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Ago Bussolino, Volontariato, Vol.To, News, Centro Servizi, Torino, Terzo Settore, ETS

Muoversi… ai tempi del Covid-19

 

L’attività degli Enti del Terzo Settore, in questa situazione emergenziale, implica spesso lo spostamento di personale (segnatamente di Volontari) per lo svolgimento di azioni di soccorso o di solidarietà.

Tali spostamenti devono essere attentamente e puntualmente riferibili a “situazioni di necessità” per evitare spiacevoli (e costose) conseguenze.

Dalla fine dello scorso febbraio, infatti, sono state adottate dal Governo misure finalizzate al mantenimento del maggiore isolamento possibile delle persone. Essenzialmente è stato previsto:

  • il divieto di spostamento non motivato da esigenze indifferibili (comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza, situazione di necessità, motivi di salute);
  • il divieto di assembramento;
  • il divieto di svolgimento di alcune attività;
  • il divieto assoluto di uscire di casa per chi è sottoposto a quarantena o autoisolamento.

Dal 25 marzo scorso non tutte le violazioni espongono a sanzioni penali, ma solo quelle che comportano un diretto e immediato rischio per la pubblica incolumità. Nel caso di spostamento (ipotesi che può riguardare i movimenti dei Volontari), se questo non fosse stato adeguatamente motivato, fino al 24 marzo si poteva rischiare l’incriminazione per il reato di mancata ottemperanza a provvedimento amministrativo (art. 650 c.p.). Un successivo decreto-legge interviene per ammettere, invece, una sanzione amministrativa fra i 400 e i 3.000 euro, senza procedimento penale. Le forze dell’ordine potranno elevare il verbale di constatazione immediata all’atto del controllo e il pagamento della “multa” sarà immediatamente dovuto e opponibile solo con ricorso al Giudice di Pace (entro 30 giorni) o al Prefetto (entro 60 giorni). Non è, perciò, più prevista l’iscrizione nel casellario giudiziario, e quindi non c’è nessuna conseguenza sulla “fedina penale” del trasgressore.

Molto diverso, invece, è il discorso per chi circola con una autocertificazione non veritiera o che fornisce alle forze dell’ordine giustificazioni fasulle del proprio spostamento. In tal caso si incorre nel delitto di falso in autocertificazione, punito con pena fino a 2 anni di reclusione. Inoltre per chi, positivo al tampone, esce dalla quarantena impostagli è contestabile il reato previsto al 1° comma dell’art. 452 c.p., punibile con reclusione da 1 a 5 anni. Se poi la violazione della quarantena determina il contagio di altre persone, si può essere chiamati a rispondere dei delitti di lesioni o di omicidio, a seconda delle conseguenze, anche nella forma colposa (qualora manchi l’intenzione).

In conclusione, per poter dimostrare la legittimità del loro spostamento, i Volontari dovranno portare con sé:

  • autocertificazione in cui sia barrata l’opzione: situazione di necessità
  • dichiarazione (su carta intestata) del legale rappresentante dell’organizzazione di appartenenza recante:
    – nome e natura dell’associazione
    – settore di attività
    – servizio svolto (per esempio: esecuzione di intervento di assistenza in favore di persone in grave stato di necessità.)
    – nome del volontario
    – territorio di riferimento per lo svolgimento dell’attività

Qualora il movimento dei Volontari preveda il trasporto sullo stesso automezzo di più persone, dovranno, ovviamente, applicarsi le disposizioni di isolamento adottate (distanziamento, uso dispositivi di protezione, eccetera).

Leggi tutti gli approfondimenti sulla normativa di Enrico Bussolino