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Il RUNTS è attivo e adesso? Ecco le cose da sapere

Come ormai tutti sanno, dal 23 novembre il Registro Unico Nazionale del Terzo settore è stato attivato. Tale fatto, che costituisce – indubbiamente – un passo della massima rilevanza nel (lungo) processo per la piena attuazione della “riforma del terzo settore” porta con sé alcune conseguenze, diverse per i vari tipi di aspiranti ETS

Per le Organizzazioni di volontariato (odv) e le associazioni di promozione sociale (aps) già iscritte nei rispettivi registri delle Regioni e delle Province autonome al giorno precedente, si avvia la fase della “trasmigrazione” dei loro dati dai “vecchi” registri al RUNTS che i precedenti detentori (le Regioni e le Provincie Autonome, appunto) devono realizzare entro 90 giorni. Come noto la nostra Regione sta attuando questo trasferimento di dati previa verifica della correttezza e attualità degli stessi mediante il portale SIS.TRA e, fra le prime in Italia, ha già eseguito ripetuti “trasferimenti” di blocchi di dati.

Conclusa questa “trasmigrazione” l’Ufficio territoriale del RUNTS avvierà l’esame della documentazione ricevuta e, sulla base di questa e di eventuali integrazioni/chiarimenti/aggiustamenti richiesti ai singoli Enti (con un’interlocuzione diretta fra l’Ufficio e l’Ente stesso), procederà all’ iscrizione nella corrispondente sezione del registro unico dell’Ente. Ma potrà anche – se l’Ente avanzerà tale richiesta o se dall’ esame della situazione si ponesse la possibilità / esigenza di una diversa iscrizione, proporre all’ Ente una differente “collocazione” in altra sezione del registro. Un’organizzazione di volontariato, ad esempio, proveniente dal registro regionale del Volontariato potrà, in questa fase, scegliere o vedersi proporre la propria iscrizione ina altra sezione del RUNTS (ad esempio quello delle associazioni di promozione sociale, piuttosto che quello degli “altri enti” e così via). Questa fase di “interlocuzione” dovrà concludersi entro ulteriori 180 giorni e, pertanto, entro l’agosto prossimo, tutti gli Enti “trasmigrati” dagli attuali registri Regionali delle odv – aps, dovrebbero essere iscritti nel nuovo registro regionale (salvo in caso dell’interruzione della decorrenza dei termini per l’acquisizione di ulteriori informazioni / documentazioni) . Qualora, invece, vengano individuati, da parte dell’Ufficio, rilevanti motivi ostativi all’ iscrizione o l’Ente rinuncia a tale iscrizione, l’Ufficio stesso comunicherà all’ Ente la mancata iscrizione e, conseguentemente, la non-attribuzione della qualificazione di Ente del Terzo Settore.

Gli Enti non profit di nuova costituzione o già precedentemente costituiti ma non soggetti a “trasmigrazione” perché non iscritti nei registri regionali o delle province autonome : potranno – possedendo i requisiti indicati nel D.Lvo 117/2017 ( codice del terzo settore) – procedere sin d’ora alla iscrizione diretta presentando apposita istanza attraverso La piattaforma disponibile dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali oppure dal sito servizi.lavoro.gov.it (qui il link alla piattaforma). Le organizzazioni dovranno dotarsi di alcuni strumenti di comunicazione digitali imprescindibili per la gestione delle pratiche: Spid (sistema pubblico di identità digitale) o carta d’identità elettronica (Cie) per l’accesso; Pec (posta elettronica certificata) e la firma digitale (modalità cades) per la gestione dei documenti richiesti. Nel nostro “primo piano” del 15 novembre scorso https://www.volontariatotorino.it/runts-ecco-come-ottenere-spid-pec-e-firma-digitale/ forniamo le informazioni necessarie per ottenere tali strumenti. Sarà infatti lo Spid la chiave di accesso per gli enti alla piattaforma o in alternativa la carta di identità elettronica (Cie) del dichiarante. Nello specifico potranno accedere alla piattaforma per le richieste di iscrizione solo il legale rappresentante dell’organizzazione o quello della rete associativa di appartenenza. Nei casi di iscrizione con richiesta contestuale di personalità giuridica, invece, dovrà autentificarsi e depositare gli atti il notaio che segue la pratica. La Pec, invece, servirà per ricevere e inoltrare specifiche comunicazioni all’Ufficio, il quale comunicherà con l’organizzazione anche attraverso notifiche all’interno della piattaforma. La firma dei documenti (che dovranno essere sempre inviati in formato pdf/a), infine, dovrà avvenire attraverso la firma digitale (modalità cades, con la quale i file vengono salvati con l’estensione p7m) appartenente al referente che ha inoltrato la richiesta di iscrizione, riconducibile tramite codice fiscale. È importante inviare il file senza modificarne il nome. Dall’ invio dell’istanza l’Ufficio del RUNTS (sempre fatti salvi eventuali sospensioni per integrazioni / modifiche etc.) avrà 60 giorni di tempo per provvedere all’ iscrizione dell’Ente, o al suo diniego per cause motivate.

E le Onlus “d’opzione” (quelle cioè iscritte – a loro richiesta- nell’ apposito elenco tenuto dall’ agenzia delle entrate)? (a cui forniamo, a titolo puramente informativo, il collegamento aggiornato al 31 dicembre 2020): per questi Enti il “percorso” per la loro iscrizione nel RUNTS (in assenza della quale – lo ricordiamo – l’ Ente può continuare a esistere ma, “scomparendo” la qualificazione di Onlus, a partire presumibilmente dal 2023, perdendo tutta la normativa collegata a tale qualificazione e vedendosi costretto alla devoluzione –parziale- del patrimonio) non è ancora del tutto definito. Il Decreto Direttoriale 561/ 2021 (quello che da avvio al RUNTS, per intenderci) rinvia, infatti, a “separate comunicazioni” per l’iscrizione di tali Ente (vedi punto 7 dell’articolo unico del decreto direttoriale : https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DD-561-del-26102021-Provvedimento-avvio-RUNTS.pdf).

Attendiamo, perciò, i provvedimenti che l’Agenzia delle Entrate dovrà emanare, auspicando che ciò avvenga con una certa rapidità, “spianando la strada” alla procedura di iscrizione nel RUNTS di molte migliaia di Enti (in Piemonte – al 31.12.2020: 2184, di cui 1298 nella sola provincia di Torino).

Gli uffici del Centro di Servizi “Vol.To” rimangono a disposizione per fornire i chiarimenti e le informazioni di cui dispongono in merito.