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Ago Bussolino, Volontariato, Vol.To, News, Centro Servizi, Torino, Terzo Settore, ETS

Volontari… vecchi e nuovi

 

Sempre più, in questi giorni, si assiste al fenomeno di persone che si mettono a disposizione per tentare di alleviare, con la propria opera, le difficoltà e i problemi che taluni incontrano nella vita quotidiana per situazioni di particolare fragilità.

Queste persone, spesso, offrono il loro impegno andando ad ingrossare le fila degli Enti del Terzo Settore che, sul territorio, si occupano permanentemente delle singole problematiche e, perciò, da questi Enti vengono “arruolati” in qualità di “volontari”.

A questo proposito richiamiamo l’attività svolta dal nostro Centro Servizi per orientare all’operatività in un Ente di Terzo Settore le persone al Centro stesso si rivolgono per manifestare la propria disponibilità – vedi sezione “vuoi fare il volontario?” del nostro sito a questo link.

Altrettanto spesso, però, alcuni esercitano questo slancio di solidarietà in termini individuali e diretti, senza appoggiarsi a un’organizzazione. Sono anch’essi “volontari” nel senso giuridico del termine? O, più semplicemente, sono persone generose che offrono gratuitamente la propria opera a beneficio degli altri?

Per rispondere a questa domanda occorre esaminare l’attuale normativa in materia e confrontarla con quella “consolidata” (anche se ormai superata dalle disposizioni già applicabili del Codice del Terzo Settore).

Storicamente nel nostro Paese la definizione di “volontario” aveva più una valenza sociologica che non una definizione giuridica. Quest’ultima, infatti, attribuiva la qualificazione di “volontario” unicamente a coloro che compiono la propria opera “personale, spontanea e gratuita senza alcuno scopo di lucro, anche indiretto, e per esclusivi fini di solidarietà” all’interno di alcuni tipi di organizzazione. Erano, cioè, figure espressamente previste da normative “speciali” che regolano alcune tipologie di Enti del Terzo Settore. Si tratta della legge 266/91 (organizzazioni di volontariato), 383/2000 (associazioni promozione sociale), 381/91 (cooperative sociali), 49/87 (ONG di cooperazione internazionale, con un’accezione un po’ “ibrida”), 157/92, 189/2004 (volontariato ambientale) ecc.

Un concetto comune, perciò li contraddistingue: il volontario è colui che opera volontariamente e gratuitamente all’interno di un’organizzazione.

La Riforma del Terzo Settore ha introdotto però (e formalizzato) un’interpretazione più allargata della definizione di “volontario”.

L’articolo 17 del Codice del Terzo Settore (dal titolo “volontario ed attività di volontariato”) definisce il volontario come “persona che , per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un Ente del Terzo Settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà” .

Un avverbio (“anche”) che introduce il concetto che, al di là dell’appartenenza o meno ad un Ente del Terzo Settore, colui che opera gratuitamente a favore di altri per rispondere ai bisogni delle persone e della comunità “è” un Volontario. Si tratta di un allargamento al volontariato “liquido” che si affianca così a pieno titolo, nel riconoscimento giuridico, al volontariato organizzato.

Prescindiamo da ogni considerazione sulla maggiore efficacia dell’una e dell’altra forma di volontariato per segnalare, invece, come entrambe abbiano un ruolo essenziale, mai come in questo momento, per concorrere ad offrire una risposta solidale e altruistica ad un’emergenza senza precedenti e a garantire un supporto concreto e tangibile a coloro che, spesso, senza questa azione sarebbero ancora più emarginati e in difficoltà.

Leggi tutti gli approfondimenti sulla normativa di Enrico Bussolino