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Volontari… in zona rossa

Nuove disposizioni, particolarmente severe per la nostra Regione, incidono sull’operatività degli Enti del Terzo Settore. Facciamo un primo punto sull’argomento, in attesa di future evoluzioni normative e interpretative. E di un miglioramento della situazione, ovviamente.

Dal 6 novembre al 3 dicembre p.v. sarà in vigore un nuovo DPCM che contiene una serie di disposizioni destinate a limitare la diffusione del contagio da Sars-Cov2.

Fra le misure del decreto, notevole importanza riveste la suddivisione del territorio nazionale in tre diverse aree: zona gialla, arancione e rossa a seconda del grado di rischio, della situazione dei contagi e dello stato delle strutture ospedaliere. Ogni area ha le sue differenti misure restrittive, commisurate – appunto – al “colore” dell’area stessa. La nostra Regione è collocata in “zona rossa” (aree a rischio massimo) e le regole introdotte dal DPCM sono, di conseguenza,  le più restrittive.

Fra esse:

  • il divieto totale di spostamento in entrata e uscita e all’interno del territorio (anche nello stesso comune di residenza) con le sole eccezioni di spostamenti dovuti a comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o a situazioni di necessità. La sussistenza di una di queste cause deve essere auto-certificata dall’interessato utilizzando appositi moduliA tale proposito rammentiamo l’importanza della veridicità sia dei dati anagrafici riportati sia della dichiarazione del motivo di lavoro, salute, necessità e urgenza, gli unici che consentono di uscire di casa, indicato
  • la didattica a distanza dalla seconda media (con l’eccezione di attività dedicate a minori con disabilità)
  • la chiusura di ristoranti, bar, pasticcerie, centri estetici e di tutti i negozi in cui non si vendono beni essenziali

Ma esistono anche alcune attività  che sono consentite, quali, ad esempio:

  • l’apertura delle aziende e di alcuni servizi
  • l’apertura delle scuole fino alla 1a media e degli asili
  • la ristorazione con consegna a domicilio e all’aperto fino alle 22
  • l’apertura delle farmacie, tabaccherie, negozi di alimentari, supermercati
  • l’apertura di librerie ed edicole, di parrucchieri e barbieri.

 

Sommandosi a quanto già previsto da precedenti DPCM e DPGR, in particolare dal DPGR 120 del 26.10.2020 che raccomanda:

  • l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sempre (finanche in abitazioni private, in presenza di non-conviventi)
  • le riunioni private con modalità a distanza)

l’elemento di divieto che maggiormente incide sull’operatività degli ETS è essenzialmente rappresentato dal divieto di ogni spostamento che – di fatto – genera nelle zone rosse un nuovo lockdown, analogo a quello della scorsa primavera (per quanto “ammorbidito” per taluni aspetti, come abbiamo visto).

E la situazione che si ripropone agli ETS è, ancora una volta, quella di valutare se esistano o meno le condizioni per continuare a svolgere – in tutto o in parte – le loro attività.

Non esistono, anche in questa nuova situazione, disposizioni esplicite che indichino le attività consentite e quelle sospese per gli ETS e quindi occorre – ancora una volta – ricondurre le proprie specifiche attività alle norme comuni e comprenderne, così, la possibilità di  svolgimento.

Se è vero, come è vero, che lo svolgimento delle “riunioni private” (cui si possono ricondurre concettualmente una vasta serie di attività degli ETS che prevedono momenti di incontro – di riunione, appunto – sia fra gli addetti, volontari e non, che con gli utenti) non è almeno al momento espressamente vietata (sia il DPCM del 18 ottobre che la circolare del Ministero degli Interni del 20 ottobre fanno riferimento a una “forte raccomandazione” a tenere tali riunioni da remoto), altrettanto se non più rilevante è la questione della possibilità di effettuare spostamenti di qualsiasi entità.

Abbiamo visto che tali spostamenti, nelle zone rosse,  sono vietati a chicchessia, salvo che ricorrano i motivi richiamati, fra cui  una situazione di necessità. Ed è proprio su questo concetto che occorre soffermarsi, ovvero la valutazione oggettiva dell’esistenza – o meno – di una “situazione di necessità” che richieda lo spostamento.

Rappresenta, indubbiamente, una situazione di necessità l’attività di soccorso e di trasporto sanitario, così come le azioni connesse alla Protezione Civile. E’ altrettanto riconoscibile la “situazione di necessità” per le azioni di supporto alle fasce deboli della popolazione (ad esempio per l’assistenza a persone anziane o impossibilitate a provvede ai bisogni quotidiani). Anche l’assistenza agli animali (ad esempio ospitati in un canile gestito dall’associazione) può costituire una condizione di necessità per gli spostamenti.

Una  precauzione significativa, comunque, è quella di attestare la “comprovata” esigenza mediante il coordinamento e l’accordo con l’ente pubblico di riferimento.

Raccomandazione generale, tuttavia, è quella di non “largheggiare” troppo nell’individuazione dello stato di necessità (anzi, di farne una valutazione molto prudente) e di adottare, sempre, tutte le misure generali di protezione e di prevenzione.

Infine, qualora gli spostamenti dei volontari / operatori siano ritenuti necessari , occorre che costoro portino con sé, durante gli spostamenti stessi:

  • autocertificazione in cui sia barrata l’opzione: situazione di necessità
  • dichiarazione (su carta intestata) del Legale rappresentante dell’organizzazione di appartenenza recante:
    • nome e natura dell’associazione; settore di attività; iscrizione in eventuali registri pubblici
    • servizio svolto (*)
    • nome del volontario
    • territorio di riferimento per lo svolgimento dell’attività

(*) ad esempio: “esecuzione di intervento di assistenza in favore di persone in grave stato di necessità”

Qualora il movimento dei volontari preveda il trasporto sullo stesso automezzo di più persone, dovranno ovviamente applicarsi le disposizioni di isolamento e protezione prescritte (distanziamento, uso dispositivi di protezione etc).

 

E, in conclusione, una nota di speranza.

La “colorazione” delle zone è sottoposta a una revisione quattordicinale. L’auspicio di tutti noi piemontesi è che le misure di ulteriore restrizione a cui dal 6 novembre saremo assoggettati producano rapidamente i loro effetti e, già alla prima “revisione”, ci sia consentito di riclassificarci in altra zona, con restrizioni meno serrate che consentano, oltre a migliori e più sicure condizioni di vita, anche lo svolgimento più agevole e incisivo delle attività degli Enti del Terzo settore.