre precisato che la comunicazione all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente (i cui contatti sono presenti in calce alla nota) andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022 compreso per tutti i rapporti di lavoro autonomo occasionale:

  • ancora in essere all’11 gennaio 2022;
  • iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati all’11 gennaio 2022.

Qualora non si proceda alla comunicazione entro il termine potrà scattare la sanzione nei termini menzionati sopra.

La nota specifica che il nuovo obbligo di comunicazione interessa solo i committenti che operano in qualità di imprenditori: sembrerebbe quindi che la disposizione interessi solamente gli enti non profit che svolgono attività commerciale e non quelli dotati di solo codice fiscale (che non svolgono quindi alcun tipo di attività commerciale).

Vista però l’incertezza ad oggi esistente, e in attesa di necessarie precisazioni sul tema, il consiglio per tutti gli enti non profit che abbiano concluso prestazioni di lavoro autonomo occasionale e rientrino nei casi sopra descritti è quello di procedere comunque in via prudenziale all’invio della comunicazione.

Il RUNTS è attivo e adesso? Ecco le cose da sapere

Come ormai tutti sanno, dal 23 novembre il Registro Unico Nazionale del Terzo settore è stato attivato. Tale fatto, che costituisce – indubbiamente – un passo della massima rilevanza nel (lungo) processo per la piena attuazione della “riforma del terzo settore” porta con sé alcune conseguenze, diverse per i vari tipi di aspiranti ETS

Per le Organizzazioni di volontariato (odv) e le associazioni di promozione sociale (aps) già iscritte nei rispettivi registri delle Regioni e delle Province autonome al giorno precedente, si avvia la fase della “trasmigrazione” dei loro dati dai “vecchi” registri al RUNTS che i precedenti detentori (le Regioni e le Provincie Autonome, appunto) devono realizzare entro 90 giorni. Come noto la nostra Regione sta attuando questo trasferimento di dati previa verifica della correttezza e attualità degli stessi mediante il portale SIS.TRA e, fra le prime in Italia, ha già eseguito ripetuti “trasferimenti” di blocchi di dati.

Conclusa questa “trasmigrazione” l’Ufficio territoriale del RUNTS avvierà l’esame della documentazione ricevuta e, sulla base di questa e di eventuali integrazioni/chiarimenti/aggiustamenti richiesti ai singoli Enti (con un’interlocuzione diretta fra l’Ufficio e l’Ente stesso), procederà all’ iscrizione nella corrispondente sezione del registro unico dell’Ente. Ma potrà anche – se l’Ente avanzerà tale richiesta o se dall’ esame della situazione si ponesse la possibilità / esigenza di una diversa iscrizione, proporre all’ Ente una differente “collocazione” in altra sezione del registro. Un’organizzazione di volontariato, ad esempio, proveniente dal registro regionale del Volontariato potrà, in questa fase, scegliere o vedersi proporre la propria iscrizione ina altra sezione del RUNTS (ad esempio quello delle associazioni di promozione sociale, piuttosto che quello degli “altri enti” e così via). Questa fase di “interlocuzione” dovrà concludersi entro ulteriori 180 giorni e, pertanto, entro l’agosto prossimo, tutti gli Enti “trasmigrati” dagli attuali registri Regionali delle odv – aps, dovrebbero essere iscritti nel nuovo registro regionale (salvo in caso dell’interruzione della decorrenza dei termini per l’acquisizione di ulteriori informazioni / documentazioni) . Qualora, invece, vengano individuati, da parte dell’Ufficio, rilevanti motivi ostativi all’ iscrizione o l’Ente rinuncia a tale iscrizione, l’Ufficio stesso comunicherà all’ Ente la mancata iscrizione e, conseguentemente, la non-attribuzione della qualificazione di Ente del Terzo Settore.

