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Rendicontazione e pubblicità del contributo del 5 per mille da parte degli enti beneficiari

Lo scorso 26 febbraio il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali ha emanato una nota relativa alla disciplina da applicarsi in materia di rendicontazione e pubblicità del contributo del 5 per mille da parte degli enti beneficiari.
Tale nota, che riproduciamo in calce nelle sue indicazioni essenziali, afferma quanto già sostenuto dal nostro centro nel corso dell’incontro sulla “trasparenza” svoltosi il 22 u.s. e cioè l’applicabilità della normativa “precedente” il D.Lgs 111/2017, ovvero:
– l’obbligo di redazione di un rendiconto e relazione illustrativa, con apposito modulo ministeriale (per tutti i percipienti) ;
– l’obbligo di invio degli stessi al MLPS soltanto quando l’importo ricevuto sia pari o superiore a 20.000 €
– la non-applicazione ( per il momento) dell’obbligo di pubblicazione delle somme ricevute sul proprio sito

RIASSUNTO DELLA NOTA MLPS del 26/02/2019
A seguito dell’emanazione del D. Lgs. n. 111/2017, alla Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese sono pervenuti numerosi quesiti dagli enti beneficiari del contributo del cinque per mille e dai centri di servizio per il volontariato, circa la disciplina da applicare in tema di obblighi di rendicontazione e pubblicazione relativi al contributo del cinque per mille. In particolare, le questioni poste dai richiedenti riguardano l’individuazione della normativa alla quale fare riferimento ai fini dell’adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità: se cioè, debba farsi riferimento al dettato dell’art. 8 del D. Lgs. n. 111/2017 ovvero alla preesistente disciplina contenuta negli artt. 12 e 12-bis del D.P.C.M. 23.4.2010 (come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 7.7.2016). Acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo di questo Ministero, si ritiene che – in assenza del citato D.P.C.M. attuativo del D.Lgs n. 111/2017 – gli obblighi di rendicontazione del contributo del cinque per mille e di pubblicazione dei rendiconti medesimi continuano ad essere disciplinati dagli artt.12 e 12-bis del D.P.C.M. 23.4.2010, come modificato e integrato dal D.P.C.M. 7.7.2016.