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5 per mille, tempi e modalità per presentare la domanda

È disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it il nuovo elenco permanente degli enti del volontariato  accreditati 2021 (clicca qui), che aggiorna e integra quello pubblicato nel 2020.

In particolare, sono stati inseriti gli enti regolarmente iscritti nell’anno 2021 in presenza dei requisiti previsti dalla norma e sono state apportate le modifiche conseguenti alle revoche dell’iscrizione trasmesse dagli enti e alle verifiche effettuate.

Gli enti che sono presenti nell’elenco permanente degli enti del volontariato accreditati 2021 non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione al 5 per mille. 

Entro il 30 aprile 2021 potranno essere segnalati eventuali errori o variazioni presenti nell’elenco permanente degli iscritti pubblicato sul sito dell’Agenzia (utilizzando il modello AA5/6); rimane anchel’obbligo di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva nel caso in cui il Rappresentante legale sia cambiato rispetto a quello che aveva firmato la dichiarazione sostitutiva precedentemente inviata (anno 2020), a pena di decadenza dell’ente dal beneficio.

La comunicazione va inviata dal Legale rappresentante presso la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente. (clicca per l’allegato).

Indirizzo di invio della dichiarazione sostitutiva: le associazioni che devono inviare comunicazione di cambio del Legale rappresentante, possono farlo inviando la documentazione tramite raccomandata a/r a:

Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate del Piemonte
Corso Vinzaglio, 8 – 10121 Torino
oppure tramite PEC a:dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Elenco permanente: clicca qui per il motore di ricerca

 

NUOVE ISCRIZIONI 

Gli enti del volontariato trasmettono la domanda d’iscrizione all’Agenzia delle entrate, a partire dal giorno 8 marzo 2021, utilizzando l’apposito modello – pdf  con le relative istruzioni e software specifici.

Sono compresi nella categoria degli enti del “volontariato”:

  • le Onlus di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
  • le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
  • le associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

L’istanza va trasmessa in via telematica, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati. Per le modalità di accesso ai servizi telematici si rinvia all’apposita sezione “Come accedere ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate”.

L’iscrizione deve essere trasmessa entro il 12 aprile 2021 (in quanto il 10 aprile cade di sabato). Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.

Possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche gli enti che non hanno effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo entro il termine ordinario (12 aprile 2021), purché presentino l’istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 30 settembre dello stesso anno, versando un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 ELIDE – codice tributo 8115 (Risoluzione 42/E del 1° giugno 2018 – pdf).

I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza originaria della presentazione dell’istanza di accreditamento (12 aprile 2021).

All’atto dell’iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.

L’elenco degli enti iscritti è pubblicato dall’Agenzia delle entrate entro il 20 aprile. Per ciascun soggetto sarà riportata l’indicazione della denominazione, del codice fiscale e della sede legale che risulta nell’Anagrafe Tributaria.

Le correzioni di eventuali errori rilevati nell’elenco possono essere richieste, non oltre il 30 aprile, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo incaricato munito di formale delega, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente.

L’elenco aggiornato dei soggetti iscritti, depurato degli errori segnalati, è pubblicato dall’Agenzia delle entrate, entro il 10 maggio.

Scadenze del 5 per mille 2021 per gli enti del volontariato

Descrizione Enti del volontariato
Inizio presentazione domanda d’iscrizione 8 marzo 2021
Termine presentazione domanda d’iscrizione 12 aprile 2021
Pubblicazione elenco provvisorio 20 aprile 2021(sito Agenzia delle Entrate)
Richiesta correzione domande entro il 30 aprile 2021
Pubblicazione elenco iscritti definitivo entro il 10 maggio 2021 (sito Agenzia delle Entrate)
Termine regolarizzazione domanda iscrizione 30 settembre 2020