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Firmato il decreto sulle “attività diverse”. Un importante passo per la piena attuazione della riforma del Terzo settore

Il 30 aprile scorso il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha firmato il decreto previsto dall’art. 6 del codice del terzo settore.
Un decreto che fissa i criteri ed i limiti delle c.d. “attività diverse” che gli Enti del terzo settore possono esercitare.
Se, infatti, l’art. 5 dello stesso codice stabilisce che gli ETS “ esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale  per il conseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,,fornendo un elenco tassativo di 26 attività considerate, appunto, “di interesse generale” ( dai servizi sociali, all’accoglienza umanitaria, dalla promozione dei diritti civili alle attività culturali di particolare interesse sociale….e così via ), il già citato articolo 6 afferma che gli Enti stessi “possono esercitare attività diverse da quelle di cui all’art. 5  se l’atto costitutivo o lo statuto lo consentono e qualora esse siano secondarie e strumentali a quella/e  di interesse generale esercitate.”
Ma proprio questi concetti di “secondarietà e strumentalità” (il cui rispetto legittima lo svolgimento di attività diverse da parte dell’ETS) sarebbero stati – precisa l’art. 6 – individuati con successivo decreto.
Che finalmente è arrivato, ed è quello, appunto quello firmato lo scorso 30 aprile.
Decreto che ha avuto vita piuttosto “travagliata” perché la sua “bozza”, pur se approvata come previsto dallo stesso art. 6 dalla “cabina di regia” introdotta dall’art. 97 del codice del terzo settore, aveva subito uno “stop” da parte del Consiglio di Stato nel gennaio 2020 che, oltre ad alcuni rilievi procedurali, esprimeva un parere interlocutorio, ritenendo necessario “acquisire elementi informativi” rispetto ad alcuni aspetti.
Poi, a fine ottobre dello scorso anno, i giudici dell’organo previsto dall’art. 100 della Costituzione, dopo avere ricevuto i richiesti chiarimenti dai ministeri interessati (Lavoro ed Economia) hanno espresso, finalmente, parere favorevole.
Ma cerchiamo di comprendere meglio i punti più qualificanti del decreto di cui stiamo parlando, considerando che – per definizione del Ministero del Lavoro all’atto della presentazione della propria bozza –  esso dovrebbe “ampliare il raggio di operatività degli ETS, in quanto la configurazione delle attività diverse non sarà più ristretta entro i limiti della connessione e della marginalità rispetto alle attività istituzionali…” divenendo un importante aumento delle capacità di autofinanziamento  degli Enti.
In merito alla strumentalità dell’attività secondaria rispetto alla principaleesse sono considerate strumentali quando sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle attività istituzionali dell’ente del terzo settore.
Non è, quindi, il tipo di attività a fare la differenza ma solo la loro funzione, che mira a sostenere, supportare, promuovere e agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente di terzo settore.
Di estremo interesse nel decreto risultano poi i limiti quantitativi. Viene infatti previsto che i ricavi da attività diverse:
1) non devono superare il 30% delle entrate complessive dell’ente;
2) non devono superare il 66% dei costi complessivi dell’Ente del terzo settore.
L’ente del terzo settore potrà scegliere uno dei due criteri, che dovrà poi essere indicato nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa.
Avremo numerose occasioni di illustrare – ed approfondire con nostri esperti – il significato, le implicazioni e le ricadute di questo importante decreto attuativo della riforma del terzo settore.