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Rendicontare con i modelli ministeriali unificati: attrezziamoci

Nel rinviare a quanto da noi già pubblicato lo scorso 4 dicembre 2020 (https://www.volontariatotorino.it/i-modelli-di-rendicontazione/ri-facciamo il punto sulla questione e forniamo le attese indicazioni su come il nostro Centro si attiva per fornire adeguata consulenza ed assistenza agli Enti sottoposti a tale disposizione.

L’esercizio 2021 sarà il primo a doversi rendicontare utilizzando la modulistica approvata con il decreto ministeriale previsto dall’art. 13 del Codice del Terzo settore, emanato il 5.3.2020 e pubblicato in GU il 18 aprile 2020 , ove sono stati pubblicati gli schemi contenenti i modelli di bilancio e rendicontazione da adottare. 

Chi? Tutti gli “Enti del Terzo settore” .  In questa fase con questa espressione si intendono: LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, iscritte nel registro regionale del volontariato (*); LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIOMNE SOCIALE, iscritte nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale (*); LE ONLUS, iscritte nell’anagrafe dell’agenzia delle Entrate (*).

(*) iscrizione avvenuta entro il 22 nov. 2021

Quando?  Riguardo al termine entro il quale il bilancio deve essere approvato si prende come riferimento l’art.2364, comma 2, del Codice civile (riferito alle società), che prevede che l’Assemblea per l’approvazione del bilancio debba essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Ciò significa che per le associazioni il cui esercizio sociale coincide con l’anno solare (che sono la stragrande maggioranza) il termine in oggetto scade il 30 aprile: entro tale data dovrà essere convocata l’Assemblea (almeno in prima convocazione) per approvare il bilancio dell’esercizio successivo.

Nel 2021 un provvedimento straordinario collegato alla emergenza da covid-19 (decreto “cura Italia”) ha consentito una temporanea deroga alla disposizione soprariportata, ammettendo l’approvazione dei bilanci 2020 di tutti gli Enti non-profit in tempi successivi.

Ma, come detto, si è trattato di una deroga specifica e, pertanto, nulla autorizza a credere che ciò si ripeta, quindi significa che per le associazioni il cui esercizio sociale coincide con l’anno solare (che sono la stragrande maggioranza) il termine per l’approvazione del bilancio 2021, allo stato attuale della normativa, scada il 30 aprile 2022.

Vale la pena ricordare che una volta approvato, entro il 30 giugno 2022 il bilancio dovrà essere pubblicato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Come? Le rendicontazioni dovranno avvenire utilizzando modelli utili a rappresentare:

– lo stato patrimoniale dell’Ente (mod. A)

– il rendiconto gestionale (mod. B)

– la relazione di missione (mod. C)

Qualora, però, l’Ente abbia una dimensione economica “contenuta” (ovvero non abbia riportato entrate superiori a 220.000 € nell’ esercizio precedente) è consentita una modalità “semplificata”, mediante una più semplice rendicontazione per cassa (modello D)

Non trattiamo, in questa sede, un ulteriore obbligo rendicontativo che riguarda gli Enti con entrate nell’ esercizio superiori ad 1 milione di€ per i quali è prevista (art. 14 D.L. 117/2017) la redazione e la pubblicazione anche di un “bilancio sociale”.  Approfittiamo, però, per ricordare che – indipendentemente dalle rendicontazioni di cui stiamo trattando – gli ETS con entrate superiori a 100.000 € devono in ogni caso pubblicare annualmente (e tenere aggiornati) nel proprio sito gli eventuali emolumenti, compensi, corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, a dirigenti e ad associati.

Come Vol.To faciliterà l’adempimento di questo obbligo?: Il nostro Centro di servizi, consapevole che –soprattutto per il primo anno di adozione della modulistica e per gli ETS meno “strutturati”- queste nuove modalità di rendicontazione possono costituire elementi di incertezza e di preoccupazione, avvia una serie integrata di attività  che schematizziamo nella tabella sottostante:

Attività Destinatari Modalità Note
Informazione Tutti gli ETS Pubblicazione di informazioni  su sito e newsletter Da gennaio 2022
Formazione ETS accreditati

Seminari tematici (webinar)

Pubblicazione (sito)  di “clip” esplicative

Iscrizione da parte dei rappresentanti degli Enti.

https://gestionale.volontariato.torino.it/Frontend/Login.aspx?ref=%2fFrontend%2fFormazione.aspx

Da febbraio 2022

Assistenza/

consulenza

ETS accreditati tenuti solo alla compilazione del  “mod. D”

(rendiconto per cassa)

Laboratori di assistenza alla riclassificazione dei bilanci

Iscrizione da parte dei rappresentanti degli Enti , secondo modalità comunicate. 