Gli Enti non profit di nuova costituzione o già precedentemente costituiti ma non soggetti a “trasmigrazione” perché non iscritti nei registri regionali o delle province autonome : potranno – possedendo i requisiti indicati nel D.Lvo 117/2017 ( codice del terzo settore) – procedere sin d’ora alla iscrizione diretta presentando apposita istanza attraverso La piattaforma disponibile dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali oppure dal sito servizi.lavoro.gov.it (qui il link alla piattaforma). Le organizzazioni dovranno dotarsi di alcuni strumenti di comunicazione digitali imprescindibili per la gestione delle pratiche: Spid (sistema pubblico di identità digitale) o carta d’identità elettronica (Cie) per l’accesso; Pec (posta elettronica certificata) e la firma digitale (modalità cades) per la gestione dei documenti richiesti. Nel nostro “primo piano” del 15 novembre scorso https://www.volontariatotorino.it/runts-ecco-come-ottenere-spid-pec-e-firma-digitale/ forniamo le informazioni necessarie per ottenere tali strumenti. Sarà infatti lo Spid la chiave di accesso per gli enti alla piattaforma o in alternativa la carta di identità elettronica (Cie) del dichiarante. Nello specifico potranno accedere alla piattaforma per le richieste di iscrizione solo il legale rappresentante dell’organizzazione o quello della rete associativa di appartenenza. Nei casi di iscrizione con richiesta contestuale di personalità giuridica, invece, dovrà autentificarsi e depositare gli atti il notaio che segue la pratica. La Pec, invece, servirà per ricevere e inoltrare specifiche comunicazioni all’Ufficio, il quale comunicherà con l’organizzazione anche attraverso notifiche all’interno della piattaforma. La firma dei documenti (che dovranno essere sempre inviati in formato pdf/a), infine, dovrà avvenire attraverso la firma digitale (modalità cades, con la quale i file vengono salvati con l’estensione p7m) appartenente al referente che ha inoltrato la richiesta di iscrizione, riconducibile tramite codice fiscale. È importante inviare il file senza modificarne il nome. Dall’ invio dell’istanza l’Ufficio del RUNTS (sempre fatti salvi eventuali sospensioni per integrazioni / modifiche etc.) avrà 60 giorni di tempo per provvedere all’ iscrizione dell’Ente, o al suo diniego per cause motivate.

E le Onlus “d’opzione” (quelle cioè iscritte – a loro richiesta- nell’ apposito elenco tenuto dall’ agenzia delle entrate)? (a cui forniamo, a titolo puramente informativo, il collegamento aggiornato al 31 dicembre 2020): per questi Enti il “percorso” per la loro iscrizione nel RUNTS (in assenza della quale – lo ricordiamo – l’ Ente può continuare a esistere ma, “scomparendo” la qualificazione di Onlus, a partire presumibilmente dal 2023, perdendo tutta la normativa collegata a tale qualificazione e vedendosi costretto alla devoluzione –parziale- del patrimonio) non è ancora del tutto definito. Il Decreto Direttoriale 561/ 2021 (quello che da avvio al RUNTS, per intenderci) rinvia, infatti, a “separate comunicazioni” per l’iscrizione di tali Ente (vedi punto 7 dell’articolo unico del decreto direttoriale : https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DD-561-del-26102021-Provvedimento-avvio-RUNTS.pdf).

Attendiamo, perciò, i provvedimenti che l’Agenzia delle Entrate dovrà emanare, auspicando che ciò avvenga con una certa rapidità, “spianando la strada” alla procedura di iscrizione nel RUNTS di molte migliaia di Enti (in Piemonte – al 31.12.2020: 2184, di cui 1298 nella sola provincia di Torino).

Gli uffici del Centro di Servizi “Vol.To” rimangono a disposizione per fornire i chiarimenti e le informazioni di cui dispongono in merito.

Un promemoria…di inizio anno

Gli amministratori di un ETS si trovano a dover ottemperare a disposizioni che – soprattutto in questa fase di inizio d’anno – è bene richiamare alla memoria per poter adeguatamente pianificare l’elaborazione dei dati necessari e calendarizzare le attività richieste. Proviamo, con una tabella, a fornire un (speriamo utile) “pro-memoria” in merito:

Esistono, poi, altre “date significative” che è utile conoscere e tenere a mente in questa fase:

– riguardo l’avviamento del RUNTS: dal 23 novembre 2021 è in corso la fase di “trasmigrazione” (trasferimento) dei dati di ODV ed APS dai registri regionali agli uffici territoriali del RUNTS.  Tale trasferimento si concluderà entro 90 giorni, ossia entro il prossimo 21 febbraio. Da quella data, e nei 180 giorni successivi, si avvierà la fase di verifica delle documentazioni da parte degli uffici territoriali del RUNTS, con la relativa interlocuzione con i (futuri) ETS. Entro il 20 agosto, perciò, si concluderà la procedura di iscrizione nel RUNTS di ODV ed APS provenienti dai “vecchi” registri regionali.

