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DD 561 del 26 ottobre: parte il RUNTS

Lo abbiamo atteso, invocato, temuto, auspicato, protestato… ed ora: eccolo! Firmato il 26 ottobre dal Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha “visto la luce” il decreto dirigenziale che fissa la data di avvio dell’operatività del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore. Vediamone i contenuti e (soprattutto) le conseguenze.
Come tutti sappiamo, uno degli elementi essenziali per l’attuazione della “riforma del terzo settore” è costituito dal RUNTS, acronimo del “Registro Unico Nazionale del Terzo Settore”. Non a caso il 1° comma dell’art 4 del Codice del Terzo settore indica, fra le condizioni da rispettare per poter essere qualificati come Enti del Terzo Settore l’iscrizione nel registro stesso.
Nessuno, perciò, se non iscritto in quel registro potrà qualificarsi come Ente del Terzo Settore o come una delle tipologie di Ente che costituiscono le sezioni del registro. Nessuna “organizzazione di volontariato”, “rete associativa” etc. potrà più presentarsi come tale, o come Ente del terzo Settore in mancanza dell’iscrizione nel registro.
Ma il lungo percorso di attivazione del registro (previsto e regolato dal “titolo VI” del Codice) prevede (art. 53 CTS) un decreto del MLPS per definire le procedure di iscrizione nel registro stesso ed il suo funzionamento.
Decreto che, seppure con notevole ritardo rispetto all’ “anno dalla data di entrata in vigore del CTS” previsto, è stato emanato il 15 settembre 2020 (D.M. 106/2020).
Mancava ancora un tassello, però. La definizione del termine di avvio del RUNTS con un provvedimento del Direttore Generale del Ministero del Lavoro, richiamata dall’art. 30 del decreto 106/2020.
E, pochi giorni fa, il Decreto Dirigenziale è arrivato (D.D. 561 del 26.10 2021) dando finalmente “date certe” all’attivazione del registro.
Il “d-day” (come è stato scherzosamente definito il giorno in cui tutto avrà inizio ma, anziché avviarsi lo sbarco sulle spiagge della Normandia, si avvierà lo “sbarco” degli Enti nel RUNTS) sarà il 23 novembre prossimo.
Di conseguenza l’ operazione di “popolamento iniziale del registro” (“passaggio” dagli attuali registri regionali al RUNTS dei dati riguardanti le ODV e le APS) avrà inizio e, ai sensi del decreto 106, dovrà avvenire entro 90 giorni dal “d- day” ovvero entro il 21 febbraio 2022 . E da quella data (quando saranno in possesso dei dati a loro “trasmigrati”) gli Uffici territoriali del RUNTS dovranno – entro 180 giorni – procedere alle iscrizioni (o di negarle, motivando il provvedimento) degli Enti nel registro, fermo restando (e il 4° punto del DD 561 lo chiarisce esplicitamente) il perfezionarsi del silenzio-assenso in caso di mancata emanazione dei provvedimenti nei tempi.
Ma, nel frattempo, (a far data dal 24 novembre) questi uffici dovranno processare le richieste d’iscrizione “ex-novo” degli Enti che – non provenendo da un precedente registro regionale- chiederanno di essere iscritti in una delle sezioni del registro.
Ancora: entro il 23 dicembre 2021 l’ufficio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali competente completerà il trasferimento al RUNTS dei dati delle associazioni nazionali di promozione sociale, delle loro articolazioni territoriali e dei circoli ad esse affiliati, iscritti nel Registro nazionale delle Aps alla data del 22 novembre 2021.
Resta, però, ancora aperta la questione riguardante le attuali ONLUS iscritte nell’anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate. Per esse il decreto 561 prevede una diversa e separata comunicazione del dettaglio procedurale da adottare per il loro “trasferimento” (se desiderato) in una delle sezioni del RUNTS.