Il calendario dei laboratori verrà pubblicato sul sito web del centro, immediatamente  dopo l’approvazione del “piano d’attività 2022”  del centro stesso  da parte dell’ O.T.C.

 

 

 

 

 

I rapporti di lavoro autonomo occasionale: la comunicazione (preventiva) all’Ispettorato

Il decreto fiscale (decreto legge 146 del 2021) ha introdotto a partire dal 21 dicembre 2021 un nuovo obbligo di comunicazione in relazione alla prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Il ricorso al lavoro autonomo occasionale è uno dei più utilizzati da parte degli ETS. Esso è la forma contrattuale, definita contratto d’opera dall’articolo 2222 del Codice civile, che si concretizza quando una persona si obbliga a realizzare un’opera o prestare un servizio dietro corrispettivo, ma senza vincolo di subordinazione e con lavoro prevalentemente proprio.

Il D-L- 146/2021 ha introdotto un nuovo obbligo in materia: il committente deve provvedere ad una preventiva comunicazione che deve essere effettuata all’Ispettorato territoriale del lavoro competente, tramite sms o posta elettronica, indicando i dati del committente e del prestatore, il luogo della prestazione, una sintetica descrizione dell’attività e la data di inizio e di presumibile conclusione della prestazione.

È prevista una sanzione che va da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

La nota congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dell’Ispettorato nazionale del lavoro dello scorso 11 gennaio ha nel frattempo chiarito meglio i contenuti dell’obbligo, stabilendo che esso riguarda i rapporti avviati dopo il 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della disposizione) o, anche se avviati prima, ancora in corso all’11 gennaio 2022 (data di emanazione della nota).

La nota ha inoltre precisato che la comunicazione all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente (i cui contatti sono presenti in calce alla nota) andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022 compreso per tutti i rapporti di lavoro autonomo occasionale:

  • ancora in essere all’11 gennaio 2022;
  • iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati all’11 gennaio 2022.

Qualora non si proceda alla comunicazione entro il termine potrà scattare la sanzione nei termini menzionati sopra.

La nota specifica che il nuovo obbligo di comunicazione interessa solo i committenti che operano in qualità di imprenditori: sembrerebbe quindi che la disposizione interessi solamente gli enti non profit che svolgono attività commerciale e non quelli dotati di solo codice fiscale (che non svolgono quindi alcun tipo di attività commerciale).

Vista però l’incertezza ad oggi esistente, e in attesa di necessarie precisazioni sul tema, il consiglio per tutti gli enti non profit che abbiano concluso prestazioni di lavoro autonomo occasionale e rientrino nei casi sopra descritti è quello di procedere comunque in via prudenziale all’invio della comunicazione.

Il RUNTS è attivo e adesso? Ecco le cose da sapere

Come ormai tutti sanno, dal 23 novembre il Registro Unico Nazionale del Terzo settore è stato attivato. Tale fatto, che costituisce – indubbiamente – un passo della massima rilevanza nel (lungo) processo per la piena attuazione della “riforma del terzo settore” porta con sé alcune conseguenze, diverse per i vari tipi di aspiranti ETS

Per le Organizzazioni di volontariato (odv) e le associazioni di promozione sociale (aps) già iscritte nei rispettivi registri delle Regioni e delle Province autonome al giorno precedente, si avvia la fase della “trasmigrazione” dei loro dati dai “vecchi” registri al RUNTS che i precedenti detentori (le Regioni e le Provincie Autonome, appunto) devono realizzare entro 90 giorni. Come noto la nostra Regione sta attuando questo trasferimento di dati previa verifica della correttezza e attualità degli stessi mediante il portale SIS.TRA e, fra le prime in Italia, ha già eseguito ripetuti “trasferimenti” di blocchi di dati.

