Ago Bussolino, Volontariato, Vol.To, News, Centro Servizi, Torino, Terzo Settore, ETS

D.L. 18/2020 (“Cura Italia”) e sua conversione: modifiche e integrazioni interessanti. Le disposizioni in materia di Terzo Settore

 

Come ormai noto, il decreto “cura Italia” contiene, all’art 35, disposizioni in materia di Terzo Settore. All’atto della sua conversione in legge, sono state introdotte alcune modifiche che, di seguito, andiamo a illustrare.

Al comma 3 – che limitava alle sole Organizzazioni di Volontariato iscritte nei relativi registri, alle Associazioni di Promozione Sociale (egualmente iscritte nell’apposito registro) e alle Onlus (sempre se iscritte nella relativa anagrafe) la possibilità di approvare i propri bilanci/rendiconti entro il 31 ottobre 2020, anche in presenza di diverse previsioni di legge, regolamenti o statuti qualora la scadenza ricadesse all’interno del periodo emergenziale – è stata apportata una variazione (descritta al comma 3 ter) che estende tale possibilità a tutti gli Enti disciplinati dal primo libro del Codice Civile – capi II e III del titolo II – e a quelli indicati dall’art. 73 (1° comma, lettera C) del DPR 917/1986. Si tratta, in sostanza, di tutte le Associazioni, le Fondazioni e i Comitati (sia riconosciuti che non) e, in generale, degli Enti non-commerciali nella loro totalità.

Allo stesso comma 3, viene inserita la possibilità, per gli Enti sopracitati che, avendo ricevuto i fondi del 5×1000 relativi all’anno 2017, stiano tuttora svolgendo le attività a essi correlate, di poter considerare la data di scadenza per l’ultimazione di tali attività il 31 ottobre 2020, anziché alla decorrenza di un anno dal ricevimento (qualora ciò avesse identificato una scadenza anteriore).

Sempre il comma 3, inoltre, prevede la proroga al 31 ottobre p.v. del termine di scadenza (qualora fosse anteriore) di rendicontazione di eventuali progetti condotti dagli Enti e finanziati sulla base di leggi nazionali e regionali.

Il comma 3 bis, ancora in tema di 5×1000, prolunga di 6 mesi (portandolo a 18) il tempo che gli Entri destinatari del contributo hanno per redigere l’apposita rendicontazione dell’utilizzazione della somma ricevuta (che, come noto, deve poi essere poi inviata entro 30 giorni all’Ente erogante).

Infine, il comma 3 quater introduce, per le organizzazioni non governative di cui alla legge 125/2014 (cooperazione allo sviluppo), uno “slittamento” della scadenza della periodica revisione per la verifica delle condizioni di riconoscimento da parte del MAE, che da biennale diventa triennale.

In ultimo, con il nuovo articolo 35 bis, si interviene in materia di Volontariato di Protezione Civile, elevando fino a 180 (come previsto dall’art. 39 del D.Lvo 1/2018 “Codice della Protezione Civile” in casi di necessità) i giorni di impiego dei Volontari iscritti ad Enti di Protezione Civile, ai fini dell’applicazione dei c.d. “benefici di legge”, ovvero il mantenimento del posto di lavoro, del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro, e della copertura assicurativa.

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