Link a precedente notizia pubblicata: https://www.volontariatotorino.it/il-runts-e-attivo-e-adesso-ecco-le-cose-da-sapere/

– riguardo alla nomina di un organo di controllo :, L’ ART. 30 del Codice del Terzo settore prescrive la nomina di un organo di controllo , oltre che per le  Fondazioni, per quegli ETS (in mancanza della piena operatività del RUNTS vanno intese assoggettate all’ obbligo le odv, aps, onlus) che raggiungono alcuni parametri dimensionali   Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato la nota n. 11560 del 2 novembre 2020 nella quale chiarisce che le norme che prevedono l’istituzione dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti sono tra quelle che sono entrate in vigore immediatamente con la pubblicazione del D.lgs. 117/2017, poiché “non presentano un nesso di diretta riconducibilità all’istituzione ed all’operatività del registro unico nazionale, ovvero all’adozione di successivi provvedimenti attuativi“. La nota continua poi specificando che “il computo dei due esercizi consecutivi debba partire dall’esercizio 2018 sicché la verifica dell’eventuale integrazione dei presupposti dimensionali andrà fatta considerando i dati di consuntivo del bilancio di esercizio relativo agli anni 2018 e 2019“, con la conseguenza che per alcuni enti l’obbligo di nomina decorra già dal 2020. Per quegli Enti assoggettati all’ obbligo ma che non avessero ancora provveduto la prima assemblea utile (ordinaria 2022) è l’occasione appropriata per provvedere positivamente, adeguandosi ad una precisa disposizione di legge, l’inosservanza della quale potrebbe impedire l’iscrizione nel RUNTS dell’Ente stesso.

Link a precedente notizia pubblicata: https://www.volontariatotorino.it/lorgano-di-controllo-per-gli-enti-del-terzo-settore-e-il-momento-della-nomina/

 

Green-pass e volontariato: che fare?

L’obbligatorietà del green pass nei “luoghi di lavoro pubblici e privati”, anche per i volontari rimane uno dei temi più caldi del momento. Di sicuro, è importante che per la prima volta il Governo abbia inserito esplicitamente i volontari in un decreto sulla certificazione verde, ma sono ancora tanti i dubbi da risolvere ( ad esempio le modalità di verifica e le indicazioni sulla privacy).

Questo contributo, realizzato in collaborazione con l’avv. Davide Nizza (Studio Avvocato Nizza & Associati – Torino ) ha l’obiettivo di “fare il punto” sulla situazione, fornendo agli ETS indicazioni e suggerimenti utili per affrontare l’argomento.

Come noto, alcuni recenti provvedimenti del Governo hanno introdotto norme per l’impiego della “certificazione verde Covid-19” nell’ esercizio di attività sociali ed economiche.

Cominciamo con il richiamare tali provvedimenti:

> un primo decreto-legge (105/2021) introduce l’obbligo – a partire dal 6 agosto– del possesso della certificazione (nota come “green-pass”) per svolgere o accedere alle seguenti attività:

-ristorazione (svolta da qualsiasi esercizio) per consumo al tavolo, al chiuso
– spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive
– musei ed altri istituti e luoghi della cultura, mostre
– piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere (anche all’ interno di strutture ricettive) limitatamente alle attività al chiuso
– sagre, fiere, convegni e congressi
– centri termali, parchi tematici e di divertimento
– centri culturali, centri sociali e ricreativi limitatamente alle attività al chiuso e con l’esclusione delle attività educative per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione
– sale giochi, sale scommesse, sale bingo, casinò
– concorsi pubblici.