Conclusa questa “trasmigrazione” l’Ufficio territoriale del RUNTS avvierà l’esame della documentazione ricevuta e, sulla base di questa e di eventuali integrazioni/chiarimenti/aggiustamenti richiesti ai singoli Enti (con un’interlocuzione diretta fra l’Ufficio e l’Ente stesso), procederà all’ iscrizione nella corrispondente sezione del registro unico dell’Ente. Ma potrà anche – se l’Ente avanzerà tale richiesta o se dall’ esame della situazione si ponesse la possibilità / esigenza di una diversa iscrizione, proporre all’ Ente una differente “collocazione” in altra sezione del registro. Un’organizzazione di volontariato, ad esempio, proveniente dal registro regionale del Volontariato potrà, in questa fase, scegliere o vedersi proporre la propria iscrizione ina altra sezione del RUNTS (ad esempio quello delle associazioni di promozione sociale, piuttosto che quello degli “altri enti” e così via). Questa fase di “interlocuzione” dovrà concludersi entro ulteriori 180 giorni e, pertanto, entro l’agosto prossimo, tutti gli Enti “trasmigrati” dagli attuali registri Regionali delle odv – aps, dovrebbero essere iscritti nel nuovo registro regionale (salvo in caso dell’interruzione della decorrenza dei termini per l’acquisizione di ulteriori informazioni / documentazioni) . Qualora, invece, vengano individuati, da parte dell’Ufficio, rilevanti motivi ostativi all’ iscrizione o l’Ente rinuncia a tale iscrizione, l’Ufficio stesso comunicherà all’ Ente la mancata iscrizione e, conseguentemente, la non-attribuzione della qualificazione di Ente del Terzo Settore.

Gli Enti non profit di nuova costituzione o già precedentemente costituiti ma non soggetti a “trasmigrazione” perché non iscritti nei registri regionali o delle province autonome : potranno – possedendo i requisiti indicati nel D.Lvo 117/2017 ( codice del terzo settore) – procedere sin d’ora alla iscrizione diretta presentando apposita istanza attraverso La piattaforma disponibile dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali oppure dal sito servizi.lavoro.gov.it (qui il link alla piattaforma). Le organizzazioni dovranno dotarsi di alcuni strumenti di comunicazione digitali imprescindibili per la gestione delle pratiche: Spid (sistema pubblico di identità digitale) o carta d’identità elettronica (Cie) per l’accesso; Pec (posta elettronica certificata) e la firma digitale (modalità cades) per la gestione dei documenti richiesti. Nel nostro “primo piano” del 15 novembre scorso https://www.volontariatotorino.it/runts-ecco-come-ottenere-spid-pec-e-firma-digitale/ forniamo le informazioni necessarie per ottenere tali strumenti. Sarà infatti lo Spid la chiave di accesso per gli enti alla piattaforma o in alternativa la carta di identità elettronica (Cie) del dichiarante. Nello specifico potranno accedere alla piattaforma per le richieste di iscrizione solo il legale rappresentante dell’organizzazione o quello della rete associativa di appartenenza. Nei casi di iscrizione con richiesta contestuale di personalità giuridica, invece, dovrà autentificarsi e depositare gli atti il notaio che segue la pratica. La Pec, invece, servirà per ricevere e inoltrare specifiche comunicazioni all’Ufficio, il quale comunicherà con l’organizzazione anche attraverso notifiche all’interno della piattaforma. La firma dei documenti (che dovranno essere sempre inviati in formato pdf/a), infine, dovrà avvenire attraverso la firma digitale (modalità cades, con la quale i file vengono salvati con l’estensione p7m) appartenente al referente che ha inoltrato la richiesta di iscrizione, riconducibile tramite codice fiscale. È importante inviare il file senza modificarne il nome. Dall’ invio dell’istanza l’Ufficio del RUNTS (sempre fatti salvi eventuali sospensioni per integrazioni / modifiche etc.) avrà 60 giorni di tempo per provvedere all’ iscrizione dell’Ente, o al suo diniego per cause motivate.

