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Decreto “Cura Italia”: gli impatti istituzionali sul sistema dei CSV

CSVnet chiede di approfondire gli impatti istituzionali che il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura-Italia) –  Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19 – può determinare sul sistema dei Centri servizio per il volontariato in Italia.

In premessa, occorre ricordare che le disposizioni introdotte con il decreto-legge debbono essere convertite in legge, ai sensi dell’art. 77 della Costituzione, entro sessanta giorni dal giorno della loro pubblicazione. Pertanto, occorrerà verificare le eventuali modificazioni, all’esito dell’esame parlamentare.

 

1. Adeguamento degli statuti.

La prima questione che può riguardare i CSV è la proroga del termine per l’adeguamento dello statuto al Codice del Terzo settore. L’art. 35, comma 1, del decreto-legge proroga il termine per l’adeguamento degli statuti delle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus con la modalità semplificata dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020 (ai sensi dell’art. 101, c.2 CTS). Ciò non riguarda, evidentemente, il processo di adeguamento degli statuti degli enti gestori CSV ai fini dell’accreditamento ai sensi dell’art. 61 e 101, c.6 del Codice del Terzo settore. I termini per l’adozione dello statuto, in conformità ai requisiti di cui all’art. 61 del Codice del Terzo settore, sono definiti dalla Fondazione ONC, nell’ambito della procedura c.d. Manifestazione di interesse.

 

2. Proroga del termine per l’approvazione dei bilanci

L’art. 35, comma 3, del decreto-legge Cura Italia prevede che, per l’anno 2020, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le Onlus per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricada all’interno del periodo emergenziale definito con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (31 gennaio 2020 – 31 luglio 2020, salvo proroghe), possono approvare tali bilanci entro il 31 ottobre 2020, anche in deroga alle eventuali previsioni di leggi statali o regionali, regolamenti o dello statuto. Sotto il profilo soggettivo, tale disposizione riguarda, quindi, i soli enti gestori CSV che siano in possesso di una delle tre qualifiche sopra menzionate (ODV, APS o Onlus). Per gli enti gestori CSV che non siano in possesso di tale qualifica, la disposizione di cui all’art. 35, comma 3 non opera. Tuttavia, si deve ricordare come l’art. 1, c.1, lett. g) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 – esteso a tutto il territorio nazionale con il D.P.C.M. 9 marzo 2020 – abbia disposto la sospensione di «tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato». Pertanto, per tali enti gestori CSV privi della qualifica di cui sopra, si deve ritenere in ogni caso impossibile, per ordine dell’autorità governativa, la convocazione dell’assemblea degli associati per l’approvazione del bilancio (fatto salvo quanto si dirà al par. 3 sulle modalità di riunione degli organi sociali), quantomeno fino al termine del 3 aprile 2020. In tali casi, pertanto, la mancata approvazione non integra una violazione dello statuto. Può costituire una buona prassi, nell’eccezionalità della situazione nazionale, offrire comunque una adeguata informazione agli associati e – ove già predisposti – comunicare loro i bilanci (sia d’esercizio che sociale), eventualmente corredato dalle relazioni previste dalla legge. Può altresì costituire una buona prassi suggerire che l’ONC trasmetta a tutti gli OTC e, loro tramite, ai componenti degli organi di controllo da loro designati una informativa a tale proposito, così da allineare, a livello nazionale, la condotta di CSV e di OTC. Giova ricordare che l’approvazione dei bilanci secondo quanto previsto dal Codice del Terzo settore, è atto di competenza dell’assemblea degli associati dell’ente gestore (art. 25, c.1, lett. c) CTS). L’OTC non dispone di un potere di approvazione dei bilanci, né in via preventiva rispetto all’approvazione assembleare né in via successiva. Ad essi spetta, invece, la verifica della legittimità e della correttezza dell’attività dei CSV in relazione all’uso delle risorse del FUN, nonché la loro generale adeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile, tenendo conto delle disposizioni del Codice e degli indirizzi generali strategici fissati dall’ONC (ai sensi dell’art. 65, c. 7, lett. g) CTS). Sotto il profilo oggettivo, la disposizione del decreto-legge fa riferimento, genericamente, ai «bilanci». Si ritiene, quindi, che la disposizione riguardi sia il bilancio consuntivo sia il bilancio sociale (che costituisce specifico obbligo statutario per gli enti gestori, ai sensi dell’art. 61, c.1, lett. l) CTS).

 

3. Modalità di riunione degli organi sociali di associazioni e fondazioni

L’art. 73, c. 4 del decreto-legge Cura Italia ammette, in via generale, la possibilità per le associazioni private, sia riconosciute sia non riconosciute, e per le fondazioni, che non abbiano regolamentato e determinato nei rispettivi statuti modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, che i propri organi si possano riunire con tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente. Tale possibilità è ammessa per il periodo emergenziale definito con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (31 gennaio 2020 – 31 luglio 2020, salvo proroghe).

La disposizione introduce la possibilità di derogare alle modalità di riunione stabilite da ciascuno statuto per tutti gli organi sociali (assemblea degli associati, organo di amministrazione, organo di controllo, altri organi previsti dagli statuti). Per gli enti gestori CSV, in particolare, appare di particolare rilevanza che – ove essi intendano avvalersi della facoltà accordata dall’art. 73, c.4 del decreto-legge – siano definite ex ante, con delibera dell’organo interessato adottata necessariamente in videoconferenza, le modalità con le quali è assicurata la trasparenza delle deliberazioni (ad es., mettendo a disposizione in anticipo i materiali istruttori), la tipologia di deliberazioni che possono essere adottate (ad es., solo deliberazioni indifferibili), la possibilità di identificare con certezza i partecipanti (ad es., al fine di assicurare che le votazioni avvengano nelle modalità previste dallo statuto, specialmente per ciò che attiene alla ponderazione dei voti prevista negli statuti), nonché l’adeguata pubblicità (ad es., assicurando quanto previsto dall’art. 61, c.1, lett. k) CTS, a proposito della partecipazione dell’organo di controllo).

(fonte CSVnet)