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Ago Bussolino, Volontariato, Vol.To, News, Centro Servizi, Torino, Terzo Settore, ETS

Il Volontariato in fase 2: indicazioni e suggerimenti

 

Aspetti rilevanti da considerare nella redazione di un protocollo di comportamento da adottare per la “ripartenza” (o la continuazione) delle attività di Volontariato nella fase di “convivenza” con l’infezione da virus Sars-Cov2.


Premessa

A scanso di qualsiasi equivoco, diciamo subito che, al momento, non sono disponibili “protocolli” specifici per le attività di Volontariato, ne è alle viste la loro definizione.

In questo lavoro, perciò, daremo conto delle indicazioni di carattere generale applicabili anche al mondo del Volontariato e, più in generale, degli Enti del Terzo Settore, segnalando che la continua evoluzione normativa potrebbe portare (anzi, quasi certamente, porterà) a una progressiva  modificazione di alcune indicazioni che il Centro Servizi avrà cura di segnalare, con aggiornamenti al presente documento.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il  decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33 definisce il quadro normativo nazionale entro il quale, nel periodo fra il 18 maggio e il 31 luglio,  potranno essere emanati appositi  decreti e ordinanze di Stato, Regioni e Comuni per disciplinare gli spostamenti delle persone e per regolare le modalità di svolgimento di attività economiche, produttive e sociali. Tra le previsioni, segnaliamo:

  • Art.1 / punto 8 – È vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 (ndr, ovvero con adozione di specifici DPCM).
  • Art.1 / punto 14 – Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o del comma 16.
  • Art.1 / punto 15 –  Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il DPCM 17 maggio 2020 detta più specifiche prescrizioni  per numerosi ambiti di applicazione. Tra di esse segnaliamo:

  • Art. 1 / punto C – A decorrere dal 15 giugno 2020,  e’  consentito  l’accesso  di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo  svolgimento  di  attivita’ ludiche, ricreative ed educative, anche  non  formali,  al  chiuso  o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e  con  obbligo  di  adottare  appositi   protocolli   di   sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento  per  le politiche della famiglia di cui  all’allegato  8;  le  Regioni  e  le Province Autonome possono stabilire una  diversa  data  anticipata  o posticipata a condizione che  abbiano  preventivamente  accertato  la compatibilità  dello  svolgimento  delle  suddette   attività   con l’andamento della situazione epidemiologica nei  propri  territori  e che individuino i protocolli o le linee guida  applicabili  idonei  a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei  principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.
  • Art. 1 / punto I –  Lo svolgimento delle manifestazioni  pubbliche  è  consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le  distanze  sociali  prescritte  e  le  altre  misure  di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’articolo 18  del  Testo  unico  delle  leggi  di  pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  • Art. 1 / punto M – Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri  spazi anche all’aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020. Dal 15 giugno 2020, detti spettacoli sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori  per  spettacoli all’aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le regioni e le province autonome possono stabilire una diversa   data, in relazione all’andamento della   situazione epidemiologica nei propri territori. L’attività degli spettacoli è organizzata secondo le linee guida di  cui  all’allegato  9.  Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera; restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e  discoteche  e  locali assimilati, all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi.
  • Art. 2 / punto 1 –  Sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di   lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (ndr, le associazioni con lavoratori dipendenti sono sicuramente tenute ad adottare detto protocollo. Per le associazioni senza dipendenti è comunque fortemente consigliato).
  • Art. 3 / punto 1.b –  È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di  uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità.
  • Art. 3 /punto 2 – Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in  cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento  della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonchè i soggetti con forme di disabilita’ non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

La circolare del Ministero degli Interni del 19 maggio 2020 che da indicazioni ai Prefetti per la modulazione dei controlli anti-covir 19.

