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Ago Bussolino, Volontariato, Vol.To, News, Centro Servizi, Torino, Terzo Settore, ETS

La vidimazione del registro dei volontari: è obbligatoria?

Spesso ricorre, nell’interlocuzione con le organizzazioni che si rivolgono al nostro centro, una domanda relativa all’ obbligo di far vidimare il “registro dei volontari” dell’Ente. Comprendiamo meglio quali siano le disposizioni in materia.

Lo scorso 28 maggio il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è intervenuto con una nota (la nota 7180) su una questione spesso dibattuta e su cui era, più che mai, necessario un pronunciamento da parte del Ministero. Di seguito, il rimando alla nota citata:

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/Nota-7180-del-28052021-Vidimazione-registro-dei-Volontari.pdf

La nota chiarisce che il Codice del Terzo Settore ha espressamente previsto, per tutti gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari non occasionali, l’obbligo di iscriverli in un apposito registro.

Un decreto del Ministro dell’industria, commercio e artigianato (ora Ministro dello sviluppo economico) del 14 febbraio 1992, come modificato dal successivo decreto del 16 novembre 1992, attuativo dell’articolo 4 della legge quadro sul volontariato n. 266/1991, e del relativo obbligo assicurativo, prevede l’istituzione di un registro dei volontari con le relative caratteristiche, ovvero:

  • la numerazione progressiva delle pagine,
  • la bollatura in ogni pagina
  • nonché l’apposizione della dichiarazione da parte dell’autorità che aveva bollato le pagine, circa il numero complessivo delle stesse.

La nota 7180 sottolinea che la vidimazione del registro con le modalità sopra descritte è volta a garantire la veridicità del documento e prevenirne una alternazione dei contenuti 

Viena inoltre dato atto che, quantunque il CTS (Codice del Terzo Settore) non preveda espressamente l’obbligo di numerare e bollare le pagine e di attestarne il numero complessivo, ciò non significa che tali adempimenti non siano più necessari.

La loro previsione è infatti contenuta nelle disposizioni di attuazione (concernendo la modalità di tenuta del registro dei volontari) dell’obbligo assicurativo; obbligo che, chiarisce la nota, è tuttora in essere e che anzi viene esteso a tutti gli enti del Terzo settore, assieme alla possibilità di avvalersi di volontari.

In ultimo rammentiamo che tale vidimazione può avvenire da parte di un Pubblico Ufficiale (notaio, Segretario Comunale ) e che i dati riportati devono riguardare : le generalità complete del Volontario e la data d’inizio ( ed eventualmente di termine ) dell’attività di volontariato. Tali dati devono, inoltre essere mantenuti in costante aggiornamento.