E le Onlus “d’opzione” (quelle cioè iscritte – a loro richiesta- nell’ apposito elenco tenuto dall’ agenzia delle entrate)? (a cui forniamo, a titolo puramente informativo, il collegamento aggiornato al 31 dicembre 2020): per questi Enti il “percorso” per la loro iscrizione nel RUNTS (in assenza della quale – lo ricordiamo – l’ Ente può continuare a esistere ma, “scomparendo” la qualificazione di Onlus, a partire presumibilmente dal 2023, perdendo tutta la normativa collegata a tale qualificazione e vedendosi costretto alla devoluzione –parziale- del patrimonio) non è ancora del tutto definito. Il Decreto Direttoriale 561/ 2021 (quello che da avvio al RUNTS, per intenderci) rinvia, infatti, a “separate comunicazioni” per l’iscrizione di tali Ente (vedi punto 7 dell’articolo unico del decreto direttoriale : https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DD-561-del-26102021-Provvedimento-avvio-RUNTS.pdf).

Attendiamo, perciò, i provvedimenti che l’Agenzia delle Entrate dovrà emanare, auspicando che ciò avvenga con una certa rapidità, “spianando la strada” alla procedura di iscrizione nel RUNTS di molte migliaia di Enti (in Piemonte – al 31.12.2020: 2184, di cui 1298 nella sola provincia di Torino).

Gli uffici del Centro di Servizi “Vol.To” rimangono a disposizione per fornire i chiarimenti e le informazioni di cui dispongono in merito.

Un promemoria…di inizio anno

Gli amministratori di un ETS si trovano a dover ottemperare a disposizioni che – soprattutto in questa fase di inizio d’anno – è bene richiamare alla memoria per poter adeguatamente pianificare l’elaborazione dei dati necessari e calendarizzare le attività richieste. Proviamo, con una tabella, a fornire un (speriamo utile) “pro-memoria” in merito:

Esistono, poi, altre “date significative” che è utile conoscere e tenere a mente in questa fase:

– riguardo l’avviamento del RUNTS: dal 23 novembre 2021 è in corso la fase di “trasmigrazione” (trasferimento) dei dati di ODV ed APS dai registri regionali agli uffici territoriali del RUNTS.  Tale trasferimento si concluderà entro 90 giorni, ossia entro il prossimo 21 febbraio. Da quella data, e nei 180 giorni successivi, si avvierà la fase di verifica delle documentazioni da parte degli uffici territoriali del RUNTS, con la relativa interlocuzione con i (futuri) ETS. Entro il 20 agosto, perciò, si concluderà la procedura di iscrizione nel RUNTS di ODV ed APS provenienti dai “vecchi” registri regionali.

Link a precedente notizia pubblicata: https://www.volontariatotorino.it/il-runts-e-attivo-e-adesso-ecco-le-cose-da-sapere/

– riguardo alla nomina di un organo di controllo :, L’ ART. 30 del Codice del Terzo settore prescrive la nomina di un organo di controllo , oltre che per le  Fondazioni, per quegli ETS (in mancanza della piena operatività del RUNTS vanno intese assoggettate all’ obbligo le odv, aps, onlus) che raggiungono alcuni parametri dimensionali   Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato la nota n. 11560 del 2 novembre 2020 nella quale chiarisce che le norme che prevedono l’istituzione dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti sono tra quelle che sono entrate in vigore immediatamente con la pubblicazione del D.lgs. 117/2017, poiché “non presentano un nesso di diretta riconducibilità all’istituzione ed all’operatività del registro unico nazionale, ovvero all’adozione di successivi provvedimenti attuativi“. La nota continua poi specificando che “il computo dei due esercizi consecutivi debba partire dall’esercizio 2018 sicché la verifica dell’eventuale integrazione dei presupposti dimensionali andrà fatta considerando i dati di consuntivo del bilancio di esercizio relativo agli anni 2018 e 2019“, con la conseguenza che per alcuni enti l’obbligo di nomina decorra già dal 2020. Per quegli Enti assoggettati all’ obbligo ma che non avessero ancora provveduto la prima assemblea utile (ordinaria 2022) è l’occasione appropriata per provvedere positivamente, adeguandosi ad una precisa disposizione di legge, l’inosservanza della quale potrebbe impedire l’iscrizione nel RUNTS dell’Ente stesso.

