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Quando (e come) approvare i bilanci del 2020

Il sovrapporsi di norme, talora generate da temporanee deroghe indotte dal persistere della emergenza da covid-19, provoca qualche incertezza anche di fronte ad una domanda semplice e banale come: “entro quando devo, quest’anno, portare all’assemblea dei soci il bilancio dello scorso esercizio per l’approvazione”?

Proviamo a fare il punto sulla questione, alla luce delle disposizioni applicabili al momento (15 marzo)

Come a tutti noto, nello scorso anno (2020) due imporranti disposizioni hanno “facilitato” l’iter per l’approvazione dei bilanci degli Enti di tipo associativo:

  • La proroga della scadenza per l’approvazione dei bilanci
  • L possibilità di farlo nel corso di una riunione (assemblea) svolta con mezzi telematici, anche se tale possibilità non è espressamente prevista dallo statuto associativo.

Ma cosa avverrà nel 2021 in merito all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020?

Diciamo subito che – allo stato attuale della normativa (e quindi fatti salvi possibili -ed auspicabili- provvedimenti successivi “correttivi”) non è applicabile ad odv, aps ed onlus l’estensione a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio il termine di approvazione del bilancio introdotta con la legge di conversione del decreto “milleproroghe”.

Tale termine, perciò, per queste tre tipologie di Enti rimane fermo a 120 giorni.

SI verifica, quindi, la situazione per cui, nel caso di un Ente in cui l’esercizio coincida con l’anno solare (e perciò  si chiuda al 31dicembre, come si verifica nella stragrande maggioranza dei casi ), l’approvazione dovrà avvenire – in modo assolutamente illogico – entro 120 giorni dalla chiusura ( quindi  entro il 30 aprile) se si tratta di una odv, aps o onlus ( iscritte nei rispettivi registri ) ed entroa180 giorni ( quindi entro il 30 giugno ) se si tratta di una società, associazione ( generica) o fondazione .

Una disparità incomprensibile e, come detto, illogica di cui però, al momento, bisogna prendere atto ( ed agire di conseguenza)

Ma non è finita qui.

Anche sul versante “assemblee in modalità telematica” le notizie sono…sconcertanti.

Pure in assenza di una specifica disposizione statutaria che preveda permanentemente questa possibilità (disposizione che consigliamo vivamente di inserire – se non presente- alla prima occasione di modifica dello statuto dell’ Ente) nello scorso anno, per ridurre il rischio di contagio da covid  associato alle riunioni “in presenza”,  è stato autorizzato lo svolgimento con modalità “a distanza”, rispettando alcuni parametri di democraticità e partecipazione ( in merito rimando all’articolo “ riunirsi, ma come? A distanza o in presenza?” pubblicato in questa stessa rubrica il 22.7.2020).

E anche qui ci troviamo di fronte ad un “prolungamento” della disposizione…a doppia velocità.

Questa possibilità è estesa fino al 30 aprile per odv. aps ed onlus e fino al 31 luglio per le Società (comprese le cooperative) le associazioni (generiche) e le fondazioni.

In attesa (e nella speranza) che il Legislatore intervenga per sanare queste differenze di trattamento, non resta che prendere atto della (attuale) normativa che richiede l’approvazione del bilancio 2020 per le odv, aps ed onlus entro il 30 aprile 2021, consentendo – solo fino a questa stessa data- lo svolgimento delle relative assemblee -anche- con modalità telematiche (sempre che tale possibilità non sia permanentemente prevista nello statuto dell’Ente).

Vi terremo informati di eventuali interventi correttivi che dovessero sopraggiungere.

I centri estivi: disposizioni regionali per l’attivazione

Una delle attività in cui, storicamente, il mondo del non-profit è impegnato è quella dell’organizzazione dei “centri estivi” per bambini e ragazzi. Una delibera della Regione Piemonte fissa le regole che devono essere rispettate nello svolgimento di queste attività per l’anno 2020. Vediamone i contenuti più importanti.

 

Il servizio di vacanza per minori si configura come una serie di attività, che si realizzano nel periodo estivo e/o in altri periodi di sospensione dell’attività scolastica e dei servizi educativi, volte a organizzare il tempo libero dei bambini/e e dei ragazzi/e in esperienze di vita comunitaria per favorire la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali, l’esplorazione e la conoscenza del territorio, nonché assolvere al tempo stesso anche una funzione sociale, a contenuto pedagogico e ricreativo.

La Regione Piemonte ha emanato il 29 maggio u.s. una delibera  dal titolo “nuova disciplina per la programmazione e la gestione in sicurezza delle attività dei centri estivi nella fase 2 dell’emergenza Covid-19″ con  l’obiettivo di conciliare, nella attuale fase  dell’emergenza da Coronavirus, opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti con la necessità di garantire condizioni di tutela della salute loro e delle loro famiglie.

La delibera fissa perciò una serie di parametri e di accorgimenti cui deve attenersi chiunque organizzi un’attività riconducibile a questa tipologia, che riguardano, essenzialmente:

  • i possibili destinatari  (bambini e ragazzi in età fra 3 e 17 anni)
  • le possibili sedi di svolgimento delle iniziative
  • la definizione della capacità ricettiva
  • l’organizzazione delle attività
  •  i requisiti e la consistenza del personale addetto (ovviamente anche a titolo di volontariato)
  • la formazione del personale
  • le modalità di accesso ai centri
  • le modalità di accompagnamento al centro e di ritiro da parte delle famiglie
  • le regole sanitarie da rispettare (il “protocollo sanitario da adottare”)
  • le procedure per l’attuazione
  • le modalità di collaborazione con i centri per la famiglia

Una particolare attenzione viene, inoltre, riservata a iniziative in qualche modo assimilabili ai centri estivi, ovvero alle “fattorie didattiche” e alla collaborazione all’organizzazione e allo svolgimento da parte dei giovani in Servizio Civile Universale.

