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La pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti dagli enti non profit

NON SOLO COVID – L’emergenza sanitaria in via di lenta attenuazione, che ha modificato – e qualche volta sconvolto – le attività e l’organizzazione di molti enti non profit, non deve far dimenticare alcuni obblighi che permangono. Vediamone uno (di prossima scadenza), la pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti dagli ENP.

 

Alcune tipologie di enti non profit, fra cui le associazioni, sono assoggettate all’obbligo di trasparenza fissato dalla l. 124/2017 con successive modifiche da parte del D.L. 34/2019 e chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2029 .

Si tratta, in sostanza, di pubblicare – qualora si verifichino alcune condizioni – l’elenco e l’importo dei contributi pubblici ricevuti nel corso del precedente esercizio, utilizzando il proprio sito internet (o “analogo portale digitale”, come ad esempio la propria pagina Facebook) oppure, qualora non se ne disponga, il sito dell’eventuale rete associativa cui l’ente appartiene.

Analizziamo nel dettaglio  questo obbligo di trasparenza.

Chi? Le Fondazioni, le Onlus, tutte le Associazioni, comprese quelle di volontariato e di promozione sociale (la disposizione si applica anche alle Società ma, in questa sede, non tratteremo questo aspetto), che abbiano ricevuto da Pubbliche Amministrazioni o da altri soggetti (società in controllo pubblico, ordini professionali etc.) contributi che, complessivamente, siano pari o superiori ai 10.000 € nell’anno di riferimento (nel nostro caso il 2019).

Quali contributi? I contributi da conteggiare (per il raggiungimento della soglia dei 10.000 €) e da pubblicare (se tale soglia è stata raggiunta o superata) sono quelli relativi a “sovvenzioni, sussidi, vantaggi economici, contributi o aiuti in danaro o in natura” da cui però bisogna escludere “quelli di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”. Si conteggiano, cioè, i contributi “liberali” o dietro presentazione di uno specifico progetto cui, appunto, è stato concesso un contributo e non i pagamenti (corrispettivi) per prestazioni che l’ENP ha svolto a favore dell’Amministrazione Pubblica.

Una complicazione: i contributi “in natura”. La già citata circolare di chiarimento del Ministero del Lavoro (n° 2 dell’ 11 gennaio 2019) ha precisato che sono tali le risorse strumentali (beni mobili o immobili) concessi in comodato dalle Pubbliche Amministrazioni, per definire i quali occorre stabilire il valore indicato dalle amministrazioni proprietarie. Ad esempio, un locale il cui valore di locazione “ordinaria” sia di 1.000 € concesso in comodato a un’associazione a 200 €, genera un “contributo in natura” da parte dell’amministrazione che lo ha attribuito pari ad 800 €; se invece il comodato avvenisse a titolo interamente gratuito, il “contributo” da calcolare sarebbe pari a 1.000 €.

Quando? La scadenza per la pubblicazione (non posticipata dalla normativa emergenziale da Coronavirus) è fissata al 30 giugno 2020.

Quali informazioni pubblicare? Pur non essendo predisposto un formato obbligatorio di pubblicazione, la circolare del Ministero del Lavoro indica come necessarie le seguenti informazioni:

  • denominazione e C.F. del ricevente (nel nostro caso l’associazione)
  • denominazione del soggetto erogante (la Pubblica Amministrazione)
  • le singole somme incassate e la data d’incasso
  • la causale (liberalità / contributo ad un progetto specifico / contributo in natura etc.)

Ci sono sanzioni? L’amministrazione che ha effettuato l’attribuzione del contributo può disporre sanzioni, in caso di mancata pubblicazione, pari all’1% degli importi erogati, con un minimo di 2.000 €, e disporre l’obbligo di pubblicazione.

Leggi tutti gli approfondimenti sulla normativa di Enrico Bussolino