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Rinvio dei termini di registrazione degli atti privati

Come noto, la norma prevede che gli atti privati vengano registrati entro un periodo di tempo definito. Questo periodo è diverso a seconda del tipo di atti, variando fra il termine “generale” di 20 giorni ai 30 giorni per le locazioni immobiliari, ai 60 giorni per gli atti formulati all’estero. Trascorso tale periodo la registrazione è ancora possibile, ma viene applicata una sanzione.

Queste disposizioni hanno notevole rilievo per gli Enti del Terzo Settore in quanto i loro atti costitutivi/statuti (così come le loro variazioni) sono sottoposti a registrazione, sia che avvengano con scrittura privata che con atto pubblico (in questo caso a provvedere alla registrazione è il notaio che ha stipulato l’atto).

Coloro che costituiscono un nuovo ETS o che ne variano gli elementi costitutivi (è il caso degli “adeguamenti” richiesti agli ETS per allinearli alle disposizioni del Codice del Terzo Settore) devono, perciò procedere alla registrazione delle relative scritture entro 20 giorni.

L’art. 62 del decreto-legge del 17 marzo 2020 (Cura Italia) interviene sull’argomento, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 8/E del 3/aprile/2020. Il punto 1.12 di quest’ultima, infatti tratta il rinvio dei termini sopra indicati fornendo, sotto forma di domanda e risposta, la seguente indicazione.

QUESITO: La sospensione dei termini degli adempimenti tributari diversi dai versamenti di cui all’articolo 62 si applica anche alle scadenze dei termini per la registrazione degli atti privati in termine fisso, nonché per la registrazione degli atti redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia in modalità cartacea sia telematica?

RISPOSTA: Secondo la previsione di cui all’articolo 62 del Decreto «Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020».

Al riguardo si ritiene che, data l’ampia formulazione normativa utilizzata dal legislatore – la cui ratio è motivata anche dalla esigenza di ridurre la circolazione delle persone sul territorio nazionale durante il periodo emergenziale -, la predetta disposizione assuma portata generale. Alla luce di tale considerazione, si fa presente che tra gli adempimenti tributari sospesi possa rientrare anche l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso, previsto dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico dell’imposta di registro o TUR).

Si ricorda che, in base all’articolo 10 del Testo Unico dell’imposta di registro (TUR) sono obbligati, poi, a richiedere la registrazione:

  1. le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all’estero nonché i rappresentanti delle società
    o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente, per le operazioni di cui all’articolo 4 del TUR;
  2. i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o i delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati.

Pertanto, al fine di evitare disparità di trattamento, la predetta sospensione rileva a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive dell’autentica avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche.

In sostanza, perciò, il termine per la registrazione sia che riguardi atti pubblici, scritture private autenticate o non autenticate per cui il termine ordinario di registrazione è ricaduto o ricade nel periodo fra l’8 marzo e il 31 maggio p.v. viene sospeso, superando il “vecchio” termine di 20/30/60 giorni.

Leggi tutti gli approfondimenti sulla normativa di Enrico Bussolino