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Registro unico del Terzo Settore: ci siamo!

Il “via-libera” ottenuto della Conferenza Stato-Regioni consentirà, a breve, l’emanazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del tanto atteso decreto applicativo dell’art. 53 del “Codice del Terzo settore”. È il decreto che definisce le procedure per l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), individuando i documenti necessari, le modalità e le regole per la gestione.
Le Regioni, dalla data dell’emanazione (che si prevede dovrebbe avvenire entro la fine del mese corrente) avranno 180 giorni per rendere operativi gli “uffici regionali del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore”, elemento-chiave per il funzionamento dello stesso. Sarà con questi uffici, infatti, che dovrà avvenire l’interlocuzione da parte degli Enti del Terzo Settore dei rispettivi territori.
Dalla data di istituzione di questi uffici, prenderanno avvio le procedure di iscrizione diretta nel RUNTS o, per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale che avranno provveduto ad adeguare i propri statuti secondo quanto richiesto dall’ art. 101 del “Codice del Terzo Settore”, di automatica “trasmigrazione” dagli attuali Registri regionali di settore.
Altro discorso, invece, per le Onlus iscritte nell’elenco tenuto dall’Agenzia delle Entrate. Per questi Enti non è prevista alcuna procedura “automatica” di trasmigrazione, ma occorrerà che ciascuno di essi operi una scelta, inoltrando richiesta d’iscrizione in una delle (7) sezioni in cui è articolato il registro.
Tale iscrizione dovrà avvenire entro il primo esercizio successivo a quello di operatività del RUNTS (e perciò – nella quasi generalità dei casi – il 1° gennaio 2022, se l’attivazione del registro avverrà, come pare ormai certo, nel 2021).