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Ago Bussolino, Volontariato, Vol.To, News, Centro Servizi, Torino, Terzo Settore, ETS

La comunicazione dei contributi da parte di soggetti pubblici incassati nell’anno 2021: un obbligo di trasparenza per tutti gli ETS

Ricordiamo che è obbligatorio per le imprese e associazioni pubblicizzare i contributi ricevuti dalle pubbliche amministrazioni, se gli stessi superano, nell’arco dell’anno, l’importo totale di 10 mila euro: lo prevede la legge n. 124/2017. La pubblicità va fatta entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello durante il quale si sono ottenuti i contributi. Solo per l’anno 2021, in considerazione del periodo di pandemia, il termine per la pubblicazione dei contributi ricevuti nel 2020 è stato spostato dal 30 giugno al 31 dicembre 2021. La sanzione per la mancata pubblicazione è di 2.000 euro e, in caso di ulteriore inadempienza, è prevista la restituzione integrale delle sovvenzioni percepite.

Sono interessate tutte le associazioni che nel corso del 2021 hanno percepito contributi pubblici per un importo cumulativo superiore a 10 mila euro. Si sommano i contributi erogati dallo Stato, dalla Regione, dal Comune, dalla Camera di commercio e/o di altri enti.

La normativa prevede che:

  • per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio ordinario, la pubblicità è effettuata mediante inserimento dell’informazione nella nota integrativa;
  • per tutti gli altri soggetti la pubblicità è effettuata mediante inserimento dell’informazione nel proprio sito internet o, qualora non si disponga di sito internet, sulla pagina Facebook dell’Ente o nel sito della propria rete associativa.

La comunicazione deve contenere informazioni obbligatorie che devono essere fornite preferibilmente in forma schematica e devono essere di immediata comprensibilità per il pubblico. In particolare, vanno indicati:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione del soggetto erogante;
  • somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante;
  • data di incasso.

Quali contributi devono essere pubblicati? Sono soggetti all’obbligo i seguenti aiuti/contributi: sovvenzioni; sussidi; contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi); vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).

Esempio di informazione:

associazione “il budino al cioccolato – odv”, Collegno, via Roma 14 – CF 97800123456789
Soggetto erogante Somma incassata Data incasso motivazione
Regione Piemonte

C.F. xxxxxxxxxxxxx

6.000 21.05.21 Contributo per acquisto automezzo
Comune di Collegno

C.F. xxxxxxxxxxxxx

3.000 13.07.2021 Vantaggio per uso immobile in comodato gratuito
Consorzio Serv. Soc

C.F. xxxxxxxxxxxxx

3.000 19.09.2021 Contributo a fondo perduto


Per la valutazione dei contributi da indicare va seguito il cosiddetto “criterio di cassa”.

Sanzioni

L’inosservanza degli obblighi di pubblicità comporta l’applicazione:

  • della sanzione pari all’1% di quanto ricevuto (con un minimo pari a € 2.000);
  • della sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

Soltanto in caso di inadempimento all’obbligo di pubblicazione, entro il termine di 90 giorni dalla contestazione, è applicabile la sanzione dell’integrale restituzione di quanto ricevuto.
Le suddette sanzioni sono irrogate dalla Pubblica amministrazione erogante o dal Prefetto del luogo ove ha sede il beneficiario.