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Ago Bussolino, Volontariato, Vol.To, News, Centro Servizi, Torino, Terzo Settore, ETS

Sicurezza sul lavoro per i Volontari

La Legge 81/2008 detta le disposizioni per la sicurezza dei lavoratori, includendo in questa categoria anche coloro che prestano gratuitamente la propria opera (i “volontari”) che – pertanto – vengono equiparati agli altri lavoratori.

Un successivo decreto legislativo (D.Lgs 106/2009) tuttavia “alleggerisce” gli obblighi per alcune tipologie di organizzazioni, fra cui le “organizzazioni di volontariato” (organizzazioni iscritte nei registri regionali e composte di soli volontari ) la cui attività viene equiparata a quella dei lavoratori autonomi. Tale disposizione non è applicabile ai volontari delle cooperative sociali, della CRI, del Soccorso Alpino, dei VVF, che quindi mantengono l’equiparazione ad un lavoratore dipendente (fatte salve ulteriori disposizioni contenute in un decreto del 2011.

Alla luce di ciò, per le associazioni di volontariato di soli volontari le disposizioni attualmente in vigore prevedono:

  • le organizzazioni possono non effettuare la valutazione dei rischi obbligatoria, anche se (art. 3 comma 12bis L.81/2008) sussiste l’obbligo di fornire al volontario (consigliamo con un’apposita “informativa”) dettagliate informazioni sui rischi esistenti nei luoghi e nelle circostanze connesse all’espletamento dell’attività di volontariato:
  • le organizzazioni devono attivare provvedimenti di informazione e formazione per minimizzare i rischi, indicando precise istruzioni di comportamento (eventualmente inserendole nella informativa di cui sopra);
  • non sussiste l’obbligo di sottoporre i volontari a sorveglianza sanitaria (medico del lavoro);
  • non sussiste l’obbligo di fornitura di idonei dispositivi di protezione individuale.Per questi ultimi due aspetti il volontario dovrà provvedere autonomamente (ovvero: procurarsi idonei DPI e la sorveglianza sanitaria) con oneri a proprio carico (sempre che l’associazione non decida in modo diverso, assumendosi – ed è la scelta prudenziale molto opportuna in questi periodigli oneri relativi, oltre alla sorveglianza del corretto impiego).

Un’apposita tessera di riconoscimento, poi, dovrà essere rilasciata dall’organizzazione al volontario, per qualificarlo come tale ed identificare l’organizzazione di appartenenza.

Tre ulteriori aspetti sono da segnalare:

  • qualora il volontario operi all’interno dell’organizzazione di un datore di lavoro (Es. i volontari che operano all’interno di ospedali, residenze, case di riposo etc.) sarà questi (il datore di lavoro, appunto) ad essere tenuto ad estendere a tali volontari le disposizioni di protezione e sicurezza previste per i propri dipendenti;
  • è opportuno verificare (contattando la propria agenzia assicurativa) che l’attività svolta dai volontari trovi adeguata copertura nella polizza obbligatoriamente sottoscritta;
  • la necessità di coordinamento con le figure istituzionali di riferimento per il volontariato sul territorio: prefetti e sindaci.

Il governo ha evidenziato (FAQ governo “Decreto IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo” del 15 Marzo 2020, di seguito FAQ governo15 Marzo 2020) l’assoluta opportunità che le attività svolte dai volontari, siano “sottoposte a coordinamento da parte dei servizi sociali pubblici territoriali”.

Tale indicazione non deve essere sottovalutata, poiché risponde alla ratio di organizzare al meglio gli interventi e distribuirli, nel limite del possibile, capillarmente sul territorio; non si tratta di disposizione precettiva che istituisce obbligo, ma indica l’opportunità di individuare momenti di coordinamento sui territori comunali che in questa fase possono essere attribuiti ai Comuni, soprattutto in ragione della titolarità in capo a questi, costituzionalmente sancita, della funzione amministrativa propria in tema di servizi sociali, materia che più di ogni altra si riferisce ad una risposta alle fragilità, agli ultimi.

A titolo esemplificativo, proprio la Prefettura di Padova ha sottoposto all’attenzione dei comuni della provincia, la disponibilità di diverse associazioni ad offrire sul territorio “forme di assistenza a persona anziane o impossibilitate a provvedere ai bisogni quotidiani”.

Il Prefetto ha richiamato i servizi sociali dei comuni a coordinare la disponibilità di associazioni o soggetti a livello comunale (v. lettera Prefetto di Padova ai sindaci dei comuni della provincia del 12.03.20, avente ad oggetto “iniziative a sostegno delle fasce deboli”).

In tal senso, considerato lo stato di estrema difficoltà, è comunque consigliabile almeno dare comunicazione al Sindaco/Assessorato ai servizi sociali del comune dell’attività svolta dall’Ente.

Diverso il ruolo dei sindaci rispetto ai volontari della protezione civile: il Sindaco nella sua qualità di autorità di Protezione Civile, potrà attivare i volontari del proprio Gruppo Comunale o di Associazioni di Protezione Civile convenzionate per lo svolgimento delle attività istituzionali di protezione civile nonché per quelle di supporto nella fase emergenziale, così come sopra descritte.

In conclusione, quindi, ed in attesa di eventuali futuri interventi che modifichino o adattino le disposizioni all’emergenza in corso consigliamo di porre una rigorosa attenzione all’aspetto della sicurezza del lavoro e di un’attenta applicazione delle disposizioni del DPCM 8.03.2020, anche a riguardo dell’opera svolta dai Volontari garantendo loro, per quanto possibile, la maggiore sicurezza e protezione.

Leggi tutti gli approfondimenti sulla normativa di Enrico Bussolino