Link a precedente notizia pubblicata: https://www.volontariatotorino.it/lorgano-di-controllo-per-gli-enti-del-terzo-settore-e-il-momento-della-nomina/

 

“Scegliere” di diventare un ETS: quali opzioni, quali conseguenze

La possibilità di “diventare” un Ente del terzo settore pone le organizzazioni di fronte ad una scelta molto rilevante e densa di conseguenze. Proviamo, aiutandoci con una tabella riassuntiva, a ricapitolare le situazioni che si possono configurare ed a focalizzare le conseguenze delle scelte operate.

Per la Treccani, “scegliere” significa distinguere e determinare, tra più cose o persone, quella che sia o ci sembri più adatta allo scopo o più conveniente alle circostanze. In relazione alla riforma del terzo settore questo verbo indica l’esigenza di compiere una serie di valutazioni che conducano ad adottare la miglior forma giuridica per il futuro del proprio Ente e, soprattutto, se – e come – “entrare” nel perimetro degli Enti del Terzo Settore.

Se, infatti, ad alcune tipologie di Enti non-profit è riconosciuto una sorta di “diritto” a divenire un Ente del Terzo Settore attraverso un provvedimento d’ufficio (la ormai celebre “trasmigrazione” dagli attuali registri regionali) per altri Enti tale procedura non esiste e, pertanto, essi devono – appunto – eseguire una scelta, ovvero “determinare l’opzione che sembra più adatta” scrivendosi – o meno – nel Registro Unico del Terzo Settore.

Da ogni scelta, però, derivano conseguenze di varia natura che è opportuno avere ben presenti, per poterne ponderare opportunamente la portata ed il rilievo.

La tabella che segue riassume, in via estremamente semplificata, le conseguenze delle scelte possibili operate, rispettivamente, da una organizzazione di volontariato attualmente iscritta nel relativo registro regionale, un (generico) Ente non-profit non iscritto in alcun registro regionale né nell’anagrafe delle ONLUS, un’associazione di promozione sociale attualmente iscritta nel relativo registro regionale, un ente non commerciale iscritto nell’ anagrafe delle ONLUS tenuta dall’agenzia delle Entrate.

Le “donazioni in natura”: un’opportunità da non trascurare

Inutile ripeterlo: ricevere una “donazione” per un Ente del Terzo settore è sempre un piacere. L’apprezzamento per l’attività svolta, per l’impegno profuso (particolarmente da parte di persone che non traggono nessun beneficio economico per la loro opera), per il contributo al miglioramento della Società si manifesta tangibilmente attraverso questo gesto di sostegno e di fiducia.

Ma se la “donazione” non consiste in una somma di danaro o qualcosa di simile ma in un bene “materiale” che succede? Vediamolo insieme.

Il “codice del terzo settore” prevede, all’ art. 83, una serie di benefici fiscali per quei contribuenti (persone fisiche, imprese, enti) che sostengano il terzo settore attraverso “erogazioni liberali” a questi destinate.

Tali erogazioni possono avvenire – oltre che in denaro anche “in natura”, con assoluta eguaglianza di benefici fiscali per il donatore.

Ciò sta a significare che per il donatore è assolutamente indifferente erogare il proprio “sostegno” donando denaro o beni e ottenendo una detrazione dalla propria imposta o una deduzione dal proprio reddito, sulla base della somma erogata o sul valore del/i beni donati e tenuto conto della tipologia di Ente destinatario (vedi tabella in calce).

Ma la disposizione del codice (in vigore dal 1° gennaio 2018) proprio in merito alle donazioni “in natura” rinviava ad un successivo atto normativo che ne avrebbe fissato le modalità ammesse. Perciò: “tutti fermi” ad attendere questo decreto che – di fatto – avrebbe “sbloccato” una importante forma di sostegno al terzo settore.

Il 28 novembre 2019, finalmente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato l’atteso decreto (pubblicato in G.U. il 30 gennaio 2020) “spianando la strada” all’applicazione delle previsioni dell’art. 83 del Codice in materia.

