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Pubblicato il Decreto correttivo al Codice del Terzo Settore

Entrano in vigore le modifiche approvate lo scorso 3 agosto. Tra le novità, l’entrata di CSVnet nel Consiglio nazionale del terzo settore, l’accordo per favorire il volontariato tra i lavoratori, facilitazioni per le organizzazioni di secondo livello e più tempo per il reintegro della base associative
 
Entrano in vigore ufficialmente da domani 11 settembre il decreto correttivo al Codice del Terzo settore, appena pubblicato in Gazzetta ufficiale. Le modifiche previste accolgono alcune delle indicazioni arrivate del mondo del terzo settore e presentante alle Commissioni parlamentari.
Tra le principali novità per il mondo del volontariato, l’entrata di CSVnet nel Consiglio nazionale del terzo settore, il recupero dell’indicazione prevista dalla 266/1991 sugli accordi sindacali per favorire attività di volontariato da parte dei lavoratori (art. 17), l’allargamento della platea di volontari nelle associazioni di secondo livello che potranno usufruire dell’opera degli associati nelle odv più piccole (art. 32) e l’allungamento dei tempi per il reintegro della base associativadelle organizzazioni che hanno visto ridotto il numero di associati previsti dalla legge.
È stata reintegrata, inoltre, l’esenzione dell’imposta di registro per le odv (art. 82) per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività. Tra le novità più attese, la proroga per gli adeguamenti degli statuti ad agosto 2019, modifiche che diventano applicabili tendenzialmente tramite assemblea ordinaria (art. 101 comma 2). Il bilancio degli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate inferiori ai 220mila euro (art. 13), può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa. Maggiori tutele anche per le realtà che avevano già acquisito la personalità giuridica prima dell’iscrizione al nuovo Runts che potranno mantenerla anche con il nuovo sistema (art. 22).
Con le modifiche all’articolo 72 si rafforza la collaborazione Stato-Regioni per la gestione del Fondo di finanziamento di progetti e attività di interesse generale e si aggiunge un nuovo ambito territoriale dedicato esclusivamente al Veneto per gli Otc (Organismi territoriali di controllo dei CSV, art. 65). Si chiariscono, infine, le destinazioni delle risorse degli enti filantropici (art. 38) destinati a categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, e non ad altri enti, la gestione delle attività di interesse generale degli Ets (art. 5), il ruolo degli organi di controllo interno (art. 30), chiarimenti sui titoli di solidarietà, legislazione sul Dopo di Noi e trasparenza amministrativa.
Fonte: www.csvnet.it