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Il decreto sulle “attività diverse” (finalmente) pubblicato in G.U.

Lo aspettavamo da tempo. Firmato lo scorso maggio dal Ministro del Lavoro, dopo un’ulteriore attesa è stato pubblicato il 26 luglio in Gazzetta Ufficiale il decreto (D.M. 107 del 19 maggio 2021) che stabilisce criteri e limiti per l’esercizio delle “attività diverse” da parte degli Enti del Terzo Settore.

Il decreto, le cui previsioni saranno applicabili (come gran parte di quelle che riguardano i “nuovi” regimi fiscali e contabili degli ETS) dal “primo esercizio successivo a quello di operatività del RUNTS e di ricevimento dell’approvazione da parte dell’Unione Europea” definisce quanto richiesto dall’ articolo 6 del D.Lvo 117/2017 ( codice del terzo settore ) in merito, appunto, alle “attività diverse” .

Il codice, infatti, prescrive che un Ente del Terzo Settore svolga, in via esclusiva o prevalente una o più fra le attività di interesse generale previste all’ articolo 5 del codice stesso. Accanto a queste, tuttavia, possono essere svolte anche c.d. “attività diverse” se:

lo statuto lo prevede

– esse siano “secondarie e strumentali” rispetto a quelle di interesse generale.

Oltre alla previsione statutaria (che non deve spingersi ad elencare dettagliatamente quali siano le attività previste, ma soltanto prevederne in via generica il possibile svolgimento) occorre una successiva individuazione puntuale che può avvenire da parte dell’organo che lo statuto stesso indica come deputato a tale competenza (generalmente: l’organo di amministrazione).

Il rispetto dei criteri di “secondarietà e strumentalità” (che deve essere certificato da parte dell’organo di amministrazione nella relazione di missione – per gli Enti che redigono il bilancio composto da : stato patrimoniale / rendiconto di gestione / relazione di missione – oppure con apposita nota in calce al rendiconto per cassa – per gli Enti che adottano tale modalità “semplificata” di rendicontazione) richiede, però la definizione di cosa si intenda con tali espressioni, così come richiesto dall’art. 6 del Codice.

Sull’ argomento si pronuncia, appunto, il decreto 107/2021 che non definisce le attività diverse rispetto alla loro natura ma che – indipendentemente dal loro oggetto – le considera “strumentali” se sono esercitate dall’ Ente per la realizzazione (il sostegno) delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da perseguire con la/le attività di interesse generale svolte.

Sul piano della secondarietà, invece, viene introdotto un parametro quantitativo.

Sono “secondarie” quelle attività che rispettano, nell’esercizio, almeno un parametro fra:

i relativi ricavi non sono superiori al 30% delle entrate complessive dell’Ente

i relativi ricavi non sono superiori al 66% dei costi complessivi dell’Ente.

Fra questi costi possono venire computati, anche:

– i costi figurativi connessi all’ impegno dei volontari non occasionali

– le erogazioni gratuite (beni o servizi) per il loro valore nominale

– la differenza fra il valore normale di beni o servizi acquistati per l’attività statutaria dell’Ente ed il costo effettivo di acquisto.

Resta ancora da indagare cosa avvenga in caso di mancato rispetto dei criteri per lo svolgimento di attività diverse.

Il Decreto Ministeriale prevede, in merito, per l’Ente che non abbia rispettato (almeno uno dei) criteri di “secondarietà” sopra riportati di darne segnalazione entro trenta giorni dall’ approvazione del bilancio all’ ufficio territoriale del RUNTS . Nell’ esercizio immediatamente successivo l’Ente stesso è obbligato a rientrare dello “sforamento” effettuato. Se questo rientro non avviene nell’ esercizio successivo, il RUNTS provvederà alla cancellazione dal Registro dell’Ente stesso, con le conseguenze collegate.

Allegato: il testo del D.M.- 107/2021 pubblicato in G.U.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/26/21G00115/sg