La disposizione, pertanto, prevedeva che gli utenti di queste attività fossero sottoposti all’ obbligo di “green-pass” mentre nulla veniva detto – se non in sede interpretativa- per gli operatori che tali attività svolgevano (molti avranno memoria, ad esempio, delle polemiche scaturite rispetto ad alcune possibili situazioni “paradossali” come quella dei clienti di un ristorante cui era richiesto il possesso del “green-pass” mentre i camerieri potevano esserne privi…)

> un secondo decreto (D.L. 111/2021)  convertito in legge il 23.9.2021 ha, poi, introdotto – a partire dal 1 settembre – ulteriori obblighi nell’ambito scolastico ed universitario, per l’uso di alcuni mezzi pubblici e per l’accesso alle RSA.

> e veniamo all’ ultimo e – per noi – più rilevante decreto. Se infatti nei decreti precedenti l’aspetto da verificare – per comprendere l’ applicabilità o meno alle “nostre” realtà-  era quello dell’ attività svolta nella circostanza (esempio : l’organizzazione di una mostra, l’attività in un centro culturale, un’attività di ristorazione al chiuso  etc. – cfr. il nostro precedente contributo “Green pass: un bel problema…!”) , nel D.L. 127/2021. Vengono introdotte – all’ art. 3 – norme per l’impiego della certificazione verde covid 19 nell’ambito lavorativo privato.  Ed a questo ambito viene riferita esplicitamente anche “l’attività di volontariato”.

Questo si legge nella norma pubblicata alcuni giorni or sono:

Art. 9-septies

  1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, (…), a  chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai  luoghi in  cui  la predetta  attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (…);
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria  attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi  di  cui  al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

Dal 15 ottobre, perciò, chiunque (con poche e specifiche esenzioni) svolga un’attività lavorativa – o di volontariato– deve possedere il “green-pass”, indipendentemente da quale sia l’attività ed il luogo in cui essa si svolge. O, per dirla con altre parole, chiunque “faccia il volontario” (cioè svolga un’attività di volontariato) così come ogni altro lavoratore, deve possedere il “green-pass”. L’assistere un disabile, il servire in una mensa solidale, l’eseguire un trasporto, il fornire informazioni in uno sportello, l’accudire animali in un rifugio, l’intrattenere un gruppo di bambini o qualsiasi altra fra le mille possibili “attività di volontariato” implica perciò il possesso del “green-pass” da parte di colui che la mette in atto.

Alcuni esempi:

(*) l’oggettiva difficoltà a richiedere il possesso del “green-pass” ai frequentatori di mense “solidali” (prevalentemente senza fissa dimora, extracomunitari – spesso irregolari- emarginati) e la loro conseguente ipotetica esclusione da un servizio che tutela un’esigenza vitale è oggetto di dubbi interpretativi per cui sono stati richiesti ragguagli al Ministero.

In ultimo ricordiamo che il green pass permette anche di avere accesso alle sale d’attesa dei pronto soccorso e ai reparti ospedalieri per far visita ai familiari ricoverati.

Resta da esaminare, a questo punto, a chi spetti il “controllo”.

Se, nel caso di organizzazione di attività che presuppongono il possesso del “green-pass” da parte degli utenti, non vi è dubbio ad individuare nell’ organizzatore/titolare dell’attività il responsabile del controllo (in soldoni: l’associazione di volontariato che organizza una mostra è tenuta alla verifica del green-pass dei visitatori, ad esempio), lievemente più complessa è l’applicazione al mondo dei Volontari.

La norma fa esplicito riferimento al datore di lavoro come soggetto su cui incombe l’onere (“è tenuto”) di verificare il rispetto delle prescrizioni circa il possesso della certificazione verde. Cosi, nel caso in cui un ETS si avvalga dell’opera, oltre che dei volontari, anche di lavoratori dipendenti, non sarà certo disagevole individuare la figura (all’interno dell’ETS) su cui grava l’obbligo di controllo.

Laddove non vi siano dipendenti e, quindi, in assenza di un datore di lavoro propriamente detto, il concetto generale da rispettare è che, anche in questo caso, la responsabilità è di colui che “organizza” l’attività del volontario ( cioè l’associazione di appartenenza e, quindi, chi la rappresenta ) che deve perciò verificare ( a pena di sanzioni piuttosto rilevanti ) che i “suoi” volontari abbiano la prescritta certificazione verde mentre non è chiaro come si debbano comportare i volontari “sciolti” ( non- organizzati ) , la cui esistenza – peraltro- è ammessa, ad esempio, dall’ art 17 del Codice del Terzo Settore (comma3) .  Anche su quest’ultimo argomento si auspicano futuri chiarimenti ministeriali.

