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Certificazione unica 2019 per attestare i redditi di lavoro

Ricordiamo che i sostituti d’imposta (quindi anche gli Enti del Terzo Settore, quando si realizzino le condizioni sottoriportate) utilizzano la Certificazione unica 2019 (Cu), per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.

La Certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello “sintetico” entro il 31 marzo mentre la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello “ordinario” deve essere effettuata entro il 7 marzo, in via telematica. Si precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta ovvero entro il 31 ottobre 2019.

A questo link troverete i modelli di comunicazione e le relative istruzioni per la compilazione