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Codice del Terzo settore – Adeguamenti statutari

Lo scorso 27 dicembre 2018 è stata emanata la circolare del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali avente per oggetto: “Codice del Terzo settore – adeguamenti statutari”.
La circolare attiene, appunto, alla disciplina degli adeguamenti statutari richiesta dall’art. 101, comma 2, del Codice, che riguarda tre categorie di Enti: le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le ONLUS iscritte nei relativi registri attualmente previsti dalla normativa di settore (non le imprese sociali, che trovano la corrispondente definizione degli adeguamenti statutari necessari nella propria disciplina particolare – art. 17, comma 3° del d.lgs. 112/2017).
L’innalzamento a 24 mesi del termine entro il quale è possibile apportare le modifiche statutarie (previsto dal d.lgs. 105/2018 “correttivo”) porta la data “limite” per l’adeguamento al 2 agosto p.v.
Gli adeguamenti statutari richiesti dall’art. 101 CTS possono avvenire con le modalità e le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria (e perciò con una procedura “semplificata”) e non necessariamente con le procedure e la maggioranza qualificata previste normalmente per le modifiche statutarie.  ma la circolare specifica che ciò può avvenire solo in relazione a due tipologie di modifiche statutarie:

  • per gli adeguamenti alle disposizioni del codice aventi carattere inderogabile
  • per l’introduzione di clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni, qualora queste ultime risultino, ai sensi di legge, derogabili mediante specifica clausola statutaria.

Di seguito elenchiamo, a titolo esemplificativo, alcune delle disposizioni codicistiche di cui si dovrà tenere conto nella redazione degli “adeguamenti” degli statuti:

  • l’indicazione delle attività di interesse generale da svolgere da parte dell’ente (obbligatoria)
  • indicazione specifica delle finalità perseguite (obbligatoria)
  • la facoltà di esercitare cosiddette “attività divere” (facoltativa, ma da prevedere specificamente laddove l’Ente voglia avvalersi di questa possibilità)
  • l’assenza di finalità lucrative (obbligatoria)
  • l’indicazione rispetto alla devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento (obbligatorio)
  • l’uso dell’acronimo ETS (o, laddove del caso, della denominazione “tipica” ODV o APS – che prevale sulla precedente) (obbligatorio).

Rimangono, invece, facoltative disposizioni di modifica relative, ad esempio, alle raccolte-fondi, all’istituzione di patrimoni destinati ad uno scopo specifico, ad eventuali deroghe del potere di rappresentanza.
Un’utile tabella allegata alla circolare rappresenta uno schema riassuntivo   che facilita la lettura e la comprensione della circolare stessa e che rappresenta una vera e propria “guida” agli adeguamenti richiesti.
Il nostro Centro di Servizi è impegnato, in collaborazione con i competenti Uffici della Regione Piemonte e con gli altri Centri di Servizi Piemontesi, ad individuare “format” completi di redazione degli statuti di nuove organizzazioni di volontariato e procedure snelle di implementazione degli “adeguamenti statutari” da mettere in atto, ed a definire tempi e modalità dei percorsi di assistenza alle associazioni che ne facciano richiesta.