E concludiamo richiamando alcuni (noti) concetti che, comunque, può essere utile avere “sotto mano”:

cos’è il “green-pass”: è una certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità. Essa attesta: l’avvenuta vaccinazione oppure l’esecuzione di un tampone nelle 48 ore precedenti (72 se tampone molecolare) oppure l’avvenuta guarigione dalla malattia

come si verifica l’esistenza e la veridicità del “green-pass”: di fronte al rischio di Green Pass fasulli (venduti anche sui canali social) Palazzo Chigi, dal suo account twitter rilancia l’applicazione creata ad hoc per verificare la certificazione del certificato. «Certificazione verde: come riconoscere facilmente quella autentica», è il tweet della Presidenza del Consiglio che, in una breve infografica, spiega come funzione l’applicazione. Si chiama «Verifica c19», opera attraverso la scansione del Qr Code del Green Pass, ed è gratuita.

green-pass e privacy: questa app non raccoglie nessun tipo di dato, per cui non sarà possibile ottenere automaticamente, ad esempio, un registro di chi entra in un determinato luogo.

dove non è necessario: se dal 6 agosto in molti posti viene richiesto il green pass, ci sono altrettante attività per cui non è necessario: si tratta soprattutto dei servizi essenziali come negozi, supermercati, farmacie e in generale negli esercizi commerciali non elencati nella lista. Si può continuare a svolgere sport individuale all’aperto. Al bar, se al chiuso, non occorre il green pass per il consumo al bancone. Anche chi è alloggiato in un hotel può accedere ai servizi di ristorazione offerti esclusivamente alla clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un locale al chiuso, senza mostrare una certificazione verde. Però nel caso in cui i servizi di ristorazione siano aperti anche a clienti che non alloggiano nella struttura, l’accesso sarà riservato soltanto o a chi, cliente interno o esterno, è in possesso di una certificazione verde, in caso di consumo al tavolo al chiuso.

Per ogni ulteriore informazione, gli ETS possono rivolgersi ai servizi di consulenza ed informazione di “Vol.To” e consultare l’apposita sezione di FAQ del sito del Ministero della salute: https://www.dgc.gov.it/web/faq.html

“Scegliere” di diventare un ETS: quali opzioni, quali conseguenze

La possibilità di “diventare” un Ente del terzo settore pone le organizzazioni di fronte ad una scelta molto rilevante e densa di conseguenze. Proviamo, aiutandoci con una tabella riassuntiva, a ricapitolare le situazioni che si possono configurare ed a focalizzare le conseguenze delle scelte operate.

Per la Treccani, “scegliere” significa distinguere e determinare, tra più cose o persone, quella che sia o ci sembri più adatta allo scopo o più conveniente alle circostanze. In relazione alla riforma del terzo settore questo verbo indica l’esigenza di compiere una serie di valutazioni che conducano ad adottare la miglior forma giuridica per il futuro del proprio Ente e, soprattutto, se – e come – “entrare” nel perimetro degli Enti del Terzo Settore.

Se, infatti, ad alcune tipologie di Enti non-profit è riconosciuto una sorta di “diritto” a divenire un Ente del Terzo Settore attraverso un provvedimento d’ufficio (la ormai celebre “trasmigrazione” dagli attuali registri regionali) per altri Enti tale procedura non esiste e, pertanto, essi devono – appunto – eseguire una scelta, ovvero “determinare l’opzione che sembra più adatta” scrivendosi – o meno – nel Registro Unico del Terzo Settore.

Da ogni scelta, però, derivano conseguenze di varia natura che è opportuno avere ben presenti, per poterne ponderare opportunamente la portata ed il rilievo.

La tabella che segue riassume, in via estremamente semplificata, le conseguenze delle scelte possibili operate, rispettivamente, da una organizzazione di volontariato attualmente iscritta nel relativo registro regionale, un (generico) Ente non-profit non iscritto in alcun registro regionale né nell’anagrafe delle ONLUS, un’associazione di promozione sociale attualmente iscritta nel relativo registro regionale, un ente non commerciale iscritto nell’ anagrafe delle ONLUS tenuta dall’agenzia delle Entrate.