Contributi per l’Associazionismo Sociale 2014
Oggetto
La Legge n. 476 del 19 novembre 1987 (Nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche) e la Legge n. 438 del 15 dicembre 1998 (Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale) prevedono la concessione di un contributo in favore di associazioni “storiche” e “non storiche”. I contributi hanno come oggetto l’integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l’uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale.
Ente erogatore
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali – Div. II
Pal. C – II piano
Via Fornovo 8 – 00192 Roma
Soggetti che possono presentare la domanda
Per avere titolo alla concessione del contributo gli enti e le associazioni, il cui statuto deve contenere i fini e le attività oggetto del presente bando, devono avere le seguenti caratteristiche:
- svolgere attività a livello nazionale ed avere sedi presenti ed operanti da oltre tre anni in almeno dieci regioni;
- operare con la più ampia partecipazione degli associati, agire secondo criteri democratici per quanto riguarda l’ordinamento interno e garantire la presenza delle minoranze.
Al contributo possono essere ammessi anche i soggetti aventi sede unica o sedi in meno di dieci regioni, a condizione che l’attività da essi svolta sia riconosciuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di evidente funzione sociale.
Obbiettivi
Gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono del contributo sono tenuti ad utilizzarlo per fini di promozione e integrazione sociale.
Requisiti di ammissibilità
Il programma delle attività deve:
- essere attuato a livello nazionale;
- essere relativo all’anno per il quale si richiede il contributo;
- essere corredato dai relativi impegni finanziari.
Nel programma dovranno essere illustrati inoltre:
- le motivazioni che ispirano i contenuti e gli obiettivi del programma di attività;
- le specifiche attività di cui si prevede lo svolgimento, includendo la data di avvio e di conclusione del programma, nonché, per ciascuna delle attività proposte, le fasi di realizzazione;
- i soggetti o i fruitori che il richiedente si propone di coinvolgere nelle attività programmate (numero, tipo e modalità di coinvolgimento e/o fruizione);
- i principali risultati attesi.
Entità del contributo
La legge n. 438/98, art. 1, comma 2, stabilisce che il contributo statale previsto dall’art. 1 della legge n. 476/87, debba essere ripartito nel modo seguente:
- 50% alle cosiddette “associazioni storiche”, tra cui è ripartito in parti uguali;
- 50% alle cosiddette “associazioni non storiche”
Modalità e procedura
Le domande dovranno essere inviate via posta o a mano.
Le domande di ammissione al contributo predisposte secondo il modello di cui all’allegato 2, da compilarsi in ogni sua parte e corredate dal documento di identità del legale rappresentante, sottoscritte dal legale rappresentante, corredate dalla documentazione prevista dalla normativa di riferimento – art. 3 della legge n. 476 del 19 novembre 1987 e art. 1, comma 3, lett. b) e c) della legge n. 438/1998, estesamente richiamata al punto 3 delle presenti Linee Guida e indirizzate al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per il Terzo Settore e le formazioni sociali
Divisione II – Associazionismo sociale
Via Fornovo, 8 – 00192
Roma
pal. C, II piano
Scadenza
31 Marzo 2014
Indirizzi utili e sito web
http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/AssociazionismoSociale/Contributi/Pages/default.aspx
Allegati
Il testo, anche se curato con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per involontari errori in capo al V.S.S.P.