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Ago Bussolino, Volontariato, Vol.To, News, Centro Servizi, Torino, Terzo Settore, ETS

Le “donazioni in natura”: un’opportunità da non trascurare

Inutile ripeterlo: ricevere una “donazione” per un Ente del Terzo settore è sempre un piacere. L’apprezzamento per l’attività svolta, per l’impegno profuso (particolarmente da parte di persone che non traggono nessun beneficio economico per la loro opera), per il contributo al miglioramento della Società si manifesta tangibilmente attraverso questo gesto di sostegno e di fiducia.

Ma se la “donazione” non consiste in una somma di danaro o qualcosa di simile ma in un bene “materiale” che succede? Vediamolo insieme.

Il “codice del terzo settore” prevede, all’ art. 83, una serie di benefici fiscali per quei contribuenti (persone fisiche, imprese, enti) che sostengano il terzo settore attraverso “erogazioni liberali” a questi destinate.

Tali erogazioni possono avvenire – oltre che in denaro anche “in natura”, con assoluta eguaglianza di benefici fiscali per il donatore.

Ciò sta a significare che per il donatore è assolutamente indifferente erogare il proprio “sostegno” donando denaro o beni e ottenendo una detrazione dalla propria imposta o una deduzione dal proprio reddito, sulla base della somma erogata o sul valore del/i beni donati e tenuto conto della tipologia di Ente destinatario (vedi tabella in calce).

Ma la disposizione del codice (in vigore dal 1° gennaio 2018) proprio in merito alle donazioni “in natura” rinviava ad un successivo atto normativo che ne avrebbe fissato le modalità ammesse. Perciò: “tutti fermi” ad attendere questo decreto che – di fatto – avrebbe “sbloccato” una importante forma di sostegno al terzo settore.

Il 28 novembre 2019, finalmente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato l’atteso decreto (pubblicato in G.U. il 30 gennaio 2020) “spianando la strada” all’applicazione delle previsioni dell’art. 83 del Codice in materia.

Intanto si è definito che la norma è applicabile per le erogazioni in natura a tutti gli ETS, comprese le cooperative sociali, ma non alle imprese sociali costituite in forma di società (in attesa dell’istituzione del Registro degli Enti del terzo Settore l’applicazione è limitata ad OdV, APS, Onlus iscritte negli appositi registri ). Ovviamente è ribadito il vincolo ( già desumibile dall’ art. 8 del Codice ma….repetita juvant) che le donazioni ricevute siano utilizzate per le attività statutarie destinate al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale .

Se la determinazione dell’entità del beneficio fiscale per le erogazioni in denaro è piuttosto semplice, un po’ più complicato, però, è determinare quanto “valga” una donazione in natura.

Il decreto stabilisce, in proposito, che occorre considerare il valore “normale” (la relativa definizione può rinvenirsi all’ art. 9 del TUIR) e, nel caso di beni strumentali, al residuo valore fiscale (all’ atto del trasferimento) e, nel caso dei beni indicati nell’ art. 85 del TUIR c.1, ( es. materie prime etc.) al valore minore fra quello normale e quello attribuito alle rimanenze.

Altro aspetto è costituito da “chi definisce tale valore”? Ovviamente è un’incombenza in capo al donatore (che utilizzerà i criteri sopra esposti) ma, qualora la donazione sia di valore superiore ai 30.000 € (o non se ne possa definire il valore con criteri oggettivi) sarà necessario procurarsi una perizia giurata realizzata non più di 90 giorni prima della donazione) che attesti il valore.

E, per finire, ricordiamo la documentazione che deve necessariamente accompagnare la donazione : il donatore deve redigere un documento che elenchi analiticamente i beni donati, indicandone il relativo valore (quando si superano i 30.000 €, ricordiamolo, occorre corredarla da una perizia giurata ); l’ Ente beneficiario deve redigere, invece, una dichiarazione di accettazione della donazione con l’impegno della sua diretta utilizzazione per il raggiungimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale dell’ Ente.