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Ago Bussolino, Volontariato, Vol.To, News, Centro Servizi, Torino, Terzo Settore, ETS

Fase 2: ripartire con prudenza

 

Fase 2, ripartire con prudenza. E’ la frase che, in questi, giorni, leggiamo e ascoltiamo con maggior frequenza. Soprattutto quando la “ripartenza” riguarda le attività degli Enti del Terzo Settore. Ma cosa significa, in concreto questa tanto auspicata prudenza?

Tutta Italia lo attendeva con diverse (qualche volta opposte) speranze: il 26 aprile il nuovo DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) ha visto la luce. È il decreto, in vigore dal 4 maggio al 17, che regola la “fase 2”, cioè quella che il Primo Ministro ha definito di “convivenza con il virus” e che, proprio per questo, contiene ancora numerose misure restrittive o comunque, “prudenziali”. Il timore, infatti, è che un ampio, integrale e immediato ritorno alla vita “prima del virus” possa generare pericolose recrudescenze del contagio e determinare, per il nostro Paese, il ritorno a drammatiche situazioni di epidemia.

Anche per le attività degli Enti del Terzo Settore, perciò, le “aperture” che si possono rinvenire analizzando il decreto sono piuttosto improntate a quel concetto di prudenza che – come detto – caratterizza il decreto. Questi Enti che, come sappiamo, oltre a produrre servizi e opportunità spesso essenziali per i cittadini, generano “relazioni” rappresentano, in tutta evidenza, un elemento particolarmente delicato in un momento in cui proprio le relazioni sociali (almeno quelle “classiche”) sono sottoposte a restrizione,

Ecco perché anche il DPCM del 26 aprile, al proprio articolo 1, esordisce con le “misure urgenti di contenimento del contagio” elencando prevalentemente una serie di limitazione e di divieti (gli assembramenti di persone, lo svolgimento di attività ludiche e sportive, la limitazione degli spostamenti, il divieto di manifestazioni, dell’attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande) che spesso incidono, limitandole, sulle attività anche degli Enti del Terzo Settore. E che, nella sostanza, confermano le limitazioni tuttora in vigore.

Non esiste, perciò, uno specifico divieto a compiere attività di volontariato ma, nei fatti, le citate limitazioni le rendono pressoché impossibili da realizzare concretamente. Con importanti eccezioni, però.

Tutte le attività che non infrangono alcuno dei divieti (ad esempio servizi realizzati “a distanza”, azioni che non implicano la mobilità dei Volontari, ecc.) sono assolutamente legittimate, così come lo sono le attività nell’ambito della Protezione Civile o del soccorso sanitario. Anche in “fase 2” continuano a poter essere svolte (come in “fase 1”) le attività svolte nell’ambito dei servizi sociali, per soddisfare esigenze primarie di soggetti fragili e in condizioni di bisogno: distribuzione pasti, assistenza al disbrigo di pratiche essenziali, fornitura di farmaci, ecc. A questo proposito il richiamo al collegamento con i servizi sociali non è casuale. Proprio tale collegamento (peraltro indicato anche nelle norme regionali emanate) è elemento essenziale per garantire maggior efficacia e migliore “copertura” delle attività.

Naturalmente e indipendentemente dal tipo di azione condotta dai Volontari, devono essere rigorosamente rispettate le regole generali di comportamento (adozione di dispositivi di protezione, limitazione degli spostamenti, rispetto delle accortezze igienico-sanitarie, limitazione dei contatti) per la minimizzazione del rischio di contagio.

Oltre alla sostanziale conferma delle precedenti disposizioni per lo svolgimento dell’attività di volontariato, però, il DPCM del 26 aprile, prevede alcune possibili “aperture” (dirette e indirette) che andremo, di seguito, ad analizzare.

Viene introdotta la possibilità, per minori e persone non completamente autosufficienti, di svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, anche con la presenza di un accompagnatore. E tale accompagnatore, ovviamente, può essere anche un volontario o altro operatore di un’organizzazione.

Ancora: l’articolo 8 del decreto prevede la possibile riapertura dei centri diurni per disabili. Questo fatto consente alle organizzazioni del terzo settore che operano a supporto di tali centri di riprendere la propria attività con due attenzioni: l’adozione delle solite precauzioni protettive e l’emanazione di un apposito piano territoriale, di cui si dovranno fare carico le Regioni. Riapertura sì, quindi, ma solo dopo che le Regioni avranno definito “dove, quando, come, chi” con un loro apposito piano.

In ultimo riferiamo di un altro provvedimento di possibile ri-apertura, introdotto dall’articolo 2 del decreto, che tratta le “misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive, industriali e commerciali”.

Si tratta di un’interpretazione (molto dibattuta, per la verità) del 1° comma che recita “sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3” (al decreto). Questo allegato elenca i codici ATECO delle attività che, appunto, costituiscono l’eccezione al provvedimento di sospensione. Fra questi codici è presente anche il codice 94 che recita: “attività di organizzazioni associative”. Per molti, pertanto, tutte le organizzazioni associative (le associazioni, cioè) che riportano il codice attività “94” sarebbero escluse dalla sospensione delle attività e quindi legittimate alla loro continuazione (o ripresa). Si tratta di un’interpretazione che, per quanto da molti sostenuta, non ha ricevuto al momento alcuna conferma ufficiale e, pertanto, è da adottarsi con grande prudenza.

D’altra parte, la ricaduta reale di un’eventuale interpretazione in senso positivo è assai limitata. Infatti l’eventuale ripresa (o continuazione) dell’attività è subordinata all’adozione di misure indicate dall’allegato 6 al decreto che le definisce tramite un protocollo condiviso (fra Governo e le Parti sociali) di regolamentazione delle misure per il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro.

Le “organizzazioni associative” che, come abbiamo visto, riprendano (o continuino) la propria attività sulla base delle disposizioni del citato articolo  2 del DPCM dovranno farlo adeguando la propria struttura di “datore di lavoro” (anche esteso al “lavoro volontario”) al rispetto di norme importanti e (giustamente) rigorose, fra cui – ad esempio – la regolamentazione delle modalità di accesso (misurazione della  temperatura) per i lavoratori/volontari e per eventuali esterni (utenti ?), le procedure di pulizia e sanificazione costante degli ambienti, le precauzioni igieniche personali, i dispositivi di protezione individuale, la gestione degli spazi comuni, l’organizzazione aziendale di spostamenti interni, riunioni, e soprattutto l’adozione di misure di sorveglianza sanitaria (nomina del medico competente, visite periodiche, ecc.) per gli addetti. E, aspetto non trascurabile, con una responsabilità – anche penale – diretta in caso di mancata adozione o insufficienza di tale protocollo.

In ultimo segnaliamo una “raccomandazione” che il Decreto in analisi contiene. Quella di evitare l’uscita di casa, anche in questa fase, di persone maggiormente vulnerabili, come anziani, affetti da patologie croniche, persone con multimorbilità o in condizione di immunodeficienza. È un’indicazione che impatta in modo rilevante sul “parco” su cui si basa il volontariato italiano e della quale, seppure espressa in forma di semplice “raccomandazione”, non si può non tenere conto.

Leggi tutti gli approfondimenti sulla normativa di Enrico Bussolino