Intanto si è definito che la norma è applicabile per le erogazioni in natura a tutti gli ETS, comprese le cooperative sociali, ma non alle imprese sociali costituite in forma di società (in attesa dell’istituzione del Registro degli Enti del terzo Settore l’applicazione è limitata ad OdV, APS, Onlus iscritte negli appositi registri ). Ovviamente è ribadito il vincolo ( già desumibile dall’ art. 8 del Codice ma….repetita juvant) che le donazioni ricevute siano utilizzate per le attività statutarie destinate al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale .

Se la determinazione dell’entità del beneficio fiscale per le erogazioni in denaro è piuttosto semplice, un po’ più complicato, però, è determinare quanto “valga” una donazione in natura.

Il decreto stabilisce, in proposito, che occorre considerare il valore “normale” (la relativa definizione può rinvenirsi all’ art. 9 del TUIR) e, nel caso di beni strumentali, al residuo valore fiscale (all’ atto del trasferimento) e, nel caso dei beni indicati nell’ art. 85 del TUIR c.1, ( es. materie prime etc.) al valore minore fra quello normale e quello attribuito alle rimanenze.

Altro aspetto è costituito da “chi definisce tale valore”? Ovviamente è un’incombenza in capo al donatore (che utilizzerà i criteri sopra esposti) ma, qualora la donazione sia di valore superiore ai 30.000 € (o non se ne possa definire il valore con criteri oggettivi) sarà necessario procurarsi una perizia giurata realizzata non più di 90 giorni prima della donazione) che attesti il valore.

E, per finire, ricordiamo la documentazione che deve necessariamente accompagnare la donazione : il donatore deve redigere un documento che elenchi analiticamente i beni donati, indicandone il relativo valore (quando si superano i 30.000 €, ricordiamolo, occorre corredarla da una perizia giurata ); l’ Ente beneficiario deve redigere, invece, una dichiarazione di accettazione della donazione con l’impegno della sua diretta utilizzazione per il raggiungimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale dell’ Ente.

Il decreto sulle “attività diverse” (finalmente) pubblicato in G.U.

Lo aspettavamo da tempo. Firmato lo scorso maggio dal Ministro del Lavoro, dopo un’ulteriore attesa è stato pubblicato il 26 luglio in Gazzetta Ufficiale il decreto (D.M. 107 del 19 maggio 2021) che stabilisce criteri e limiti per l’esercizio delle “attività diverse” da parte degli Enti del Terzo Settore.

Il decreto, le cui previsioni saranno applicabili (come gran parte di quelle che riguardano i “nuovi” regimi fiscali e contabili degli ETS) dal “primo esercizio successivo a quello di operatività del RUNTS e di ricevimento dell’approvazione da parte dell’Unione Europea” definisce quanto richiesto dall’ articolo 6 del D.Lvo 117/2017 ( codice del terzo settore ) in merito, appunto, alle “attività diverse” .

Il codice, infatti, prescrive che un Ente del Terzo Settore svolga, in via esclusiva o prevalente una o più fra le attività di interesse generale previste all’ articolo 5 del codice stesso. Accanto a queste, tuttavia, possono essere svolte anche c.d. “attività diverse” se:

lo statuto lo prevede

– esse siano “secondarie e strumentali” rispetto a quelle di interesse generale.

Oltre alla previsione statutaria (che non deve spingersi ad elencare dettagliatamente quali siano le attività previste, ma soltanto prevederne in via generica il possibile svolgimento) occorre una successiva individuazione puntuale che può avvenire da parte dell’organo che lo statuto stesso indica come deputato a tale competenza (generalmente: l’organo di amministrazione).

Il rispetto dei criteri di “secondarietà e strumentalità” (che deve essere certificato da parte dell’organo di amministrazione nella relazione di missione – per gli Enti che redigono il bilancio composto da : stato patrimoniale / rendiconto di gestione / relazione di missione – oppure con apposita nota in calce al rendiconto per cassa – per gli Enti che adottano tale modalità “semplificata” di rendicontazione) richiede, però la definizione di cosa si intenda con tali espressioni, così come richiesto dall’art. 6 del Codice.