Il protocollo condiviso (fra Governo e parti sociali) del 24 aprile 2020 per il contrasto alla diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro. I suoi principi-cardine sono:

  1. INFORMAZIONE: informare le persone che accedono nei locali del divieto di lavorare in presenza di sintomi quali febbre superiore a 37,5° o altri sintomi influenzali, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene.
  2. MODALITA’ DI INGRESSO: possibilità (ma non formale obbligo) di misurare la temperatura per chi accede, divieto di accesso per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al Covid negli ultimi 14 giorni, possibilità di accesso per coloro che hanno contratto la malattia solo fornendo documentazione che attesti l’avvenuta negativizzazione.
  3. ACCESSO DI ESTERNI: limitare le occasioni di contatto tra personale interno ed esterni, individuare servizi igienici dedicati puliti quotidianamente ed impedire l’uso di quelli del personale interno.
  4. PULIZIA E SANIFICAZIONE: assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Le sanificazioni “straordinarie” ai sensi della circolare 5443 del Ministero della Salute devono essere svolte in presenza di casi di persone positive al Covid e nelle aree a maggior endemia ma devono comunque essere previste, oltre alle pulizie giornaliere, delle sanificazioni periodiche con prodotti a base di alcool (almeno 70%) e ipoclorito di sodio (0,1%-0,3%).
  5. PRECAUZIONI IGIENICHE: frequente pulizia delle mani con acqua e sapone e messa a disposizione di soluzioni disinfettanti per le mani.
  6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI: qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine. E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica.
  7. GESTIONE SPAZI COMUNI: contingentare l’accesso agli spazi comuni, garantire aerazione adeguata ed il mantenimento della distanza di almeno 1 metro, particolare attenzione alla pulizia e sanificazione dei locali in cui si mangia e delle macchinette caffè/distributori automatici.
  8. ORGANIZZAZIONE: ridurre il numero di persone presenti ricorrendo il più possibile allo smart working, evitare il trasporto pubblico e privilegiare l’uso di mezzi privati per raggiungere i luoghi di lavoro.
  9. GESTIONE ENTRATE/USCITE: scaglionare l’ingresso e l’uscita delle persone che lavorano se il numero di persone può determinare assembramenti.
  10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE: limitare al minimo gli spostamenti interni in sede durante il lavoro, non svolgere riunioni in presenza (sono consentite riunioni con carattere di necessità ed urgenza, riducendo al minimo le persone che vi partecipano, garantendo il distanziamento ad almeno un metro e adeguata areazione dei locali), non svolgere i corsi di formazione e gli eventi interni in presenza.
  11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA: isolare le persone che sviluppino sintomi febbrili o influenzali durante l’attività, garantendo inoltre l’immediato isolamento delle persone che lavoravano a contatto con la persona sintomatica, avvertendo le autorità sanitarie e seguendo le loro indicazioni.
  12. SORVEGLIANZA SANITARIA: dove sia presente il medico competente per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, dovranno essere svolte le visite mediche (privilegiando quelle preventive, a richiesta e per rientro da malattia) e il medico segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei lavoratori.

Le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e ricreative approvate dalla Conferenza Stato-Regioni il 15.05 e riprese dall’ordinanza 51 della Regione Piemonte del 17 maggio 2020 (organizzate in schede per settore di attività)

Clicca qui per scaricare il documento

Aggiornamento del 25 maggio 2020


CONSIDERAZIONI GENERALI

La mobilità individuale, a far data dal 18 maggio, è consentita: ci si può spostare all’interno del territorio regionale (la mobilità inter-regionale è stata nuovamente consentita, con successiva disposizione,  a partire dal 3 giugno 2020).

Cessa, di conseguenza, l’obbligo della autocertificazione dei motivi dello spostamento.

Permane il divieto di assembramento (situazione in cui, in relazione alla dimensione ed alle caratteristiche degli spazi – aperti o chiusi – non vi siano condizioni tali da poter assicurare il distanziamento fra gli individui).

Obbligo del mantenimento della distanza interpersonale minima di almeno un metro.

Divieto di mobilità per le persone positive al test per Sars-Cov2.

Obbligo dell’uso di dispositivi di protezione (mascherine) regolato da  appositi provvedimenti di carattere locale.

Permane la sospensione dei servizi educativi (scuole).


LE ATTIVITA’ DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Come già accennato, non esistono disposizioni specifiche destinate a regolare le attività degli Enti non profit.

