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Enti non commerciali: pronti per i primi adempimenti fiscali?

Inizia un nuovo anno solare e ricominciano gli adempimenti fiscali. Per quanto riguarda gli Enti non commerciali, di seguito sono indicati alcuni adempimenti specifici: i primi due in scadenza entro il 28 febbraio, il terzo in scadenza il 7 marzo, il quarto in scadenza il 31 marzo ed il quinto in scadenza il 30 giugno. Quest’ultimo è stato volutamente evidenziato ora perché nel 2019 la scadenza era a febbraio ma per il 2020 vi è stata una modifica.
1) Trasmissione dati erogazioni liberali
Riferimenti normativi e di prassi

  • Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 30 gennaio 2018
  • Provvedimento n. 34431 del 9 febbraio 2018 Agenzia delle Entrate
  • D.Lgs. 21 novembre 2014 n. 175 “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”
  • D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore”

Soggetti interessati dalla presente norma

  • Onlus
  • Associazioni di volontariato iscritte nei Registri regionali
  • Associazioni di promozione sociale iscritte nei Registri nazionali
  • Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004
  • Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con DPCM

che ricevono erogazioni liberali tramite:

  • banca od uffici postale
  • altri strumenti di pagamento indicati dall’art. 23 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241

Adempimenti
Se l’ente rientra tra i casi previsti deve comunicare:

  • telematicamente entro il 28 febbraio di ogni anno, attraverso un programma rilasciato dall’Agenzia Entrate direttamente o attraverso intermediari abilitati (commercialisti)
  • l’ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche a determinati soggetti, che costituiscono oneri detraibili o deducibili ai fini IRPEF,  complete dei dati identificativi dei soggetti eroganti.

Oggetto della comunicazione sono anche le erogazioni liberali restituite nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione rimborsata.
Sanzioni
E’ importante tuttavia evidenziare che l’adempimento in oggetto è stato introdotto in via sperimentale e facoltativa per le sole annualità 2017 2018 e 2019 ed è per questa ragione che le sanzioni non sono applicabili a meno che l’errore nella comunicazione dei dati non determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. In tal caso la sanzione è pari a 100 euro per ogni comunicazione, con un massimo di 50mila euro – ai sensi dell’articolo 3 comma 5-bis, Dlgs 175/2014.


2) Obbligo di trasparenza e pubblicità Enti del Terzo Settore

Riferimenti normativi e di prassi

D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 articolo 14 comma 2
Soggetti interessati dalla presente norma
Sono interessate al provvedimento gli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000 euro annui.
Nelle more dell’attivazione del registro Unico Nazionale del terzo settore sono già considerati Enti c del Terzo settore: le ODV iscritte nei registro regionali; le APS iscritte nei registri regionali; le ONLUS.
Adempimenti
Devono pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui fanno parte, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.


3) Invio telematico Certificazione Unica
Riferimenti normativi e di prassi
Modello Certificazione Unica completo di istruzioni presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate
Soggetti interessati dalla presente norma
Sono interessate al provvedimento tutti gli enti che hanno pagato compensi (e operato delle eventuali ritenute di acconto fiscali e previdenziali) corrisposti a lavoratori dipendenti, professionisti e collaboratori occasionali nel corso del 2019.
Adempimenti
Se l’ente rientra tra i casi previsti deve

  • comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo di ogni anno  attraverso un programma rilasciato dall’Agenzia Entrate direttamente o attraverso intermediari abilitati (commercialisti) l’ammontare dei compensi (e delle eventuali ritenute di acconto fiscali e previdenziali) corrisposti
  • La Certificazione Unica, completa di ricevuta di avvenuta spedizione telematica, entro il 31 marzo deve essere consegnata al collaboratore affinché la utilizzi per redigere la propria dichiarazione dei redditi

Sanzioni
Ogni comunicazione inviata in ritardo od errata è soggetta ad una sanzione pari a 100 euro.


