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Il 31 ottobre è il termine ultimo per procedere all’adeguamento degli statuti di ODV, APS e Onlus? O no?

Qualche equivoco da chiarire e qualche ansia da spegnere in merito all’adeguamento statutario previsto dall’art. 101 del Codice del Terzo Settore

 

Molte associazioni si rivolgono al nostro Centro Servizi per il Volontariato per avere informazioni circa le conseguenze del mancato rispetto del termine del 31 ottobre per procedere all’adeguamento dei loro statuti.

Innanzitutto ribadiamo che a essere interessate da questa disposizione sono unicamente le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale già iscritte nei rispettivi Registri Regionali, e le Onlus iscritte nell’elenco tenuto dall’Agenzia delle Entrate (pubblicato sul sito www.agenziaentrate.gov.it).

Tale termine, dopo svariati “slittamenti” (la scadenza originaria era di 24 mesi dalla entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, quindi a luglio 2019), è stato ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2020 da una disposizione contenuta nel Decreto “Cura Italia” emanato per l’emergenza Covid-19.

La nuova scadenza così determinata riguarda, però, non già il termine ultimo entro cui si può procedere all’adeguamento degli statuti, bensì il termine in cui esso può avvenire utilizzando la c.d. modalità semplificata, ovvero “…modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”.

La considerazione che ne deriva è questa: per chi volesse provvedere all’adeguamento statutario successivamente (cosa assolutamente possibile) i quorum da rispettare saranno quelli rafforzati tipici delle deliberazioni straordinarie.

Quindi, per riassumere, le condizioni da rispettare (contemporaneamente) per poter utilizzare la modalità semplificata sono due:

Qualunque altra previsione statutaria ex-novo (ad esempio per introdurre la possibilità di esercizio di attività diverse oppure per consentire lo svolgimento delle assemblee in modalità telematica, o ancora per variare la denominazione dell’Ente o regole del suo funzionamento…) o che si realizzi dopo la data-limite del 31 ottobre – configurando una modifica statutaria vera e propria e non un semplice adeguamento – dovrà avvenire con assemblea straordinaria che rispetti modalità e maggioranze definite per tale tipologia d’assemblea.

Usualmente, gli statuti di OdV, APS e Onlus prevedono per le assemblee ordinarie meccanismi (ad esempio attraverso la doppia convocazione) che consentono di assumere deliberazioni qualunque sia il numero dei presenti, mentre per le assemblee straordinarie il quorum di validità riprende le disposizioni dell’art. 21 del Codice Civile, che recita: “per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti”.

Problema non da poco, soprattutto per le organizzazioni che abbiano un grande numero di aderenti, che – per modificare o anche solo per adeguare dopo il 31 ottobre il proprio statuto – dovranno rispettare il quorum di soci presenti o rappresentati in percentuale molto elevata rispetto all’intera compagine associativa.

Ma, seppure con questa ulteriore difficoltà, ogni intervento di modifica statutaria – lo ripetiamo – sarà ancora perfettamente legittimo anche se avverrà in data successiva al 31 ottobre prossimo.