Le condizioni per lo svolgimento di tali attività, pertanto, vanno desunte dall’applicazione delle disposizioni generali e di quelle specifiche per settori analoghi (come, peraltro, disposto al punto 14 dell’art. 1 del D.L. 33 del 16 maggio), ponendo particolare attenzione ad alcuni principi:

  • l’utilizzo, in tutti i casi possibili, di modalità di interlocuzione “a distanza”, evitando i contatti diretti fra le persone;
  • la garanzia di adeguati livelli di tutela e protezione sia degli operatori (dipendenti o volontari) che degli utenti;
  • il rispetto di norme igieniche adeguate nell’esercizio delle attività (sanificazione etc);
  • l’adozione di una normativa interna in materia di sicurezza e protezione che raggruppi e pubblicizzi le disposizioni per l’esercizio dell’attività dell’associazione;
  • l’informazione su tale normativa da realizzarsi tramite affissione nei locali dell’ente e nelle loro adiacenze.

A scopo puramente esemplificativo, tenteremo – di seguito – di dare alcuni suggerimenti  per individuare i principali temi che tale normativa dovrà considerare:

  • misure di comportamento per il personale (dipendente e volontario)
  • norme igieniche da adottare (particolarmente per spazi comuni, servizi igienici e spogliatoi)
  • le norme per la riduzione ed il controllo del personale presente e degli utenti (limitazione accessi)
  • organizzazione delle aree di lavoro
  • organizzazione dei tempi di lavoro (es. gestione delle pause)
  • gestione degli ingressi di lavoratori, volontari e del pubblico
  • organizzazione delle situazioni di contatto con il pubblico (utenti, famigliari etc)
  • gestione degli spazi comuni
  • pulizia e sanificazione delle aree di lavoro
  • pulizia e sanificazione dei luoghi in cui avviene il contatto con il pubblico
  • disposizione sull’uso dei dispositivi di protezione (mascherine , guanti monouso etc)
  • disposizioni per la consegna / ritiro di materiali
  • disposizioni per l’uso di automezzi
  • disposizioni per la sanificazione di automezzi ed attrezzature
  • disposizione per la gestione di sale-riunioni

Ulteriori temi che dovranno trovare considerazione sono:

  • procedure per l’individuazione di eventuali persone precedentemente contagiate;
  • procedure di pronto soccorso all’interno dell’Ente (in caso di necessità);
  • procedure di sorveglianza sanitaria per i lavoratori o Volontari.

ALCUNI CASI SPECIFICI

1. ASSOCIAZIONI APERTE AL PUBBLICO

Nel caso in cui l’associazione apra al pubblico, in assenza di specifica normativa/protocollo sul volontariato, possono essere usate come spunto le indicazioni contenute nelle linee di indirizzo elaborate dalla Conferenza Stato-Regioni e riportate nella citata ordinanza della Regione Piemonte n° 51 (sostituendo all’espressione “clienti” quella di “utenti”).

Le presenti indicazioni si applicano al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico.

  • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
  • Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temp. >37,5 °C.
  • Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a distanza e soluzioni innovative tecnologiche.
  • Favorire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vedi punto successivo).
  • Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere garantito dovrà essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree.
  • L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
  • Nelle aree di attesa, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani dei clienti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con riviste e materiale informativo.
  • L’attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni può essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.
  • L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
  • Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l’uso della mascherina.
  • Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature.
  • Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.

A completamento di tali linee guida, occorre ricordare che il Protocollo Condiviso del 24 aprile 2020 prevede, tra le prescrizioni:

  • la garanzia di pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro;
  • per fornitori o altro personale esterno individuare servizi igienici dedicati e prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente interno, garantendo un’adeguata pulizia giornaliera;
  • è previsto per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni l’utilizzo di una mascherina chirurgica EN14683.

 

2. ASSOCIAZIONI CHE CONSEGNANO PACCHI VIVERI

Al momento non esistono specifiche linee guida nazionali o regionali per la consegna di pacchi viveri o per le attività di Volontariato in generale.