Fra le disposizioni citiamo:

  • i centri estivi possono essere esclusivamente diurni
  • devono svolgersi presso strutture o immobili che siano in grado di garantire le funzionalità necessarie in termini di spazio per le attività (all’interno e all’esterno), servizi igienici, spazi per i servizi generali (preparazione e somministrazione dei pasti). La sussistenza di tali requisiti di funzionalità andrà dichiarata con apposito modulo regionale
  • devono essere dotati di apposita segnaletica (preferibilmente con pittogrammi comprensibili dall’utenza) dedicata alle norme anti-contagio
  • devono avere una capacità ricettiva limitata, e comunque mai superiore alle 100 unità
  • devono garantire un’organizzazione delle attività in piccoli gruppi
  • devono favorire le attività da svolgersi all’aria aperta (anche con turni, se necessario)
  • le attività devono attenersi al principio del distanziamento interpersonale minimo, che deve essere sempre mantenuto
  • viene fissato un rapporto minimo fra gli operatori educativi e i minori (che varia secondo le fasce d’età degli utenti)
  • deve essere prevista per gli operatori una specifica formazione sulle norme di prevenzione di possibili contagi e sull’uso dei dispositivi per la sicurezza
  • devono essere definite le modalità per la preparazione e la somministrazione in sicurezza dei pasti
  • devono essere indicate le modalità di sanificazione e pulizia e di utilizzazione di dispositivi di protezione da parte degli operatori (anche volontari, ovviamente) e da parte degli utenti (con obblighi differenziati, a seconda delle classi d’età)
  • sono indicate le procedure da mettere in atto per l’attivazione del servizio, con la documentazione da predisporre da parte del L.R. dell’Ente che gestirà il centro, corredata da un piano di attività del centro stesso (progetto).

Sono modalità un po’ complesse, è evidente, ma è altrettanto evidente che un argomento così delicato e importante (che riguarda la salute dei giovani e di chi per questi giovani si impegna) non può essere affrontato con superficialità o, peggio, trascuratezza e che l’edizione di queste norme verrà salutata con piacere dal mondo del “terzo settore” che da sempre chiede “come devo fare” e che, questa volta, ottiene una reale risposta alle proprie domande .

Leggi tutti gli approfondimenti sulla normativa di Enrico Bussolino

Rinvio dei termini di registrazione degli atti privati

Come noto, la norma prevede che gli atti privati vengano registrati entro un periodo di tempo definito. Questo periodo è diverso a seconda del tipo di atti, variando fra il termine “generale” di 20 giorni ai 30 giorni per le locazioni immobiliari, ai 60 giorni per gli atti formulati all’estero. Trascorso tale periodo la registrazione è ancora possibile, ma viene applicata una sanzione.

Queste disposizioni hanno notevole rilievo per gli Enti del Terzo Settore in quanto i loro atti costitutivi/statuti (così come le loro variazioni) sono sottoposti a registrazione, sia che avvengano con scrittura privata che con atto pubblico (in questo caso a provvedere alla registrazione è il notaio che ha stipulato l’atto).

Coloro che costituiscono un nuovo ETS o che ne variano gli elementi costitutivi (è il caso degli “adeguamenti” richiesti agli ETS per allinearli alle disposizioni del Codice del Terzo Settore) devono, perciò procedere alla registrazione delle relative scritture entro 20 giorni.

L’art. 62 del decreto-legge del 17 marzo 2020 (Cura Italia) interviene sull’argomento, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 8/E del 3/aprile/2020. Il punto 1.12 di quest’ultima, infatti tratta il rinvio dei termini sopra indicati fornendo, sotto forma di domanda e risposta, la seguente indicazione.

QUESITO: La sospensione dei termini degli adempimenti tributari diversi dai versamenti di cui all’articolo 62 si applica anche alle scadenze dei termini per la registrazione degli atti privati in termine fisso, nonché per la registrazione degli atti redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia in modalità cartacea sia telematica?

RISPOSTA: Secondo la previsione di cui all’articolo 62 del Decreto «Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020».

Al riguardo si ritiene che, data l’ampia formulazione normativa utilizzata dal legislatore – la cui ratio è motivata anche dalla esigenza di ridurre la circolazione delle persone sul territorio nazionale durante il periodo emergenziale -, la predetta disposizione assuma portata generale. Alla luce di tale considerazione, si fa presente che tra gli adempimenti tributari sospesi possa rientrare anche l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso, previsto dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico dell’imposta di registro o TUR).

Si ricorda che, in base all’articolo 10 del Testo Unico dell’imposta di registro (TUR) sono obbligati, poi, a richiedere la registrazione:

  1. le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all’estero nonché i rappresentanti delle società
    o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente, per le operazioni di cui all’articolo 4 del TUR;
  2. i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o i delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati.

Pertanto, al fine di evitare disparità di trattamento, la predetta sospensione rileva a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive dell’autentica avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche.

In sostanza, perciò, il termine per la registrazione sia che riguardi atti pubblici, scritture private autenticate o non autenticate per cui il termine ordinario di registrazione è ricaduto o ricade nel periodo fra l’8 marzo e il 31 maggio p.v. viene sospeso, superando il “vecchio” termine di 20/30/60 giorni.

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