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Slittano al 30 giugno 2020 i termini per l’adeguamento degli statuti di OdV, APS, Onlus e Imprese Sociali

Con l’approvazione da parte del Senato della Repubblica avvenuta il 27 giugno (la Camera aveva approvato il testo il 20 giugno) diventa legge la conversione del decreto legislativa 34/2019, il cosiddetto “decreto crescita”.
Tale legge, fra l’altro, prevede lo “slittamento” al 30 giugno 2020 dei termini – originariamente previsti al 2 agosto 2019 – per l’adeguamento degli statuti delle OdV, APS, Onlus (d’opzione) e Imprese Sociali (riapertura del termine già scaduto), consentendo anche di proseguire l’utilizzazione delle modalità “semplificate” previste dall’art. 101 c.2 del C.T.S.
Il CSV Vol.To, comunque, continuerà a fornire l’assistenza per le procedure di adeguamento statutario fino a tale data, organizzando apposite sedute collettive e fissando appuntamenti personali, ove lo staff del Centro ne verifichi l’esigenza: gli aggiornamenti verranno pubblicati su questo sito.
In via generale, onde scongiurare possibili problemi dovuti all’attivazione del Runts prima della nuova scadenza del giugno 2020, si consiglia alle Organizzazioni di Volontariato e alle Associazioni di Promozione Sociale di attivarsi per eseguire i richiesti adeguamenti entro l’anno in corso, così da poter accedere senza affanni alla fase di “trasmigrazione” nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, non appena sarà operativo.
 
ETS ESONERATI DAGLI OBBLIGI DI TRASPARENZA DELLA LEGGE “SPAZZA CORROTTI”
Nella stessa legge di conversione vi è anche un parziale “dietro front” sulla tanto discussa legge “spazza corrotti” (n. 3 del 9 gennaio 2019) che, modificando la normativa sul finanziamento dei partiti politici (d.l. 149/2013), equiparava i partiti e i movimenti politici a fondazioni, associazioni e comitati, almeno in termini di obblighi di trasparenza. Con la modifica vengono esonerati dagli obblighi tutti gli Enti del Terzo Settore  che per loro natura assolvono agli obblighi di trasparenza essendo iscritti al Registro unico nazionale del Terzo Settore (Runts) o nei registri attualmente operativi (cioè, ad oggi, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Onlus).
Per tutte le associazioni, le fondazioni e i comitati non compresi nel Terzo Settore – perché non iscritti nel  Runts o in uno dei registri precedentemente citati – gli obblighi rimangono ma vengono ridefiniti i criteri di equiparazione ai partiti politici. Rispetto alle indicazioni dello scorso gennaio, infatti, è necessario per tale equiparazione che gli organi direttivi o di gestione siano composti per almeno un terzo (mentre in precedenza si richiedeva che la composizione fosse “in tutto o in parte”) da:

  • membri di organi di partiti o movimenti politici
  • persone che siano o siano state, nei sei (anziché dieci) anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di Assemblee elettive regionali o locali
  • persone che ricoprano o abbiano ricoperto, nei sei (anziché dieci) anni precedenti, incarichi di governo a livello nazionale, regionale o locale.

Rispetto al testo previgente, inoltre, nelle assemblee elettive e negli organi di governo locali sono considerati solo quelli appartenenti a Comuni con più di 15.000 abitanti.