Possono essere uno spunto le indicazioni contenute nel Comunicato 971 del 20/3/2020 del Dipartimento della Protezione Civile. In tale documento, per le attività di volontariato nell’ambito del volontariato di Protezione Civile a supporto dei COC (Centri operativi Comunali), la consegna dei pacchi viveri, medicinali, eccetera dovrà avvenire in una modalità che preveda l’assenza di contatto diretto (es. consegna sulla porta dell’abitazione degli assistiti).

In particolar modo nel caso in cui le consegne e la preparazione dei pacchi avvengano presso un punto centralizzato (es. sede dell’associazione), occorre rispettare le indicazioni citate nei DPCM e Decreti Legge principali sopra citati (es. evitare assembramenti) ed è consigliabile garantire la presenza di un protocollo anticontagio per lo svolgimento di dette attività, che regolamenti in modo particolare i potenziali assembramenti, le misure igieniche, le pulizie/sanificazioni, ecc.

 

3. I SERVIZI SOCIALI E LA DISABILITA’

Continuano a poter essere svolte le attività degli enti sia con dipendenti che con volontari, nell’ambito dei servizi sociali per soddisfare esigenze primarie di soggetti fragili e in condizione di bisogno (per esempio anziani, disabili, persone senza fissa dimora), individuate nelle Faq governative e nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 1 del 27 marzo 2020. Si rinvia alla lettura di “Servizi sociali e volontariato: il punto dopo gli ultimi interventi normativi”. Si ribadisce anche qui la necessità per gli enti che svolgono tali attività di adottare tutte le misure necessarie a garantire la salute e la sicurezza dei volontari e di tutte le persone coinvolte.

All’art.9 del Dpcm 17 maggio 2020 è confermata la riapertura dei centri diurni rivolti a persone con disabilità, la quale viene però subordinata all’emanazione di piani territoriali adottati dalle Regioni e al rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio e la tutela della salute di utenti e operatori.

Gli accompagnatori o gli operatori di assistenza (quindi anche Volontari) delle persone con disabilità di cui all’art.9, c.2 del Dpcm citato, possono ridurre la distanza interpersonale al di sotto del metro previsto dalla legge, fermo restando l’utilizzo degli eventuali dispositivi di protezione individuale (ad esempio le mascherine) previsti.

 

4. VOLONTARIATO “RELIGIOSO” E NEI CENTRI ESTIVI

l Dpcm 17 maggio 2020, e in particolare alcuni degli allegati ad esso, menzionano espressamente il Volontariato.

Lo fanno anzitutto i protocolli che lo Stato ha concluso con le diverse confessioni religiose (allegati da 1 a 7 del Dpcm), in cui si prevede che l’accesso al luogo di culto rimane contingentato e può essere regolato da volontari che controllano l’accesso e l’uscita dei fedeli, vigilando sul numero massimo di presenze consentite. Si prevede espressamente che i volontari debbano indossare adeguati dispositivi di protezione individuale, oltre che guanti monouso ed un evidente segno di riconoscimento.

Altro ambito fondamentale in cui viene richiamato espressamente il volontariato è quello che riguarda le attività ricreative per bambini e ragazzi fino ai 17 anni, le cui linee guida sono contenute nell’allegato 8 al Dpcm 17 maggio 2020 e sono state nei giorni scorsi anche pubblicate sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia.

Esse riguardano in particolare le attività organizzate per bambini e ragazzi fra i 3 e i 17 anni all’interno di parchi, giardini o luoghi similari (realizzabili dal 18 maggio 2020 e per tutto il periodo estivo), e le attività realizzate all’interno dei centri estivi sempre per bambini dai 3 ai 17 anni (realizzabili a partire dal 15 giugno 2020 e per tutto il periodo estivo).

