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Ago Bussolino, Volontariato, Vol.To, News, Centro Servizi, Torino, Terzo Settore, ETS

Le responsabilità patrimoniali trattate nel libro I del Codice Civile

La responsabilità patrimoniale degli amministratori, l’autonomia patrimoniale (“perfetta” o “imperfetta”), il riconoscimento della personalità giuridica. Cioè?

Spesso riceviamo richieste di informazioni rispetto ai tre concetti che costituiscono il titolo di questo “ago”.

Tre concetti diversi e separati, ma tra loro strettamente connessi e molto rilevanti nell’esercizio dell’attività delle Associazioni.

Proviamo ad esaminarli “da vicino”. 

Incominciamo da una constatazione: il codice civile, laddove si occupa (libro I) di “associazioni” le suddivide in due grandi categorie : quelle “riconosciute” e quelle “non riconosciute” .

Alle prime ( con le “fondazioni”) sono dedicati gli articoli dal 14 al 35, mentre alle seconde (con i “comitati”) quelli dal 36 al 42.

Il “riconoscimento” cui si fa riferimento è quello della personalità giuridica di diritto privato , ovvero

  • Il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola regione, determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa Regionein base a quanto disposto dal DPR 10 febbraio 2000, n. 361.
  • Il riconoscimento delle persone giuridiche di carattere privato operanti in ambito nazionale (o le cui finalità statutarie interessano il territorio di più regioni) e/o in settori di competenza statale) acquisito attraverso iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private istituito presso le Prefetture – U.T.G.

L’acquisizione della personalità giuridica è perciò una caratteristica facoltativa dell’ente. Per un’associazione, acquisire la personalità giuridica significa fornire garanzie e certezza del diritto ai terzi e  poter usufruire di un regime di responsabilità limitata nei confronti dei creditori: in altre parole, per gli eventuali debiti o obbligazioni di natura civilistica contratti dall’ente risponderà solamente quest’ultimo con il proprio patrimonio e non anche gli amministratori (o i singoli partecipanti, nei comitati)  con il loro patrimonio personale.

Bisogna, perciò, sgombrare il campo da  alcune false convinzioni, come ad esempio, quella di essere una “associazione riconosciuta” per il semplice fatto di aver ottenuta la registrazione del proprio atto costitutivo dall’agenzia delle entrate, oppure  per l’essere stati iscritti in un registro/albo/elenco o ancora per l’aver ottenuto – sempre dall’agenzia delle entrate- il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Molto rilevante, a questo punto, è menzionare una “terza via” per la possibile acquisizione della personalità giuridica.

La riforma del terzo settore ha introdotto la possibilità (art. 22 del Codice del terzo settore) di ottenere tale riconoscimento mediante l’ iscrizione in apposita sezione del RUNTS .

E’ una modalità, ovviamente, riservata solamente agli ETS che si iscrivono nel registro unico  e che  rappresenta una semplificazione ed abbrevia in modo molto significativo i tempi necessari.

Al momento dell’iscrizione nel RUNTS (anche per “trasmigrazione” dagli attuali registri regionali delle odv ed aps) può essere fatta richiesta di tale riconoscimento da parte di un notaio che attesta la sussistenza dei requisiti formali e patrimoniali che lo consentono. Il registro, in assenza di motivi di diniego, iscrive l’ Ente entro 60 giorni. Un tempo molto breve, perciò (soprattutto e rapportato ai tempi delle modalità attualmente disponibili) ed una procedura “leggera” che dovrebbero ampliare di molto il numero delle associazioni che godranno di questo riconoscimento.

    • Occorre però tenere presente alcuni fatti da cui non si può prescindere:
      – La richiesta di iscrizione deve essere presentata da un notaio, cui spetta il compito di certificare l’entità del “patrimonio “ di cui dispone l’associazione;
      – Questo patrimonio deve essere non inferiore a 15.000€ e non può essere alienato;
      – L’associazione deve essere costituita con atto pubblico o, se non lo è dall’origine, l’atto costitutivo deve essere trasformato in atto pubblico.

E’ quindi del tutto evidente che la decisione di richiedere l’attribuzione della personalità giuridica autonoma comporta due consapevolezze .

  • Che si deve (e si dovrà) sempre possedere un patrimonio “dell’associazione” di almeno 15.000 € (in denaro, titoli, beni – ma in questo caso il valore del bene dovrà essere determinato con apposita perizia);
  • Che vi sono costi per gli onorari del notaio che deve : a) istruire la pratica per la richiesta di riconoscimento contestuale all’iscrizione nel RUNTS ;  b) (eventualmente) redigere l’atto pubblico per “modificare” l’originale scrittura privata di costituzione dell’ Ente, qualora quest’ultimo non sia stato costituito fin dall’origine con atto pubblico (…ossia con atto notarile).

Ma, anche qui, liberiamo il campo da un equivoco: l’iscrizione nel RUNTSA non comporta automaticamente l’attribuzione della personalità giuridica; essa avviene solo per chi segue la procedura sopra delineata, con l’intervento di un notaio. Gli ETS potranno tranquillamente iscriversi nel RUNTS senza richiedere l’attribuzione della personalità giuridica, rimanendo, così – per il codice civile-  un’ “associazione non riconosciuta” . 

Concludiamo con un’annotazione sulla differenza nell’attribuzione delle responsabilità patrimoniali fra le forme previste dal nostro codice civile ;

  • Nelle “fondazioni” (che devono avere necessariamente propria personalità giuridica) l’autonomia patrimoniale è “perfetta”, ovvero vi è separazione completa fra il patrimonio della fondazione e quello delle persone che per essa agiscono;
  • Nelle “associazioni” abbiamo già esaminato la differenza fra quelle “riconosciute” (in cui vi è separazione patrimoniale, analogamente a quanto descritto al punto precedente) e quelle ”non riconosciute” in cui l’autonomia patrimoniale “imperfetta” fa si che, oltre che sul fondo comune, eventuali creditori possano agire sul patrimonio di chi abbia agito “in nome e per conto” dell’associazione stessa, ovvero – tipicamente -. degli amministratori che hanno concorso alla decisione che ha determinato l’obbligazione (art. 38 c.c.)
  • Nei “comitati”, qualora questi non abbiano il riconoscimento (possibile ma estremamente raro) della personalità giuridica, la responsabilità patrimoniale ricade (art. 41 c.c.) sui singoli , siano essi qualificati come “promotori” che come “organizzatori” ma anche semplici componenti del comitato.

Diversa, ovviamente, la responsabilità di chi si sia impegnato mediante la sottoscrizione di oblazioni  (i c.d. “sottoscrittori”) essendo questi tenuti al solo versamento dei beni promessi e non divenendo, per questo, membri del comitato.