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Ago Bussolino, Volontariato, Vol.To, News, Centro Servizi, Torino, Terzo Settore, ETS

I centri estivi: disposizioni regionali per l’attivazione

Una delle attività in cui, storicamente, il mondo del non-profit è impegnato è quella dell’organizzazione dei “centri estivi” per bambini e ragazzi. Una delibera della Regione Piemonte fissa le regole che devono essere rispettate nello svolgimento di queste attività per l’anno 2020. Vediamone i contenuti più importanti.

Il servizio di vacanza per minori si configura come una serie di attività, che si realizzano nel periodo estivo e/o in altri periodi di sospensione dell’attività scolastica e dei servizi educativi, volte a organizzare il tempo libero dei bambini/e e dei ragazzi/e in esperienze di vita comunitaria per favorire la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali, l’esplorazione e la conoscenza del territorio, nonché assolvere al tempo stesso anche una funzione sociale, a contenuto pedagogico e ricreativo.

La Regione Piemonte ha emanato il 29 maggio u.s. una delibera  dal titolo “nuova disciplina per la programmazione e la gestione in sicurezza delle attività dei centri estivi nella fase 2 dell’emergenza Covid-19″ con  l’obiettivo di conciliare, nella attuale fase  dell’emergenza da Coronavirus, opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti con la necessità di garantire condizioni di tutela della salute loro e delle loro famiglie.

La delibera fissa perciò una serie di parametri e di accorgimenti cui deve attenersi chiunque organizzi un’attività riconducibile a questa tipologia, che riguardano, essenzialmente:

  • i possibili destinatari  (bambini e ragazzi in età fra 3 e 17 anni)
  • le possibili sedi di svolgimento delle iniziative
  • la definizione della capacità ricettiva
  • l’organizzazione delle attività
  •  i requisiti e la consistenza del personale addetto (ovviamente anche a titolo di volontariato)
  • la formazione del personale
  • le modalità di accesso ai centri
  • le modalità di accompagnamento al centro e di ritiro da parte delle famiglie
  • le regole sanitarie da rispettare (il “protocollo sanitario da adottare”)
  • le procedure per l’attuazione
  • le modalità di collaborazione con i centri per la famiglia

Una particolare attenzione viene, inoltre, riservata a iniziative in qualche modo assimilabili ai centri estivi, ovvero alle “fattorie didattiche” e alla collaborazione all’organizzazione e allo svolgimento da parte dei giovani in Servizio Civile Universale.

Fra le disposizioni citiamo:

  • i centri estivi possono essere esclusivamente diurni
  • devono svolgersi presso strutture o immobili che siano in grado di garantire le funzionalità necessarie in termini di spazio per le attività (all’interno e all’esterno), servizi igienici, spazi per i servizi generali (preparazione e somministrazione dei pasti). La sussistenza di tali requisiti di funzionalità andrà dichiarata con apposito modulo regionale
  • devono essere dotati di apposita segnaletica (preferibilmente con pittogrammi comprensibili dall’utenza) dedicata alle norme anti-contagio
  • devono avere una capacità ricettiva limitata, e comunque mai superiore alle 100 unità
  • devono garantire un’organizzazione delle attività in piccoli gruppi
  • devono favorire le attività da svolgersi all’aria aperta (anche con turni, se necessario)
  • le attività devono attenersi al principio del distanziamento interpersonale minimo, che deve essere sempre mantenuto
  • viene fissato un rapporto minimo fra gli operatori educativi e i minori (che varia secondo le fasce d’età degli utenti)
  • deve essere prevista per gli operatori una specifica formazione sulle norme di prevenzione di possibili contagi e sull’uso dei dispositivi per la sicurezza
  • devono essere definite le modalità per la preparazione e la somministrazione in sicurezza dei pasti
  • devono essere indicate le modalità di sanificazione e pulizia e di utilizzazione di dispositivi di protezione da parte degli operatori (anche volontari, ovviamente) e da parte degli utenti (con obblighi differenziati, a seconda delle classi d’età)
  • sono indicate le procedure da mettere in atto per l’attivazione del servizio, con la documentazione da predisporre da parte del L.R. dell’Ente che gestirà il centro, corredata da un piano di attività del centro stesso (progetto).

Sono modalità un po’ complesse, è evidente, ma è altrettanto evidente che un argomento così delicato e importante (che riguarda la salute dei giovani e di chi per questi giovani si impegna) non può essere affrontato con superficialità o, peggio, trascuratezza e che l’edizione di queste norme verrà salutata con piacere dal mondo del “terzo settore” che da sempre chiede “come devo fare” e che, questa volta, ottiene una reale risposta alle proprie domande .

Leggi tutti gli approfondimenti sulla normativa di Enrico Bussolino