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Siamo una Onlus: che ne sarà di noi?

Buongiorno, siamo una Onlus: che ne sarà di noi? È una delle domande che, con frequenza sempre maggiore, viene rivolta allo “Sportello consulenze” del Centro Servizi per il Volontariato Vol.To. Le numerose Onlus che popolano il mondo del non-profit (secondo l’anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate, aggiornata ad agosto 2020, in Piemonte sono 2.189, di cui 1.302 nella Città Metropolitana di Torino) stanno rendendosi conto che, al momento dell’attuazione completa della Riforma del Terzo Settore, per loro ci saranno grandi mutamenti. E scelte importanti e complesse da adottare, cui prepararsi sin d’ora.

 

Due articoli del Codice del Terzo Settore, agendo in modo combinato, determinano la “scomparsa” delle Onlus e la data di tale “scomparsa”:

  • L’art. 102/c2, infatti, interviene abrogando la disciplina delle Onlus (cioè abrogando la parte del D.Lgs 460/1997 “riordino degli Enti non commerciali”), indicando la decorrenza di tale abrogazione secondo le disposizioni del successivo art. 104/c2.
  • Questo secondo articolo la fissa nel “periodo d’imposta successivo al ricevimento dell’autorizzazione da parte della Commissione Europea (cui è subordinata l’attuazione di gran parte delle disposizioni fiscali del Codice del Terzo Settore) e comunque non prima del periodo d’imposta successivo all’operatività del RUNTS”.

In soldoni: a Registro Unico del Terzo Settore attivato e ad autorizzazione europea pervenuta, parte una sorta di “conto alla rovescia” che, all’inizio del periodo d’imposta successivo (che per la gran parte delle organizzazioni in cui esso coincide con l’anno solare è il 1° gennaio seguente) porterà alla cessazione della qualificazione di Onlus e alla dis-applicazione della relativa disciplina fiscale. Questo vorrebbe dire, perciò, che nel caso i due “avvenimenti” (cioè l’attivazione del registro e l’autorizzazione europea) arrivassero nel 2021, il 1° gennaio 2022 rappresenterebbe la “dead-line” per l’esistenza di moltissime Onlus.

E da qui il dubbio espresso nel nostro titolo: che ne sarà di loro?

Un enorme “buco nero” inghiottirà Volontari, operatori, risorse e patrimoni? NO.

Le Onlus avranno tre opzioni fra cui scegliere:

  • trasformarsi in una delle tipologie di ETS previste al 1° comma dell’art. 4 del D.Lvo 117/2017, essendo in possesso delle caratteristiche indicate dal comma stesso e iscriversi in una delle sezioni del RUNTS, continuando quindi a operare come ETS. L’art.101 c8 del Codice certifica che la perdita della qualifica di Onlus in questa occasione non integra l’ipotesi di scioglimento dell’Ente;
  • sciogliersi, cessando ogni attività e conseguentemente destinando il patrimonio residuo (che, ricordiamolo, non può essere mai suddiviso fra gli aderenti a un’organizzazione non-profit) secondo le disposizioni statutarie (che certo prevederà l’obbligo di devoluzione ad altra Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto da una Legge del 1996);
  • perdere la qualifica di Onlus (che, come abbiamo visto, spariscono) ma continuare a operare senza “trasformarsi” in ETS, come Ente non-profit. A questo punto, però, occorre considerare che la circolare ministeriale 168/E del 26 giugno 1998 stabilisce che la perdita della qualifica di Onlus equivale, ai fini della destinazione del patrimonio, allo scioglimento dell’Ente. Un’altra circolare dell’Agenzia delle Entrate (59/E del 31 ottobre 2007) afferma: “nell’ipotesi che l’Ente, pur perdendo la qualifica di Onlus, non intenda sciogliersi, ma voglia continuare a operare come Ente privo della medesima qualifica, lo stesso è tenuto a devolvere il patrimonio secondo i criteri indicati dall’art. 10 c1 del D.Lvo 460/97, limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato nei periodi di imposte in cui l’Ente aveva fruito della qualifica di Onlus“. Un  meccanismo di calcolo un po’ complesso, indubbiamente, ma ineluttabile.

Ecco perché, di fronte a queste (tre) possibili prospettive occorre che le attuali Onlus effettuino con una certa rapidità le loro scelte. È probabile che ormai manchi poco più di un anno al momento cruciale in cui prenderà il via il “periodo d’imposta successivo etc” richiamato dall’art. 102 del Codice del Terzo Settore, di cui abbiamo trattato in apertura.

Ecco perché alla domanda iniziale “che ne sarà di noi ?” non si può che rispondere: “dipende da Voi”. Dalle scelte che farete. Ma cominciate (o continuate) a riflettere su queste scelte e sulle loro conseguenze. Il tempo non è più molto.