
La nozione di “interesse sociale”: chiarimento importantissimo da parte del Ministero del Lavoro.
È di conoscenza comune il fatto che alcune delle “attività di interesse generale” elencate nell’ art. 5 del Codice del terzo settore (e, si badi bene, lo svolgimento di tali attività è essenziale per potersi qualificare come Ente del Terzo Settore) è subordinata all’interesse sociale delle stesse.
Attività di interesse generale
Le attività di cui alle lettere D, H, I, L del citato articolo 5 non sono di per sé “di interesse generale”, quindi, ma lo diventano allorché abbiano in sé la caratteristica dell’“interesse sociale”.
Sono, cioè, attività di interesse generale:
-(D): attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
(H): la ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
(I): l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale;
(K): l’organizzazione di attività turistiche di interesse sociale etc.
Tuttavia, la definizione di “quando” si realizzi tale interesse sociale ha rappresentato – fin dalla pubblicazione del codice del terzo settore- un problema piuttosto complesso, che ha spinto numerosi interessati (fra cui le Regioni) a chiedere al Ministero un chiarimento interpretativo.
A sua volta, il Ministero ha investito della questione il Consiglio Nazionale del Terzo Settore che ha prodotto un documento – deliberato all’ unanimità nella seduta del 5 luglio scorso – che il Ministero stesso ha fatto proprio ed ha tradotto in una nota (n. 11379 del 4 agosto 2022) che potrete reperire nella sezione del sito del Ministero che raggruppa le circolari e gli orientamenti espressi sul Codice e sugli Enti del Terzo Settore:
Un documento corposo che – pur senza essere completamente esaustivo- fornisce una prospettiva comune in grado di assicurare l’uniforme applicazione (su tutto il territorio Nazionale) della normativa.