Le linee guida stabiliscono che i progetti possono essere realizzati anche da Enti del Terzo Settore, avvalendosi di personale professionale o volontario appositamente formato sui temi della prevenzione e della sicurezza in relazione al Covid-19. Il gestore dell’attività deve elaborare uno specifico progetto che presenti e tenga conto di tutti gli aspetti messi in luce dalle linee guida e che sono volti a ridurre al minimo il rischio di contagio, garantendo adeguate misure di sicurezza e di tutela della salute per le persone coinvolte. Il progetto in questione dovrà comunque essere preventivamente approvato dal Comune nel cui territorio si svolge l’attività, oltre che dalle competenti autorità sanitarie locali. Le linee guida sottolineano quindi la necessità di formare in modo adeguato i volontari sul tema della sicurezza in relazione al Covid-19.

 

5. ATTIVITA’ SPORTIVE

Il Dpcm 17 maggio 2020 ribadisce la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.

L’attività sportiva di base e l’attività motoria in generale svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, può riprendere dal 25 maggio 2020 nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Le Regioni e le Province autonome possono comunque posticipare la ripartenza di tali attività. Al fine di riprendere l’attività sportiva, dovranno però essere emanate linee guida a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio, per l’attuazione delle quali gli enti sportivi (Federazioni, Enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive) adottano appositi protocolli in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza  sociale, al fine di tutelare  la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l’attività sportiva e l’attività motoria.

 

6. ASSOCIAZIONI CHE SOMMINISTRANO ALIMENTI / BEVANDE (es. mense)

In assenza di indicazioni specifiche per le iniziative delle organizzazioni di Volontariato, ci si può rifare alle indicazioni delle linee-guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni, riportate nel decreto 51/2020 della Regione Piemonte ed in particolare alla Tabella per le attività di ristorazione.

 

7. ASSOCIAZIONI CHE EFFETTUANO TRASPORTI SOLIDALI

Non essendo applicabili le indicazioni del “protocollo condiviso sulla logistica” si potranno adottare misure  dettate dalla prudenza e dal buon senso (oltre che di interpretazione delle  disposizioni generali) disponendo:

  • massimo 2 persone per automezzo (1 conducente – 1 trasportato);
  • maggior distanziamento possibile (1 posto guida – 1 sedile posteriore sul  lato opposto);
  • uso delle mascherine;
  • ventilazione dell’abitacolo ed esclusione di eventuali sistemi di ricircolo dell’aria;
  • messa a disposizione di gel disinfettanti per mani;
  • sanificazione periodica (e comunque a ogni impiego) dell’automezzo (specie: volante, leve, sedili, maniglie) con soluzione alcoolica.

LE RIUNIONI DEGLI ORGANI SOCIALI E LA MOBILITA’ DELLE PERSONE FRAGILI

Le disposizioni dei D.L.  33/ 2020 (Art. 1c1) e del DPCM del 17/5/2020 consentono lo svolgimento di RIUNIONI in cui vengano rispettate le regole di distanziamento e protezione (mentre viene confermato il divieto di ASSEMBRAMENTO).

E’ quindi ammessa la riunione in presenza degli organi sociali (consiglio direttivo, assemblea) alle precise condizioni di sicurezza previste (qualora non fossero rispettate, la riunione si trasformerebbe in un assembramento), ove non siano presenti diverse e più restrittive disposizioni regionali o locali.

In presenza, tuttavia, di disposizioni che consentono lo svolgimento di riunioni in modalità telematica e che pospongono la scadenza per l’approvazione del bilancio degli enti non profit al 31 ottobre p.v. la modalità della riunione in presenza è da considerare con estrema prudenza e, comunque, da adottare unicamente alle situazioni di estrema urgenza e di impossibilità ad utilizzare altre metodologie.

Lo stesso DPCM del 17/5/2020, in ultimo, raccomanda a tutti gli “anziani” (ultra 65enni) oppure sofferenti di patrologie croniche, immunodepressi o pluripatologici di evitare di uscire dalla propria abitazione se non per motivi di stretta necessità.  Tale raccomandazione, ovviamente, deve trovare adeguato riscontro nell’operatività anche degli Enti del Terzo Settore, sia a riguardo dell’utenza che a riguardo dei Volontari e degli operatori degli stessi .

Leggi tutti gli approfondimenti sulla normativa di Enrico Bussolino