4) Adempimenti modello EAS
Riferimenti normativi e di prassi

  • Decreto Legge 30 gennaio 2018 n. 185
  • Risoluzione n. 125 del 6 dicembre 2010 Agenzia delle Entrate

Soggetti interessati dalla presente norma
Sono interessate al provvedimento tutti gli enti non commerciali associativi ad esclusione di:

  • Onlus
  • Associazioni di volontariato iscritte nei Registri regionali
  • Associazioni di promozione sociale iscritte nei Registri nazionali
  • Associazioni e società sportive iscritte al CONI che non svolgono attività commerciale (ossia prive di partita iva) e che ricevono denaro in qualsiasi forma, quote associative comprese.

Adempimenti
Se l’ente rientra tra i casi previsti deve comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ogni anno
attraverso un programma rilasciato dall’Agenzia Entrate direttamente o attraverso intermediari abilitati (commercialisti) le variazioni intervenute rispetto all’anno precedente (in questo caso quelle avvenute nel 2019 e differenti dal 2018).
La variazione non va presentata se, con riferimento alla modulistica, le variazioni si riferiscono ai punti 20, 21, 23, 24,  30, 31, 33 o se riguardano variazioni dei dati anagrafici dell’ente e/o del Presidente (se già comunicati all’Agenzia Entrate con apposita modulistica).
Sanzioni
La mancata presentazione del modello Eas (entro sessanta giorni dalla data di costituzione dell’ente) o la sua mancata comunicazione di variazione rende imponibili fiscalmente tutte le entrate dell’ente.


5) Obbligo di trasparenza e pubblicità
Riferimenti normativi e di prassi

  • Legge 4 agosto 2017 n. 124 articolo 1 commi 125-129
  • Circolare n. 2 Ministero del Lavoro 11 gennaio 2019

Soggetti interessati dalla presente norma
Sono interessate al provvedimento i seguenti Enti non profit:

  • Associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque Regioni
  • Associazioni di consumatori e utenti rappresentative a livello nazionale
  • Associazioni e Fondazioni
  • Onlus

che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti o vantaggi economici di qualunque genere da

  • Soggetti della Pubblica Amministrazione o da essa controllati direttamente o indirettamente
  • Società a partecipazione pubblica e le loro partecipate
  • Enti pubblici economici e ordini professionali

Adempimenti
Se l’ente rientra tra i casi previsti,  in precedenza questo obbligo sorgeva a partire dal 28 febbraio di ogni anno. Ora, a seguito delle modifiche intervenute con il Decreto Crescita (art. 35 D.L. 34/2019), tale adempimento è da effettuarsi entro il 30 giugno di ogni anno successivo alla erogazione.
In tale caso l’ente deve pubblicare

  • sul proprio sito internet
  • sulla propria pagina Facebook
  • sul sito internet della rete associativa del quale l’Ente fa parte

quanto ricevuto sotto forma di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti o vantaggi economici di qualunque genere indicando

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente
  • denominazione del soggetto erogante
  • somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico)
  • data di incasso causale (ossia il singolo rapporto giuridico che origina l’entrata)

La comunicazione va effettuata solo se

  • il valore di quanto ricevuto è complessivamente superiore a 10.000 euro ed è stato ricevuto entro l’anno (ossia in questo caso il 2019) indipendentemente dall’anno di riferimento
  • le erogazioni pubbliche non hanno natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria
  • non si tratti di agevolazioni fiscali.

Ancora alcune utili considerazioni:

  • se è stata ricevuta una risorsa strumentale, si deve comunicare il valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione che ha concesso il bene (ad esempio comodato di un bene od un servizio ricevuto)
  • quanto ricevuto a titolo di cinque per mille è da comunicare
  • le Cooperative sociali, pur essendo Onlus, non comunicano sul sito ma in Nota Integrativa contenuta nel Bilancio di esercizio

Sanzioni
In caso di violazione di tale obbligo, la sanzione è pari ad un minimo di euro 2.000 o, se superiore, all’1% della erogazione pubblica ricevuta. Se non si provvede nei novanta giorni successivi, la sanzione consiste nella integrale restituzione della erogazione pubblica ricevuta.