Sull’ argomento si pronuncia, appunto, il decreto 107/2021 che non definisce le attività diverse rispetto alla loro natura ma che – indipendentemente dal loro oggetto – le considera “strumentali” se sono esercitate dall’ Ente per la realizzazione (il sostegno) delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da perseguire con la/le attività di interesse generale svolte.

Sul piano della secondarietà, invece, viene introdotto un parametro quantitativo.

Sono “secondarie” quelle attività che rispettano, nell’esercizio, almeno un parametro fra:

i relativi ricavi non sono superiori al 30% delle entrate complessive dell’Ente

i relativi ricavi non sono superiori al 66% dei costi complessivi dell’Ente.

Fra questi costi possono venire computati, anche:

– i costi figurativi connessi all’ impegno dei volontari non occasionali

– le erogazioni gratuite (beni o servizi) per il loro valore nominale

– la differenza fra il valore normale di beni o servizi acquistati per l’attività statutaria dell’Ente ed il costo effettivo di acquisto.

Resta ancora da indagare cosa avvenga in caso di mancato rispetto dei criteri per lo svolgimento di attività diverse.

Il Decreto Ministeriale prevede, in merito, per l’Ente che non abbia rispettato (almeno uno dei) criteri di “secondarietà” sopra riportati di darne segnalazione entro trenta giorni dall’ approvazione del bilancio all’ ufficio territoriale del RUNTS . Nell’ esercizio immediatamente successivo l’Ente stesso è obbligato a rientrare dello “sforamento” effettuato. Se questo rientro non avviene nell’ esercizio successivo, il RUNTS provvederà alla cancellazione dal Registro dell’Ente stesso, con le conseguenze collegate.

Allegato: il testo del D.M.- 107/2021 pubblicato in G.U.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/26/21G00115/sg

La vidimazione del registro dei volontari: è obbligatoria?

Spesso ricorre, nell’interlocuzione con le organizzazioni che si rivolgono al nostro centro, una domanda relativa all’ obbligo di far vidimare il “registro dei volontari” dell’Ente. Comprendiamo meglio quali siano le disposizioni in materia.

Lo scorso 28 maggio il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è intervenuto con una nota (la nota 7180) su una questione spesso dibattuta e su cui era, più che mai, necessario un pronunciamento da parte del Ministero. Di seguito, il rimando alla nota citata:

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/Nota-7180-del-28052021-Vidimazione-registro-dei-Volontari.pdf

La nota chiarisce che il Codice del Terzo Settore ha espressamente previsto, per tutti gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari non occasionali, l’obbligo di iscriverli in un apposito registro.

Un decreto del Ministro dell’industria, commercio e artigianato (ora Ministro dello sviluppo economico) del 14 febbraio 1992, come modificato dal successivo decreto del 16 novembre 1992, attuativo dell’articolo 4 della legge quadro sul volontariato n. 266/1991, e del relativo obbligo assicurativo, prevede l’istituzione di un registro dei volontari con le relative caratteristiche, ovvero:

  • la numerazione progressiva delle pagine,
  • la bollatura in ogni pagina
  • nonché l’apposizione della dichiarazione da parte dell’autorità che aveva bollato le pagine, circa il numero complessivo delle stesse.

La nota 7180 sottolinea che la vidimazione del registro con le modalità sopra descritte è volta a garantire la veridicità del documento e prevenirne una alternazione dei contenuti 

Viena inoltre dato atto che, quantunque il CTS (Codice del Terzo Settore) non preveda espressamente l’obbligo di numerare e bollare le pagine e di attestarne il numero complessivo, ciò non significa che tali adempimenti non siano più necessari.

La loro previsione è infatti contenuta nelle disposizioni di attuazione (concernendo la modalità di tenuta del registro dei volontari) dell’obbligo assicurativo; obbligo che, chiarisce la nota, è tuttora in essere e che anzi viene esteso a tutti gli enti del Terzo settore, assieme alla possibilità di avvalersi di volontari.

In ultimo rammentiamo che tale vidimazione può avvenire da parte di un Pubblico Ufficiale (notaio, Segretario Comunale ) e che i dati riportati devono riguardare : le generalità complete del Volontario e la data d’inizio ( ed eventualmente di termine ) dell’attività di volontariato. Tali dati devono, inoltre essere mantenuti in costante aggiornamento.